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Circ.Ass.R. Sicilia 25/01/1997, n. 1

Art. 35, 3° comma, lett. b) L. 47/85. Art. 4, 4° comma, D.Leg.vo 2/88, convertito in legge 68/86. Art. 39, 17° comma, L. 724/94. Certificazione di idoneita' statica.
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[Premessa]


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Premessa

Alcuni comuni della Regione hanno rappresentato a questo Assessorato le loro perplessità riguardo alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la presentazione del "cer

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1) Riferimenti normativi

Come è noto, l'art. 35 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, modificato dall'art. 4 del D.L.vo 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in L. 13 marzo 1988, n. 68, stabilisce che per le costruzioni abusive realizzate anteriormente al 1° ottobre 1983, oggetto di richiesta di condono ai sensi della legge n. 47/85, occorre presentare, tra l'altro, ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, un'apposita certificazione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite abusivamente, qualora queste eccedano la volumetria complessiva di 450 metri cubi.

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2) Contenuti della certificazione di idoneità statica-sismica - documentazione

É stato chiesto da parte di alcuni comuni, anche in riferimento ai contenuti della certificazione di idoneità statica in argomento, se fosse o meno necessario, ai fini del prescritto deposito, l'inoltro agli uffici del Genio civile a corredo della stessa di tutta la documentazione richiesta dall'art. 17 della legge n. 64/74 (progetto edilizio, relazione tecnica, calcolazioni ed esecutivi delle strutture, relazione geologica sul terreno di fondazione), ritenendo sufficiente, ai fini di detto deposito, quanto dichiarato dal professionista abilitato con la certificazione di idoneità circa le verifiche effettuate. Ciò anche in considerazione dell'obbligo di tale allegazione, espressamente prevista dalla legge, nei casi che richiedano l'adeguamento delle strutture alla normativa sismica, e delle raccomandazioni impartite da questo Assessorato con la circolare n. 22233 del 3 maggio 1989 e dal Ministero dei lavori pubblici con circolare n. 142 del 6 febbraio 1989, in ordine all'opportunità che il privato non venga onerato di costi aggiuntivi per la necessaria assistenza di professionisti abilitati, con aggravio sovente oltre misura dei costi finanziari previsti dalla legge per la regolarizzazione della costruzione abusiva.

A tal proposito, in generale si ritiene che, non essendo diversamente previsto per legge, le procedure ordinariamente richieste dalle varie discipline in ordine alla documentazione da produrre ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza degli uffici preposti alla tutela di vincoli, trovino applicazione anche in riferimento alle norme di sanatoria edilizia, sussistendo pertanto, per quanto attiene al vincolo sismico, l'obbligo in ogni caso di effettuare le prescritte verifiche, per le quali dovranno essere opportunamente documentate le relative indagini e gli accertamenti svolti dal professionista incaricato.

Tuttavia, poiché il deposito della predetta certificazione comporta di per sé, alla stregua degli atti di collaudo statico o di altre certificazioni del direttore dei lavori (come ad esempio il "certificato a struttura ultimata") in ordine al vincolo sismico, la piena assunzione di responsabilità da parte del professionista incaricato in ordine alle dichiarazioni rese in seno alla stessa, si ritiene che possa essere omessa l'allegazione al "certificato di idoneità" della documentazione prevista dall'art. 17 della legge n. 64/74, la quale tuttavia dovrà essere esibita su esplicita richiesta dell'ente preposto alla tutela del vincolo sismico, qualora lo stesso ne ritenesse necessaria la loro acquisizione, o in riferimento alla complessità dell'opera oggetto di certificazione, o per la carenza di informazioni desumibili dal contenuto della certificazione stessa.

Di conseguenza, per la conclusione della fase istruttoria delle istanze di sanatoria da parte degli uffici tecnici comunali (si veda al riguardo la circolare n. 1/95 del 16 settembre 1995), si invitano i comuni in indirizzo a voler valutare preventivamente il contenuto delle certificazioni trasmesse a corredo delle istanze di sanatoria, da inoltrare ai competenti uffici del Genio civile, al fine di evitare interruzioni interlocutorie o provvedimenti di diniego.

