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Circ. Min. Beni e Att. Culturali 20/01/2016, n. 1

Disciplina del procedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed agli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 163, per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'annesso Allegato 1.
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PARTE I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI
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1. Principi generali inerenti il procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico

1.1. Le procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico hanno come fonti normative di riferimento, nell’ordine:

il D.Lgs. n. 42/2004 R, ed in particolare gli articoli:

- 12;

- 13 ss.;

- 18 s.;

- 20 ss.;

- 28;

- 45 ss.;

- 88 ss.;

- 142, comma 1, lettera m);

- 146;

- 150 ss.;

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2. Procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico. campo di applicazione

2.1. Il procedimento per la verifica preventiva dell’interesse archeologico delle aree prescelte per la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico si applica a tutti gli interventi disciplinati dal Codice dei contratti e distintamente elencati nell’Allegato 1.

2.2. L’originaria esclusione, dal campo di applicazione del procedimento per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, dei lavori afferenti ai c.d. settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto ecc.), è stata determinata, come chiarito nella relazione illustrativa al D.L. n. 70/2011 (menzionato nella precedente nota 1), da un difetto di coordinamento all’interno del testo legislativo: sarebbe stato altrimenti contraddittorio, infatti, escludere dal procedimento di verifica preventiva proprio quelle tipologie di opere pubbliche o di interesse pubblico “rispetto alle quali sussistono maggiori esigenze di tutela e in riferimento alle quali erano state sperimentate le indagini archeologiche preventive”.

2.3. Il procedimento di verifica preventiva è correlato ai tre livelli di progettazione dell’opera pubblica o di interesse pubblico (preliminare, definitivo, esecutivo) e, a seconda degli esiti, può comportare:

- l’assenso al progetto;

- la prescrizione di varianti progettuali, anche sostanziali;

- ovvero, nei casi di assoluta impossibilità, congruamente motivata, di armonizzazione dell’opera pubblica o di interesse pubblico con il contesto di interesse archeologico, determinare l’espressione, da parte delle competenti strutture del MiBACT, di un parere negativo alla realizzazione dell’opera divisata, che, per logica conseguenza, non conterrà alcuna indicazione di eventuali modifiche progettuali.

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3. Procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico. funzioni delle soprintendenze archeologia

3.1. A seguito della trasmissione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, in qualità di stazioni appaltanti delle opere di cui al precedente paragrafo, ovvero da parte degli operatori economici, in qualità di soggetti proponenti, di copia dei progetti preliminari delle opere che si intendono intraprendere, le Soprintendenze Archeologia, competenti per territorio, verificano che la documentazione archeologica inerente il procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico delle aree prescelte per la localizzazione delle opere in questione sia curata e sottoscritta da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 95, comma 1, del Codice dei contratti, e controfirmata dal responsabile del procedimento nominato dalla stazione appaltante o dal soggetto proponente.

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4. Procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico. articolazione funzionale

4.1. Il procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico si articola in fasi funzionali, secondo la sequenza di cui all’Allegato 2, che si attivano progressivamente, in ragione dell’esito delle fasi precedenti. Spetta alle Soprintendenze Archeologia vigilare sul corretto svolgimento del procedimento, soprattutto in relazione agli adempimenti cui sono tenute le stazioni appaltanti o i soggetti proponenti in fase di progettazione preliminare.

4.2. La fase prodromica del procedimento si avvia in coincidenza con la elaborazione della progettazione preliminare dell’opera pubblica o di interesse pubblico, e prima della sua approvazione, a seguito della ricezione di detta progettazione, o di uno stralcio di essa (comprensivo, in ogni caso, degli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari), comunque sufficiente ai fini archeologici, alla Soprintendenza Archeologia competente per territorio (v. articolo 95, comma 1, del Codice dei contratti), ed è finalizzata ad accertare la sussistenza di interesse archeologico nelle aree prescelte per la localizzazione delle opere di che trattasi, ai fini dell’avvio del procedimento vero e proprio di verifica preventiva (v. articolo 95, comma 3, del Codice dei contratti).

