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Deliberaz. G.P. Trento 12/02/2016, n. 162

Modificazioni ed integrazioni al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)".

Con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 31/03/2016, n. 48

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Testo del provvedimento


Il Relatore comunica:

il Capo II del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1R (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) dispone in materia di edilizia sostenibile. In particolare, l’art. 84 della suddetta legge disciplina la prestazione e l’attestazione della prestazione energetica degli edifici in provincia di Trento, in attuazione della normativa europea in materia ed in coerenza con le relative disposizioni statali di recepimento.

Per l’attuazione del precitato Capo II, l'art. 89 della medesima legge stabilisce che siano emanati uno o più regolamenti, sentita l’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia. Coerentemente con questa previsione, sono state approvate le “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1”, di seguito Regolamento, emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. R e successivamente modificate con decreto del Presidente della Provincia 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg.

Successivamente all’approvazione del Regolamento provinciale, con la direttiva europea 2010/31/UE sono state aggiornate le disposizioni in materia di prestazione energetica nell’edilizia, precedentemente disciplinate dalla direttiva 2002/91/CE.

Per il recepimento della direttiva europea 2010/31/UE, con il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63R, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è stato modificato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di recepimento d

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Allegato 1 - Modificazioni ed integrazioni

Modificazioni ed integrazioni al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. .R e s.m.i., recante “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1R (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”


Art. 1

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. le parole: “all'articolo 99 della legge provinciale n. 1 del 2008” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 77 della legge provinciale 4 agosto del 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio).”

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. Ai sensi dell’articolo 83, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), vengono altresì definiti gli interventi di:

- ristrutturazione importante di primo livello: interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e che comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservita all’edificio;

- ristrutturazione importante di secondo livello: interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e che possono interessare anche l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva;

- riqualificazione energetica: interventi non riconducibili alle precedenti categorie ma che hanno comunque un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio; tali interventi coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio, ivi compresa la sostituzione del generatore di calore.

2 ter. Nelle categorie di cui al comma 2 bis vengono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell’articolo 83, comma 1 lettera b) della legge provinciale n. 1 del 2008.”


Art. 2

1. L’articolo 3 del d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal comma 2, le disposizioni di questo regolamento si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificate in base alla destinazione d'uso indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

2. Sono escluse dall'applicazione di questo regolamento le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici, nonché, comunque, nel caso di edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;

b) i beni ambientali di cui all'articolo 65 della legge provinciale n. 15 del 2015, limitatamente agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;

c) i fabbricati industriali e artigianali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

d) gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianto di climatizzazione;

e) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;

f) gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale montano ai sensi dell'articolo 104 della legge provinciale n. 15 del 2015, nei quali non sia consentito l'utilizzo abitativo a carattere permanente;

g) edifici o costruzioni di carattere non residenziale in cui non sia prevista la permanenza di persone per più di quattro ore consecutive e che, per la natura della loro destinazione, non richiedano impianti di riscaldamento o raffrescamento e non siano già dotati di tali impianti;

h) i rifugi alpini e escursionistici, come individuati dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici o paesaggistici;

i) gli edifici che non risultano compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, il cui utilizzo non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione in modalità standard (18°C -20°C).

3. Gli edifici di cui alle lettere a), b), f), g) ed h) del comma 2 sono comunque soggetti all’attestazione della prestazione energetica, qualora sussistente l’obbligo ai sensi dell’articolo 5, comma 3 e dell’articolo 13, comma 4.”


Art. 3

1. L'art. 4 del d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - Requisiti di prestazione energetica

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi previsti dai commi 3, 4 e 5 nonché la relativa metodologia di calcolo, sono individuati negli Allegati A, A bis e A ter di questo regolamento. I requisiti minimi di prestazione energetica rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza fondate sull’analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici e sono definiti anche in funzione dell’esigenza di semplificare il procedimento di certificazione.

2. Gli Allegati A, A bis e A ter di cui al comma 1 possono essere modificati o sostituiti con deliberazione della Giunta provinciale. Tale deliberazione può prevedere le necessarie norme transitorie nonché le disposizioni di coordinamento con la disciplina complessiva di questo regolamento.