In ogni caso, per la redazione della certificazione di idoneità statica o sismica, il professionista incaricato dovrà attenersi alle indicazioni contenute nei decreti del Ministero dei lavori pubblici del 15 maggio 1985 e 20 settembre 1985.

La stessa certificazione dovrà in particolare contenere, oltre ai dati anagrafici del richiedente la sanatoria e gli estremi dell'istanza di condono presentata, le risultanze degli accertamenti eseguiti, in riferimento alle caratteristiche costruttive e dimensionali dell'opera, e delle verifiche di stabilità effettuate in riferimento alla normativa vigente all'epoca dell'accertamento e conformemente alle indicazioni ministeriali.

Giova ricordare, inoltre, come il disposto di cui all'art. 4 del D.L.vo 12 gennaio 1988, n. 2 (convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 68/88) ha prescritto la presentazione della documentazione ex art. 17 della legge n. 64/74 esclusivamente nei casi di non idoneità della costruzione (anche se di volumetria inferiore a 450 mc.), da assoggettare "eventualmente" a progetto di adeguamento, sia che le stesse siano state realizzate prima che dopo la dichiarazione di sismicità della zona.

Per quanto attiene alle costruzioni che necessitano di adeguamento realizzate in zona attualmente non sismica, di volumetria inferiore a 450 mc. e per quelle in muratura anche di volumetria superiore, è prescritta la redazione del progetto di adeguamento da depositare al comune in uno alla documenta

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3) Accertamenti e verifiche da eseguire

Circa il contenuto delle verifiche statiche da effettuarsi in ordine all'idoneità della struttura a sopportare le sollecitazioni indotte dall'evento sismico, nella considerazione che le stesse devono essere condotte in relazione alla normativa sismica vigente al momento del perfezionamento della pratica, e con riferimento agli accertamenti da eseguirsi ai sensi dei citati decreti del Ministero dei lavori pubblici del 15 maggio 1985 e del 20 settembre 1985, sembrerebbe controversa l'interpretazione degli stessi decreti, nella parte ove richiede che la verifica faccia riferimento di massima ai criteri generali desumibili dalla normativa vigente al tempo dell'accertamento (punto A.6) e dispone un controllo discrezionale a campione delle dimensioni delle strutture (pu

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4) Verifiche di stabilità in conformità al nuovo disposto ex art. 39 comma 17°, della L. 23 dicembre 1994, n. 724. Deroghe

Per quanto attiene alla nuova disciplina di sanatoria di cui all'art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, per l'esplicito richiamo ai capi IV e V della legge n. 47/85 operato dal 1° comma dello stesso art. 39, le medesime procedure relative alla certificazione di che trattasi trovano applicazione anche alle richieste di concessione od autorizzazione in sanatoria presentate ai sensi della predetta nuova normativa, innovando questa invece in ordine alla possibilità, in deroga ad ogni altra disposizione, di potere predisporre il progetto di adeguamento statico che si rendesse necessario, in riferimento alle prescrizioni relative al "miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica" (cfr. art. 39, comma 17° della legge n. 724/94).

Come &eg

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5) Dichiarazione di mancanza di pregiudizio

L'art. 7, 2° comma, della L.R. n. 26/86 stabilisce che per le opere di volume inferiore ai 450 mc. "che costituiscono corpi aggiunti in edifici preesistenti, l'attestazione di idoneità statica è sostituita dalla dichiarazione di mancanza di pregiudizio determinato dalla nuova costruzione alla struttura preesistente. Essa sostituisce qualsiasi controlloparere o approvazione tecnica di uffici statali o regionali" soltanto qualora ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) o b) del medesimo articolo 7; in tal caso, a giudizio di questo Assessorato, può essere inoltrata direttament

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6) Competenza degli uffici preposti alla tutela del vincolo sismico

Fermo restando che, ai sensi dell'art. 35, 6° comma, 2° periodo, della legge n. 47/85, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia in sanatoria è subordinato - per qualsiasi tipo di struttura della costruzione e per le opere che non necessitano di adeguamento statico - soltanto al deposito all'ufficio del Genio civile del certificato di idoneità sismica (o statica), viene chiesto da parte di alcuni comuni se il vincolo sismico debba intendersi alla stregua degli altri vincoli previsti dall'art. 23, 1&

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