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Deliberaz. G.R. Piemonte 23/12/2015, n. 8-2696

Definizione dei parametri tecnici necessari ai fini della determinazione dei requisiti di cui all'art. 3, commi 2 e 2 bis della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica).
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Testo del provvedimento

A relazione degli Assessori Valmaggia, De Santis, Balocco:

Premesso che:

- con la legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizione collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015), è stata modificata la legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica) e, in particolare, è stata prevista la proroga del Capo I, fino al 31 dicembre 2016, nonché sono stati definiti i requisiti richiesti al fine di assentire gli interventi di ampliamento di cui all’art. 3 (Interventi di ampliamento in deroga);

- l’articolo 3, comma 2 della l.r. 20/2009 prevede che “Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche dettate dalla normativa in materia di rendimento energetico nell’edilizia e di costruzione in zona sismica per la nuova porzione realizzata, gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti solo se l’intervento consente il raggiungimento di uno fra i seguenti requisiti:

a) miglioramento sismico dell’intero edificio;

b) miglioramento energetico dell’intero edificio.

Il soddisfacimento di tale requisito è dimostrato nel progetto allegato alla richiesta del titolo abilitativo.”;

- che il medesimo articolo 3, comma 2 bis prevede che la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, provveda a stabilire con proprio provvedimento i parametri tecnici necessari ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 2 succitato, prevedendo altresì una diversificazione in ragione delle caratteristiche dell’edificio esistente.

Considerato che:

- i requisiti richiesti dalla norma in deroga devono riguardare interventi finalizzati in alternativa o al miglioramento sismico o al miglioramento energetico dell’intero edificio rispetto alla situazione pre-esistente prima dell’intervento in deroga;

- la porzione in ampliamento è comunque sottoposta alle vigenti norme in materia edilizia e alle norme in materia di costruzione in zona sismica; con particolare riferimento alle norme in materia di rendimento energetico nell’edilizia, la porzione in ampliamento è soggetta al rispetto del decreto 26 giugno 2015 del Ministero dello sviluppo economico (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici).

Di seguito sono definiti i parametri tecnici necessari ai fini della determinazione dei requisiti su indicati, in applicazione dell’articolo 3, comma 2 bis della l.r. 20/2009; tali parametri sono da applicare e da articolare nell’ambito del progetto edilizio a seconda delle caratteristiche strutturali o energetiche in atto, nel fabbricato oggetto di ampliamento prima dell’intervento in deroga.

Ritenuto, pertanto, che:

- per miglioramento sismico dell’intero edificio, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), si intende la valutazione della sicurezza dell’edificio esistente, da condurre secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di norme tecniche per le costruzioni, anche in assenza di specifiche prescrizioni, con particolare riferimento al decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e relativa circolare 2 febbraio 2009, n. 617 C.S.LL.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Istruzioni per l&rs

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