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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 24/10/2012, n. 89

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Realizzazione di tre sale operatorie e chirurgia generale Ospedale di Desenzano.

1. È inammissibile l’affidamento diretto, ex art. 125 co. 8 D.Lgs n. 163/2006, di lavori aggiuntivi collegati a quelli già in corso alla stessa impresa esecutrice dei lavori dell’appalto principale, nonché l’affidamento di lavorazioni extracontrattuali già eseguiti e non preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante, nel rispetto dell’art. 132 del Codi

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

Con un esposto sono state segnalate presunte irregolarità compiute dall'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, nell’affidamento dell’appalto in oggetto ed in particolare nell’esecuzione di alcune opere complementari affidate tutte alla stessa impresa.

Al fine di verificare l’attendibilità dell’esposto sono state chieste all’Azienda in questione, specifiche informazioni.

Dalle notizie e dalla documentazione fornite dalla SA è emerso quanto segue.

La progettazione delle opere è stata redatta dagli ingg. Carlo Alberto Panizza e Fiorenzo Beruffi dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera di Poma di Mantova, incaricati anche della direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza, sulla scorta di una convenzione stipulata tra le due Aziende Ospedaliere, in base alla quale è stata riconosciuta una parcella professionale per le prestazioni dei predetti professionisti.

L’importo complessivo del progetto esecutivo è di €. 6.185.000,00, di cui €. 5.163.913,51 a base di appalto, comprensivo di €. 258.195,68 per oneri di sicurezza, e €. 1.021.086,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione, approvato con Decreto del D.G. n. 796 del 13 settembre 2004.

Il Progetto è stato validato dal RUP Arch. Gandolfi in data 01.09.2004

I lavori sono stati appaltati al massimo ribasso con una gara esperita con licitazione privata ed aggiudicati alla ditta SOCIM S.p.A. con il ribasso offerto del il 14,74%, per un importo contrattuale di €. 4.440.810,70.

L’appalto è stato aggiudicato in data 29.04.2005 (D.D.G. 423/2005). Il contratto è stato sottoscritto in data 08.09.2005

Per il collaudo tecnico-amministrativo e strutturale, con Decreto del D.G. n. 13 del 19 gennaio 2006, è stato incaricato, su designazione della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche della Giunta Regionale, l'Ing. Carla Macchi, con una parcella presunta di €. 44.160,78, oltre oneri per IVA e Cassa previdenziale.

Il progetto mandato in appalto prevedeva la costruzione di tre sale operatorie e della chirurgia generale dell’ospedale di Desenzano del Garda da realizzarsi come blocco operatorio nella corte interna dell’ospedale esistente.

Dopo l’aggiudicazione della gara ci si è accorti della necessità di modificare la viabilità di cantiere e la viabilità interna all’ospedale per esigenze sia di sicurezza sia di funzionalità.

Il progetto della nuova viabilità è stato approvato una prima volta con DDG n. 13 del 19.01.2006 per un importo di € 264.033,83 e una seconda volta con DDG 210 del 10.03.2006 per un importo di € 325.557,47.

Nel DDG 13 del 19.01.2006 è stato specificato che: “…è stata individuata, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, al fine di recare il minor disturbo possibile alle normali attività dell’Ospedale, come area per l’allestimento del cantiere l’attuale terreno e costruzione annessa già utilizzata dall’Anfass, adiacente il parcheggio visitatori, anziché la precedente area individuata nel progetto esecutivo (…) tale dislocazione renderà autonoma e svincolata ogni attività di supporto al cantiere vero e proprio, che interesserà invece il cortile interno dell’Ospedale, mediante la costruzione di una strada interna di cantiere, che andrà a collegare l’area ex Anfass con il parcheggio visitatori superando il dislivello esistente fra le zone stesse (….)detta strada non solo si rende necessaria a supporto del cantiere delle tre sale operatorie, ma si renderà indispensabile il suo mantenimento, a lavori realizzati, per la viabilità ospedaliera come strada alternativa per motivi di sicurezza e di emergenza nel caso in cui l’unica attuale strada di accesso all’ospedale non possa essere percorribile…”; “…. il suddetto progetto di realizzazione strada cantiere costituirà oggetto di perizia del progetto delle tre sale operatorie;”

Nel DDg n. 210 del 10.03.2006 è stato inoltre specificato che“per dare avvio ai lavori delle tre sale operatorie si deve procedere anche alla rimozione dei serbatoi interrati, operazione quantificata dal progettista in euro 102.904,39 a cui andrà applicato il ribasso del 14.74%, presentato in sede di gara dalla ditta Socim” (Pertanto, i lavori non sono stati consegnati per permettere la redazione del progetto di variante della strada interna“che sarà oggetto di una perizia di variante del progetto delle tre sale operatorie in corso di redazione da parte dell’ing. Panizza.”)

I lavori sono stati consegnati in data 15 marzo 2006; il tempo di esecuzione era stato stabilito in 974 giorni e la data di ultimazione non oltre il 13.11.2008.

Una prima sospensione dei lavori è stata ordinata il 4 aprile 2006, a seguito del ritrovamento nel sedime di cantiere di sette cisterne (invece delle due previste) contenenti olio combustibile denso, risultate lesionate in più punti con conseguente inquinamento del terreno circostante. I lavori sono stati ripresi il giorno 8 maggio 2006, dopo 34 giorni di sospensione e nuovamente sospesi il giorno 11 agosto 2006, per la redazione ed approvazione di una perizia suppletiva di variante per la viabilità interna del complesso ospedaliero connessa al cantiere e per opere strutturali, al fine di decidere anche la tipologia della fondazione da adottare in conseguenza del predetto ritrovamento.