3. Nell’Allegato A vengono individuati i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica da rispettarsi in caso di:

a) edifici di nuova costruzione;

b) demolizione e ricostruzione dell’intero edificio;

c) ampliamenti superiori al 15% del volume lordo climatizzato dell’edificio esistente o comunque superiori a 500 m3, costituenti una nuova unità immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente;

d) ristrutturazioni importanti di primo livello.

4. Nell’Allegato A bis vengono individuati i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica da rispettarsi in caso di:

a) ristrutturazione importante di secondo livello;

b) ampliamenti superiori al 15% del volume lordo climatizzato dell’edificio esistente o comunque superiori a 500 m3 e costituenti una porzione funzionalmente connessa ad un’unità preesistente. In tali ultimi casi la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio.

5. Nell’Allegato A ter vengono individuati i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica da rispettarsi in caso di:

a) riqualificazione energetica;

b) ampliamento inferiore od uguale al 15% del volume lordo climatizzato dell’edificio esistente.

6. Per gli edifici soggetti a restauro o risanamento conservativo, interessati da interventi di ristrutturazione importante di primo o secondo livello o da interventi di riqualificazione energetica, gli obblighi di questo articolo si applicano salvo dimostrata incompatibilità con i caratteri storici, artistici o tipologici dell’edificio.

7. Restano esclusi dall’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgano unicamente strati di finitura, interni ed esterni, ininfluenti dal punto di vista termico, o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie lorda disperdente complessiva dell’edificio.

8. Per il calcolo degli indici di prestazione energetica sono utilizzabili le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea e statale in materia di rendimento energetico nell’edilizia.

9. Il rispetto dei requisiti previsti da questo articolo deve risultare dalla relazione e dagli elaborati progettuali allegati alla domanda del titolo edilizio o alla comunicazione per opere libere ai sensi dell'articolo 78 della legge provinciale n. 15 del 2015. Al fine di semplificare il procedimento di certificazione, nell'ambito degli elaborati redatti in caso di realizzazione degli interventi di cui al comma 3 di questo articolo, devono essere evidenziati la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare ed il relativo fabbisogno di energia primaria.”

2. L'allegato A) al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., è sostituito dal seguente:

“Allegato A - Requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 3.

Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 3, comma 2 del regolamento, le disposizioni che seguono si applicano a tutte le categorie di edifici soggetti ad uno degli interventi di cui all’articolo 4, comma 3, così come classificati in base alla destinazione d’uso, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti.

Per il calcolo degli indici di prestazione energetica, si utilizzano i fattori di conversione in energia primaria rinnovabile, non rinnovabile e totale definiti dalla normativa nazionale vigente.

1. EDIFICIO DI RIFERIMENTO

Il progettista verifica che:

- l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio espresso in energia primaria totale (EPgl,tot) e gli indici di prestazione termica utile per il riscaldamento ed il raffrescamento (EPH,nd, EPC,nd) siano inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l’edificio di riferimento (EPgl,tot,limite, EPH,nd,limite, EPC,nd,limite);

- l’efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale, di produzione dell’acqua calda sanitaria e dell’impianto di climatizzazione estiva, compreso l’eventuale controllo dell’umidità, (ηH, ηW, ηC) sia superiore ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l’edificio di riferimento (ηH,limite, ηW,limite, ηC,limite).

L’indice EPgl,tot viene così definito:

EPgl, tot = EPH, tot + EPC, tot + EPW, tot + EPV, tot + EPL, tot + EPT, tot dove:

EPH,tot = indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

EPC,tot = indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva

EPW,tot = indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria

EPV,tot = indice di prestazione energetica per la ventilazione

EPL,tot = indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale

E T,tot = indice di prestazione energetica per il trasporto di persone e cose L’indice EPgl,tot viene misurato in funzione delle condizioni climatiche del comune di effettiva ubicazione dell’edificio e viene espresso in kWh/m2 anno, in relazione alla superficie utile di riferimento così come definita dalla normativa nazionale vigente.

L’indice EPgl,tot tiene conto dei soli servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto: in assenza del servizio energetico nell’edificio reale non si considera fabbisogno di energia primaria per quel servizio. L’edificio di riferimento si considera pertanto dotato degli stessi impianti di produzione di energia dell’edificio reale.

