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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 14/02/2013, n. 13

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Campofelice di Fitalia– “Lavori di messa in sicurezza di emergenza (M.I.S.E) della discarica per i rifiuti solidi urbani (R.S.U.) sita in Contrada Cicerimigna del Comune di Campofelice di Fitalia”–. Importo a base di gara € 671.425,53– S.A.: Comune di Campofelice di Fitalia.

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestione Rifiuti. Avvalimento. Illegittimità. Divieto di subappalto oltre ai limiti artt. 118, D.Lgs. 163/2006 e 170, D.P.R. 207/2010. Esclusione facoltà di su

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 10 maggio 2012 sono pervenute le istanze indicate in epigrafe con le quali il Comune di Campofelice di Fitalia ha segnalato una serie di irregolarità riscontrat

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Ritenuto in diritto

Con l’istanza di parere in oggetto, il Comune di Campofelice chiede un parere in ordine al comportamento da tenere nei confronti delle ditte sopra indicate per aver reso dichiarazioni in contrasto con il bando e il disciplinare di gara.

L’art. 12.4 del Bando di gara stabilisce che “I concorrenti dovranno essere iscritti all’Albo Nazionale Gestione Rifiuti cat. 9 per un importo fino a 1.549.370,70: l’iscrizione non costituisce requisito di partecipazione, ma di esecuzione e pertanto dovrà essere dimostrato a questa stazione appaltante prima della stipulazione del contratto”. Il punto 4.30 del Disciplinare di Gara prevede, tra le dichiarazioni che devono essere rese, a pena di esclusione, quella “di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestione Rifiuti cat. 9 per importo fino a 1.549.370,70 ovvero di dimostrare l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestione Rifiuti cat. 9 per importo fino a 1.549.370,70 pena la revoca dell’eventuale aggiudicazione provvisoria, prima della stipula del contratto di appalto (vedi deliberazione AVCP n. 95 del 29.03.2007)”. E’ quindi evidente che il requisito prescritto non è stato richiesto dalla stazione appaltante ai fini della partecipazione alla gara, ma ai fini dell’esecuzione e, quindi, doveva essere posseduto e dimostrato solo in seguito all’aggiudicazione provvisoria, prima della stipula del contratto di appalto, come testualmente richiesto nella lex specialis di gara. D’altro canto, che l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestione Rifiuti cat. 9 sia un requisito di esecuzione e non di partecipazione è stato esplicitamente riconosciuto con deliberazione AVCP n. 95 del 29.03.2007.

La stazione appaltante contesta alla ditta CO.E.PE. s.r.l. di aver dichiarato che, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto si avvarrà - ai fini del possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestione Rifiuti CAT 9 - di un’impresa qualificata, senza tuttavia specificare il nome dell’impresa.

Si pone quindi il problema di stabilire se il requisito in parola possa essere oggetto di avvalimento. Con determina n. 2 del 01.08.2012 questa Autorità ha escluso che i requisiti aventi una intrinseca natura soggettiva, in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell’operatore e non scindibili da esso, possano formare oggetto di avvalimento. In particolare, sono stati esclusi la certificazione di qualità, l’iscrizione ad albi speciali, tra cui quello qui in rilievo, l’iscrizione alla camera di commercio, il possesso di specifiche abilitazioni e l’iscrizione in albi professionali. Peraltro, anche la giurisprudenza sembra in tal senso orientata.

Con riferimento, ad esempio, alla certificazione di qualità, la giurisprudenza si è più volte pronunciata arrivando ad abbracciare tesi diverse, da quella secondo cui tale requisito, avendo natura soggettiva deve essere posseduto necessariamente da chi esegue

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- la ditta CO.E.PE. s.r.l. non può avvaler

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