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Sent. C. Cass. civ. 22/09/2015, n. 18661

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Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Comproprietà indivisa - Uso della cosa comune - Estensione e limiti - Destinazione della cosa comune - Posizione di tubature da parte di un comunista nel sottosuolo dell'aia comune - Legittimità - Fondamento.

Il comproprietario di un cortile può porre nel sottosuolo tubature per lo scarico fognario e l'allacciamento del gas a vantaggio della propria unità immobiliare,

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SENTENZA


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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 16 giugno 1997, il Pretore di Massa respingeva il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., proposto da B.L. e Ma.Pi. nei confronti di Mo.Ma.Pa., M. S., Be.Gi., M.P. e Be.Em., con il quale i ricorrenti chiedevano che venisse dichiarato in via d'urgenza il loro diritto, in quanto comproprietari dell'aia di cui al mappale 160, foglio 15, di utilizzare il bene comune e di attraversarlo con tubature di acqua e di gas metano a servizio del proprio fabbricato.

Avverso tale ordinanza gli istanti proponevano reclamo dinanzi al Tribunale di Genova ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. e il Collegio concedeva il provvedimento cautelare limitatamente ai tubi di scarico. Disponeva, poi, la compensazione delle spese processuali.

Con successivo atto di citazione B.L. e Ma.Pi. adivano il Pretore di Massa per ottenere una sentenza di definitivo accertamento del diritto riconosciuto in via d'urgenza e di quello relativo alle tubazioni di metano, nonchè la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali.

Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali si opponevano alle richieste degli attori e proponevano a loro volta domanda riconvenzionale al fine di ottenere la divisione dell'aia in due porzioni distinte da attribuirsi alle parti processuali, la condanna degli attori alla chiusura della porta all'apice delle scale e di quella di accesso al sottoscala e la demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali e regolamentari dal confine limitrofo delle proprietà, secondo le obbligazioni contenute nell'atto Notaio M. del 1981, che producevano.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso M.M. e M.P. denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1032 e 1033 cod. civ. In particolari, i ricorrenti sostengono che la canalizzazione (fognature e gasdotto) non costituirebbe uso più intenso della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., quanto, piuttosto, la costituzione di una servitù coattiva non convenzionale di cui all'art. 1032 cod. civ., imposta illegittimamente. Ritengono, inoltre, non applicabile estensivamente al gasdotto la norma di cui all'art. 1033 cod. civ., poiché riferita esclusivamente all'acquedotto e allo scarico coattivo.

A conferma di tali assunti richiamano la giurisprudenza di questa Suprema Corte, con particolare riferimento alla sentenza n. 8830 del 2003, la quale opera una distinzione tra uso della cosa comune da parte di uno dei comproprietari a vantaggio di una sua proprietà esclusiva ed esercizio da parte di quest'ultimo di una vera e propria servitù.

A conclusione del motivo i ricorrenti formulano i seguenti quesiti di diritto: Il passaggio di tubazioni per fognature e per gas su un'aia condominiale costituisce uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. o non piuttosto imposizione di servitù non convenzionale disciplinata dagli artt. 1032 e 1033 c.c.? Il passaggio di tubazioni per il gas su aia comune può o non può essere coattivamente imposto con applicazione estensiva dell'art. 1033 c.c.?

1.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che il pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 cod. civ., non va inteso nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, posto che nei rapporti condominiali si richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione. Se è prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un uso identico della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia, in cui è prevista la possibilità di massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono un impedimento alla modifica stessa solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano voler accrescere il pari uso cui hanno diritto. A differenza dalle innovazioni - configurate dalle nuove opere, le quali immutano la consistenza (materiale) o alterano la destinazione (funzionale) delle parti comuni, in quanto rendono impossibile la utilizzazione secondo la funzione originaria, e che debbono essere deliberate dall'assemblea (art. 1120 c.c., comma 1) nell'interesse di tutti i partecipanti - le modifiche alle parti comuni dell'edificio, contemplate dall'art. 1102 cod. civ., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso della cosa comune, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso (Cass., Sez. 2A, 20 febbraio 1097, n. 1554). Quando la modifica della cosa comune risponde allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, si versa nell'ambito dell'art. 1102 cod. civ. che, pur dettato in materia di comunione in generale, è applicabile in materia di condominio negli edifici per il richiamo contenuto nell'art. 1139 cod. civ., (Cass., Sez. 2A, 11 gennaio 1997, n. 240) (Così, Cass. n.8830 del 2003). La distinzione tra modifica ed innovazione, dunque, oggettivame

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P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento

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