L’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale e l’indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose non si calcolano per gli edifici appartenenti alla categoria E1 ai sensi del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412R, di seguito d.P.R. 412/1993, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3).

Per la definizione degli indici di prestazione energetica e di prestazione termica e delle efficienze degli impianti dell’edificio di riferimento si utilizzano i parametri energetici e le caratteristiche termiche e di generazione indicati nei successivi paragrafi.

Per il servizio di acqua calda sanitaria il fabbisogno di energia termica utile dell’edificio di riferimento è pari a quello dell’edificio reale.


1.1 Fabbricato

Si riportano di seguito i valori della trasmittanza termica dei componenti opachi e trasparenti caratteristici dell’edificio di riferimento.



TABELLA 1 - TRASMITTANZA TERMICA U DELLE STRUTTURE OPACHE VERTICALI, VERSO L’ESTERNO, GLI AMBIENTI NON CLIMATIZZATI O CONTRO TERRA


Zona climatica

U (W/m2K)

E

0,26

F

0,24



TABELLA 2 - TRASMITTANZA TERMICA U DELLE STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE DI COPERTURA, VERSO L’ESTERNO E GLI AMBIENTI NON CLIMATIZZATI


Zona climatica

U (W/m2K)

E

0,22

F

0,20



TABELLA 3 -TRASMITTANZA TERMICA U DELLE OPACHE ORIZZONTALI DI PAVIMENTO, VERSO L’ESTERNO, GLI AMBIENTI NON CLIMATIZZATI O CONTRO TERRA


Zona climatica

U (W/m2K)

E

0,26

F

0,24



TABELLA 4 -TRASMITTANZA TERMICA U DELLE CHIUSURE TECNICHE TRASPARENTI E OPACHE E DEI CASSONETTI, COMPRENSIVI DEGLI INFISSI, VERSO L’ESTERNO E VERSO AMBIENTI NON CLIMATIZZATI


Zona climatica

U (W/m2K)

E

1,40

F

1,10



TABELLA 5 -TRASMITTANZA TERMICA U DELLE STRUTTURE OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI DI SEPARAZIONE TRA EDIFICI O UNITÀ IMMOBILIARI CONFINANTI


Zona climatica

U (W/m2K)

Tutte le zone

0,8


Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non climatizzati, si assume come trasmittanza il valore della pertinente tabella diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI TS 11300-1 in forma tabellare.

Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori delle pertinenti tabelle devono essere confrontati con i valori della trasmittanza termica equivalente calcolati in base alle UNI EN ISO 13370.

I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle si considerano comprensive dell’effetto dei ponti termici.

Per le strutture opache verso l’esterno si considera il coefficiente di assorbimento solare dell’edificio reale.

Per i componenti finestrati si assume il fattore di trasmissione globale di energia solare attraverso i componenti finestrati ggl+sh riportato in Tabella 6, in presenza di una schermatura mobile.



TABELLA 6 - VALORE DEL FATTORE DI TRASMISSIONE SOLARE TOTALE GGL+SHPER COMPONENTI FINESTRATI CON ORIENTAMENTO DA EST A OVEST PASSANDO PER SUD


Zona climatica

ggl+sh

Tutte le zone

0,35



1.2 Impianti tecnici per la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria e la produzione di energia elettrica in situ

Si riportano di seguito i valori delle efficienze medie dei sottosistemi di utilizzazione e dei sottosistemi di generazione caratteristici dell’edificio di riferimento.



TABELLA 7 - EFFICIENZE MEDIE ΗU DEI SOTTOSISTEMI DI UTILIZZAZIONE (EMISSIONE/EROGAZIONE, REGOLAZIONE, DISTRIBUZIONE E L’EVENTUALE ACCUMULO) DELL’EDIFICIO DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (H), CLIMATIZZAZIONE ESTIVA (C), PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA (W)


Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione ηu:

H

C

W

Distribuzione idronica

0,81

0,81

0,70

Distribuzione aeraulica

0,83

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Allegato 2 - Testo coordinato

Omissis - Si veda il testo coordinato del d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

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