In fase di programmazione di opere complesse, la stazione appaltante od il soggetto proponente possono richiedere alla Soprintendenza Archeologia competente per territorio, al fine di ottimizzare i tempi di progettazione, incontri preliminari per individuare le principali criticità e definire un adeguato piano d’indagine. Per interventi interregionali o che coinvolgono più Soprintendenze Archeologia, le riunioni sono coordinate dal Direttore generale Archeologia.

4.3. Qualora, all’esito della valutazione della documentazione trasmessa dalla stazione appaltante o dal soggetto propone

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5. Trasparenza amministrativa

5.1. Le Soprintendenze Archeologia rendono pubblico, tramite il proprio sito web, anc

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6. Monitoraggio

6.1. Le Soprintendenze Archeologia redigono e trasmettono, entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 settembre di ciascun anno, al MiBACT Direzione generale Archeologia, anche ai fini di consentire a quest’ultima l’esercizio delle funzioni di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità ed urgenza, di avocazione e sostituzione, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.P.C.M. n. 171/2014, una relazione illustrativa,

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7. Procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico. applicazione per analogia

7.1. Le indicazioni procedurali di cui al presente atto di indirizzo stabiliscono principi metodologici e criteri operativi utilizzabili anche con riguardo ad interventi non ricompresi fra quelli di cui all’annesso Allegato 1.

In tali casi, l’attivazione del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico di un’area prescelta per la localizzazione di un’opera il cui progetto prelimin

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PARTE II ‐ IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO
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8. Fase prodromica del procedimento (articolo 95, comma 1, del codice dei contratti)

8.1. L’articolo 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce, testualmente, che “In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non sia intervenuta la verifica … o la dichiarazione … [scil.: di detto interesse], il soprintendente può richiedere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente”.

Dalla piana lettura della disposizione testé riportata, si evince che è in facoltà del Soprintendente Archeologia richiedere l’esecuzione di indagini archeologiche, anche mediante la realizzazione di saggi di scavo, nelle aree interessate dalla localizzazione di un’opera pubblica (o di interesse pubblico), a condizione che dette aree presentino un qualche interesse archeologico, ancorché tale interesse non sia stato oggetto di un formale provvedimento di accertamento, sotto forma di ‘verifica’ (nel caso che l’opera pubblica o di interesse pubblico sia localizzata su aree appartenenti ad enti pubblici territoriali, ad altri enti pubblici, o a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici), ovvero sotto forma di ‘dichiarazione (nel caso in cui l’opera pubblica o di interesse pubblico sia localizzata su aree appartenenti a privati).

La sussistenza dell’interesse archeologico nel sito prescelto per la realizzazione dell’opera pubblica o di interesse pubblico, ancorché non formalizzata con un apposito provvedimento di accertamento, costituisce pertanto la condizione legittimante l’esercizio, da parte della Soprintendenza Archeologia, della facoltà di disporre, in concomitanza con la definizione del progetto dell’opera a farsi, attività di ricerca archeologica, a spese del committente dell’opera (stazione appaltante ovvero soggetto proponente), a termini degli articoli 88 ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Poiché non sempre l’Amministrazione BACT è in possesso di un quadro conoscitivo esaustivo circa la rilevanza archeologica dei siti prescelti dalle stazioni appaltanti o dai soggetti proponenti per la dislocazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, al fine di mettere l’Amministrazione medesima in condizione di esercitare legittimamente la facoltà riconosciutale dal rammentato comma 4 dell’articolo 28 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l’articolo 95, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, prevede l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di trasmettere alle Soprintendenze Archeologia competenti per territorio, copia del progetto preliminare della divisata opera pubblica o di interesse pubblico (ovvero un suo stralcio), prima dell’approvazione dello stesso.

8.2. La fase prodromica del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico di un determinato sito prende pertanto avvio con la trasmissione alla competente Soprintendenza Archeologia, da parte della stazione appaltante o del soggetto proponente, di una copia del progetto preliminare dell’opera pubblica o di interesse pubblico a farsi, beninteso prima della sua approvazione.

