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Sent. TAR. Umbria 26/01/2016, n. 52

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Edilizia e immobili - Attività edilizia - Abusi edilizi - Elemento soggettivo della colpa - Indifferenza - Ragioni.

L'elemento soggettivo della colpa, ai fini dell'esercizio del potere repressivo in materia edilizia, è tendenzialmente indifferente, potendo l'Amministrazi

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SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) ha pronuncia

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FATTO

1. Espone la società ricorrente di aver acquistato il 5 aprile 2012 dalle signore M. e O., mediante atto pubblico, alcuni immobili consistenti in due annessi rurali, contraddistinti al Catasto al foglio 44 particelle 1497 e 1498, un terreno agricolo di 8.653 mq., censito alla particella 1496 oltre ad altro terreno censito alla particella 1480.

Il citato atto pubblico ha escluso invece dall’oggetto della compravendita alcuni manufatti realizzati negli anni settanta annessi ai suddetti terreni consistenti in un vecchio essiccatoio e in edificio utilizzato a ricovero bestiame e fienile (insistente a cavallo tra le particelle 1414 e 1415) contrariamente a quanto invece disposto nel preliminare stipulato mediante scrittura privata tra le parti il 26 aprile 2010.

Con ordinanza n. 110 del 25 agosto 2014 il Comune di U. ha intimato all’esponente società in persona degli omonimi titolari la demolizione del manufatto adibito a ricovero bestiame e fienile in quanto realizzato in assenza di permesso a costruire.

Con ulteriore ordinanza n 109 sempre del 25 agosto 2014, il Comune ha intimato sempre alla società istante, unitamente ad M., la demolizione del manufatto ubicato a cavallo delle particelle 1481, 1482, 1486 (di proprietà della sig.ra M.) e 1496 del foglio 44 poiché in totale difformità dal progetto assentito.

La società ricorrente ha citato in giudizio innanzi al Tribunale civile di Perugia le proprie danti causa al fine di accertare la nullità c.d. formale, ai sensi dell’art. 17 e 40 della legge 47 del 1985, dell’atto pubblico del 5 aprile 2012 stante la mancata menzione del trasferimento degli edifici abusivi insistenti sui terreni oggetto del trasferimento.

Con il ricorso RG 750/2014 la società istante

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DIRITTO

2. È materia del contendere la legittimità delle ordinanze di demolizione nn. 109 e 110 del 25 agosto 2014 con cui il Comune di Umbertide ha ordinato alla società ricorrente, in qualità di proprietaria, la demolizione di alcuni manufatti abusivi.

3. In limine litis va disposta la riunione dei due ricorsi ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm. stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva nonchè l’identità della posizione sostanziale azionata.

4. Preliminarmente, va altresì respinta l’istanza della ricorrente di sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in relazione ad entrambi i ricorsi.

Come condivisibilmente evidenziato dalla stessa difesa civica, la decisione del giudizio civile in merito alla validità del contratto stipulato tra la società ricorrente e le sorelle M. e O. non riveste carattere pregiudiziale rispetto alla decisione dei ricorsi in epigrafe, esclusivamente aventi ad oggetto la legittimità del potere repressivo esercitato dal Comune di Umbertide nei confronti dei riscontrati abusi edilizi, senza contare la completa estraneità di quest’ultimo alla pendente lite civile.

A prescindere da ogni altra considerazione riveste carattere dirimente, come meglio si dirà in prosieguo, la tendenziale indifferenza ai fini dell’esercizio del potere repressivo in materia edilizia dell’elemento soggettivo della colpa, potendo l’Amministrazione procedere all’adozione della misura demolitoria (priva di contenuto sanzionatorio) anche nei confronti del proprietario attuale non autore dell’abuso e ad esso completamente estraneo, fermo naturalmente restando nei rapporti tra privati l’esperimento di azione civile risarcitoria nei confronti del dante causa.

Ragione per cui anche ove la domanda di nullità dovesse essere accolta, rimarrebbe intangibile la legittimità della comunicazione delle ordinanze di de

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe

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