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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 26/01/2011, n. 10

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Lavori di recupero e restauro Palazzo Zaccaleoni e Palazzo San Giorgio.

1. Il Responsabile del procedimento e la Direzione lavori devono vigilare con attenzione sul rispetto del crono-programma progettuale e mettere in atto tutte le misure

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

Gli architetti Alberto Andreocci e Loreto Valle, in qualità di direttori lavori dell’intervento “Lavori di recupero e restauro Palazzo Zaccaleoni e Palazzo San Giorgio”, hanno denunciato, con un esposto acquisito al prot. dell’Autorità n. 16747 del 18.03.2010, una sospensione dei lavori dal dicembre 2005, nonché una serie di anomalie nella fase esecutiva dell’appalto.

In particolare, gli Esponenti evidenziano come la S.A. avesse respinto l'istanza di accordo bonario avanzata dall'appaltatore per intempestività e infondatezza delle riserve ma, allo stesso tempo, avesse approvato uno schema di atto transattivo con la stessa. Segnalavano, inoltre, delle irregolarità nell’approvazione della seconda e terza perizia di variante.

Il Direttore Generale Vigilanza Lavori ha, pertanto, disposto l’avvio dell’istruttoria nei confronti del Comune di Priverno, ai fini della verifica di legittimità del comportamento dello stesso.

La comunicazione di avvio dell’istruttoria è stata trasmessa alla Stazione appaltante e agli Esponenti, con nota prot. 47534 del 20.07.2010, invitando il Responsabile del procedimento a fornire informazioni in merito allo stato attuale dei lavori, alle riserve apposte dall’appaltatore nonché alla sottoscrizione di accordi bonari.

Il Comune di Priverno ha presentato la documentazione richiesta con nota prot. 13648 del 3.08.2010, dalla quale si rileva quanto segue.

I lavori di cui all’oggetto sono stati finanziati dalla Regione Lazio a valere sulle risorse della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

La realizzazione dell’intervento è stata disciplinata da una Convenzione stipulata tra la Regione Lazio e il Comune di Priverno, individuato quale soggetto attuatore dell’intervento, secondo la quale tutti gli oneri eccedenti l’importo del finanziamento, fissato in £ 11.833.000.000 (€ 6.111.234,49), sarebbero stati a totale carico del Comune così come i costi di eventuali perizie di variante. Inoltre, all’art. 7 della Convenzione era previsto che le varianti, una volta intervenute le approvazioni di legge, dovevano essere trasmesse per la preventiva autorizzazione alla Regione, che acqui

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Ritenuto in diritto

Dall’esame della documentazione si rileva una lacunosa gestione della fase esecutiva dell’appalto di cui all’oggetto.

La prima perizia di variante, adottata per la necessità di inserire lavori di consolidamento connessi all’avanzato degrado strutturale degli edifici, ingenera qualche dubbio in merito alla congruità tecnica del progetto a base d’asta, nonostante lo stesso sia stato più volte ri-approvato prima di essere posto in gara. Sembrerebbe che le varie approvazioni del progetto non abbiano tenuto conto del mutare delle condizioni statiche dei palazzi oggetto di intervento.

Incongruenze emergono anche in relazione alla tempistica di gestione dell’appalto; in particolare si rileva come l’Amministrazione si sia pronunciata sulla proposta di accordo bonario, trasmessa dal RUP il 6.02.2006, solo il 5.02.2008, esattamente due anni dopo.

A tal proposito, si evidenzia come l’art. 31 bis della Legge 109/94R vigente al momento della presentazione della proposta di accordo bonario prevedesse che “qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in maniera sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale,

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Il Consiglio

- rileva una carente gestione della fase esecutiva dell’appalto imputabile al Responsabile del procedimento, alla Direzione lavori, nonché all’Amministrazione stessa;

- ritiene che il Responsabile del procedimento, nell’ambito dell’attività di verif

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