L’obbligo posto a carico della stazione appaltante o del soggetto proponente può considerarsi adempiuto anche con la trasmissione di uno stralcio del progett

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9. Prima fase del procedimento, integrativa della progettazione preliminare [articolo 95, commi 3 e 6, e articolo 96, comma 1, lettera a), del codice dei contratti]

9.1. Qualora il Soprintendente Archeologia, sulla base degli elementi trasmessi dalla stazione appaltante o dal soggetto proponente ovvero sulla base delle integrazioni e/o degli approfondimenti richiesti ed ottenuti ai sensi dei precedenti paragrafi 8.4 e 8.5, ravvisi l’esistenza di interesse archeologico nelle aree interessate dalla progettazione preliminare, richiederà, entro i termini indicati nei paragrafi sopra citati, con provvedimento motivato, la sottoposizione dell’intervento al procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico (v., in termini, l’articolo 95, comma 3, Codice dei contratti), al fine di stabilire, innanzitutto, caratteristiche e valenza delle testimonianze archeologiche e quindi valutare la compatibilità dell’opera pubblica o di interesse pubblico a farsi con il contesto connotato dalle presenze archeologiche, in ragione delle possibili interferenze di quest’ultima, anche sotto il profilo paesaggistico, con gli elementi di rilievo archeologico ed i relativi ambiti territoriali.

9.2. In coerenza con le motivazioni addotte nel provvedimento con il quale è stata richiesta la sottoposizione al procedimento di verifica preventiva dell’opera pubblica o di interesse pubblico a farsi e sulla scorta del progetto preliminare o del suo stralcio, come eventualmente integrati, il Soprintendente Archeologia dispone il compimento delle indagini necessarie all’approfondimento delle conoscenze circa l’interesse archeologico dell’area interessata dalla progettazione della medesima opera e ne dà comunicazione alla stazione appaltante o al soggetto proponente, nonché alla Direzione generale Archeologia e alla Direzione generale Belle Arti e Paesaggio a termini dell’articolo 7 della L. n. 241/1990.

In uno con la detta comunicazione di avvio del procedimento di verifica preventiva, il Soprintendente, qualora non ritenga di assegnare a sé la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento ad essa inerente, segnala alla stazione appaltante o al soggetto proponente anche il nome del funzionario incaricato dell’istruttoria, ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. n. 241/1990.

9.3. In particolare, il procedimento potrà prendere avvio con la prescrizione di indagini indirette (prospezioni geofisiche, geochimiche e/o eventuali ulteriori tipologie di

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10. Seconda fase del procedimento, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva [articolo 95, commi 3 e 6, e articolo 96, comma 1, lettera b), del codice dei contratti]

10.1. Il Soprintendente Archeologia, sulla scorta della relazione interna predisposta dal responsabile dell’istruttoria, nella fattispecie di cui al precedente paragrafo 9.6, primo periodo, ovvero a seguito delle autonome determinazioni assunte a termini dell’ultimo periodo del precedente paragrafo 9.6, dispone l’avvio della seconda fase del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico, dandone comunicazione alla stazione appaltante o al soggetto proponente.

Secondo l’impianto previsto dalla normativa in esame, la prima fase, integrativa della progettazione preliminare [v. articolo 96, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti] serve a verificare la presenza e la consistenza del deposito archeologico nelle aree oggetto di progettazione, mentre la seconda, che si svolge su disposizione motivata del Soprintendente ed è propedeutica alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere [v. articolo 96, comma 1, lettera b), del menzionato Codice dei contratti] è finalizzata a chiarire la natura e la complessità di tale deposito.

I risultati della seconda fase, che prevede l’esecuzione di scavi in estensione, consentiranno di valutare in concreto gli aspetti di compatibilità dell’opera pubblica con la tutela del patrimonio archeologico e forniranno gli elementi conoscitivi necessari, sotto il profilo archeologico, per la redazione della progettazione definitiva e/o esecutiva.

10.2. Tuttavia qualora, già nella fase prodromica del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico, sulla scorta della documentazione trasmessa dalla stazione appaltante o dal soggetto proponente, ai sensi del precedente paragrafo 8.2, ovvero ulteriormente acquisita dalla Soprintendenza Archeologia ai sensi dei precedenti paragrafi 8.4 e 8.5, i dati raccolti rendano palese ed evidente la necessità di effettuare comunque scavi archeologici, potrà essere possibile, ai fini dell’efficacia e della speditezza del procedimento, unificare la prima e la seconda fase delle indagini specificamente regolamentate dall’articolo 96, comma 1, lettere a) e b

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11. Conduzione dei lavori e gestione del cantiere e dei reperti di scavo