La perizia di variante e suppletiva, è stata approvata con Decreto del D.G. n. 1050 del 4 dicembre 2006 per l’importo di €. 5.638.557,78, con un aumento di €. 1.197.747,07, pari a circa il 27% dell’importo originario contrattuale di €. 4.480.810,70.

Nel dispositivo di approvazione viene indicato che la variante è stata redatta al fine “di garantire, durante tutta la durata del cantiere, l'accessibilità al cortile interno da parte di tutti i mezzi di servizio e di soccorso, in quanto l'accesso ipotizzato in fase progettuale è stato ritenuto non praticabile perché pericoloso, data la commistione dei percorsi che nello stesso corridoio sarebbero confluiti; questa nuova esigenza comporta la necessità di suddividere il cantiere in due fasi nel periodo delle fondazioni e del primo solaio; successivamente il cantiere potrà proseguire unitariamente su tutto lo sviluppo del fabbricato” e pertanto risulta nece

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Ritenuto in diritto

Dagli atti acquisiti si osserva quanto segue.


Incarichi progettazione

La progettazione delle opere dell’appalto principale è stata redatta dagli ingg. Carlo Alberto Panizza e Fiorenzo Beruffi dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera di Poma di Mantova, incaricati anche della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza, sulla scorta di una convenzione stipulata tra le due Aziende Ospedaliere, in base alla quale è stata riconosciuta una parcella professionale per le prestazioni dei predetti professionisti.

Sull’affidamento di incarichi professionali ad altra amministrazione, l’Autorità si è già espressa per una fattispecie analoga con la delibera n. 11 del 2 aprile 2008 evidenziando che il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163R, confermando quanto già previsto dalla legge 109/94 e s.m.i., non contempla la possibilità per un’amministrazione di ricorrere, mediante la stipula di una convenzione, a soggetti diversi tra quelli previsti all’art.33 della stesa legge (SIIT, centrali di committenza, amministrazioni provinciali).

L’art. 17 della legge n. 109/94R, ora sostituito dagli artt. 90 e 91 del D.lgs n.163 del 2006, disciplina le modalità di affidamento degli incarichi dei servizi di ingegneria ed architettura e individua i soggetti a cui possono essere affidati detti incarichi.

L’art. 18, sostituito dall’art. 92 del D.lgs n.163 del 2006, regola i relativi compensi da erogare nel caso di incarico interno all’amministrazione.

Il combinato disposto degli artt. 17 e 19 della legge n. 109/94, in vigore alla data della stipula della convenzione tra le due Aziende Ospedaliere, prevede che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori possono essere delegate ad altri organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici potevano avvalersi per legge e che le stesse, a cui affidare le funzioni di stazione appaltante, fossero i Provveditorati alle opere pubbliche o le amministrazioni provinciali.

L’art. 1 della legge n. 109/94, sostituto dall’art. 2 del Codice, impone alle amministrazioni di uniformare il proprio comportamento ai criteri di efficienza e di efficacia, secondo le procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

Nel caso di progettazione interna, l’art. 18 della Legge 109/1994 e s.m.i. prevede l’entità del corrispettivo da elargire quale incentivo ai soggetti incaricati della progettazione corrispondente ad una cifra non superiore alla percentuale prevista dal comma 1 dello stesso articolo.

Al fine di perseguire l’obiettivo dell’economicità l’affidamento dei servizi di progettazione dovrebbe di preferenza essere dato a tecnici interni all’amministrazione, anche ricorrendo ad uffici consortili o alle altre amministrazioni indicate dalla stessa legge, quali SIIT e Provincia.

“In caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti (…). che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento”, il comma 4 del predetto art. 17 della legge n. 109/94, prevede in ogni caso la possibilità di rivolgersi al mercato con procedura ad evidenza pubblica.

Nel caso di specie l’incarico è stato affidato sulla base di una specifica convenzione (cfr. DDG.424/2004) con altra Azienda Ospedaliera direttamente a tecnici esterni all’amministrazione (o ad uffici consortili eventualmente costituti e alle altre amministrazioni delle quali la stessa amministrazione poteva avvalersi per legge) con la corresponsione di onorari a parcella computati in conformità alla tariffa professionale ridotta nella misura del 35%.

In questo contesto occorre inoltre rilevare che agli stessi tecnici congiuntamente sono stati poi affidati anche gli incarichi di direzione lavori e coordinamento sicurezza e che nell’ambito di tale funzione la D.L. ha curato anche la progettazione degli ulteriori lavori collegati all’intervento in esecuzione.

Si rileva inoltre che l’incarico di collaudo è stato affidato in via diretta ad un professionista e che tale attività, come rilevato dall’Autorità nella delibera n. 82 del 27 marzo 2007, rientrando “tra i servizi assoggettati alla disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006, è appaltabile con le comuni regole per l’affidamento dei servizi elencati nell’allegato IIA del predetto Codice, (…)”.

Per quanto concerne l’attività di direzione dei lavori, occorre anche rilevare che l’affidamento congiunto a più professionisti risulta non conforme al principio dell’unicità ed unisoggettività di detto incarico, insito nelle disposizioni di cui agli artt. 123 e ss. del D.P.R. 554/99, la cui ratio è rappresentata dall’opportunità di concentrare l’adozione degli atti di competenza del direttore dei lavori in capo ad un unico soggetto, ai fini di certezza e celerità dell’azione amministrativa. È tuttavia contemplata la possibilità, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, di nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, che svolgano funzioni di supporto (cfr. deliberazione Autorità n. 61 del 2.4.2003).

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Il Consiglio

rileva per la realizzazione degli interventi in oggetto

1) l’affidamento degli incarichi di progettazione, in violazione degli art. 17, 18 e 19 della Legge n. 109/94R, e degli artt. 90 e 91 del D.lgs n.163 del 2006

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