11.1. I cantieri di scavo archeologico effettuati nell’ambito di interventi di archeologia preventiva ed eseguiti a cura e spese della stazione appaltante o del soggetto proponente sono sottoposti alla normativa del Codice dei contratti e del relativo Regolamento, che stabiliscono i requisiti che le imprese devono possedere per poter eseguire tale tipologia di lavori pubblici. In particolare, ai sensi dell’articolo 248 del Regolamento del Codice dei contratti, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro gli operatori economici devono aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. Per lavori di scavo archeologico di importo superiore ai 150.000 euro è obbligatoria la qualificazione delle imprese (v. l’articolo 40 del Codice dei contratti e gli articoli 60 e ss. del Regolamento del Codice dei contratti) nella categoria di opere specializzate OS 25 (che riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse: v. l’articolo 107 del Regolamento del Codice dei contratti e l’annesso Allegato 1).

Nel corso dell’esecuzione dei lavori le Soprintendenze Archeologia si assicurano che le stazioni appaltanti o i soggetti proponenti vigilino sul ma

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12. Fase conclusiva del procedimento di archeologia preventiva [articolo 96, comma 2, lettere a), b), c) del codice dei contratti]

12.1. Il procedimento di cui all’articolo 96, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei contratti si conclude, a termini del medesimo articolo 96, comma 2, con “…la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente”.

La detta relazione deve contenere una descrizione analitica delle indagini svolte e dei risultati ottenuti. Essa integra il progetto definitivo e/o esecutivo dell’opera pubblica.

La norma non indica il responsabile della redazione di detta relazione. È tuttavia da ritenersi che essa debba essere redatta, sulla base della documentazione di scavo, dal funzionario archeologo responsabile dell’istruttoria, anche in considerazione del fatto che detto documento è destinato a contenere proposte per le prescrizioni di tutela di competenza del Soprintendente Archeologia. Il responsabile dell’istruttoria, per stendere la relazione, deve poter disporre della necessaria documentazione di scavo. A questo proposito si ritiene opportuno che negli accordi con la stazione appaltante o il soggetto proponente di cui al precedente paragrafo 10.2 siano inserite specifiche clausole in merito ai tempi di consegna, da parte dei soggetti che hanno effettuato le indagini sul terreno per conto della stazione appaltante o del soggetto proponente, degli elaborati necessari per la stesura della relazione definitiva, tempi che non possono essere inferiori a trenta giorni e, di norma, superiori a centoventi giorni, decorrenti dalla data di ultimazione delle indagini archeologiche. La Soprintendenza ha facoltà di richiedere consegne intermedie in base alla complessità e tipologia dell’opera.

Il responsabile dell’istruttoria, presa visione del materiale ricevuto, può chiedere integrazioni, entro venti giorni dalla ricezione dello stesso, se lo ritiene incompleto o comunque insufficiente per la redazione del documento finale. La documentazione integrale di scavo, da stampare sia su carta sia su supporto digitale, secondo i formati definiti dal MiBACT, deve essere consegnata alla Soprintendenza entro sei mesi dal termine delle indagini archeologiche, salvo motivate richieste di proroga.

Il Soprintendente Archeologia, approvata la relazione predisposta dal funzionario archeologo responsabile dell’istruttoria, esprime il parere di competenza sul progetto dell’opera pubblica, informando contestualmente il Direttore generale Archeologia e, per gli eventuali profili di competenza, il Segretario regionale MiBACT ed eventuali, ulteriori amministrazioni pubbliche aventi competenza nell’iter autorizzativo dell’opera pubblica.

L’articolo 96, comma 2, del Codice dei contratti distingue tre tipologie di esiti del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico, ciascuna caratterizzata da differenti soluzioni, da sviluppare nella suddetta relazione:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione, per i quali sono possibili interventi di rinterro oppure scomposizione/ricomposizione e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata, mediante l'integrale mantenimento in situ.

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13. I soggetti abilitati alle operazioni di archeologia preventiva (effettuazione delle indagini archeologiche preliminari; direzione delle indagini archeologiche che comportino prospezioni, carotaggi, saggi e scavi archeologici; redazione della relativa documentazione)

13.1. A termini dell’articolo 95, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti “Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione [scil.: gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni] mediante i dipartimenti archeologici delle università N10, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia”. N11

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Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

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