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Par. C. Stato 04/09/2015, n. 2539

Professioni tecniche - Geometri - Competenze nella progettazione ed esecuzione di strutture in cemento armato.
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PARERE


LA SEZIONE


Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 222412 in data 7 agosto 2012 con la quale la Regione Toscana, in persona del Presidente ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Visto i propri pareri interlocutori n. 7477/2012 del 17 ottobre 2012, del 23 ottobre 2013 e del 19 marzo 2014;

Viste le note pervenute in adempimento del predetto parere;

Vista la propria pronuncia del 23 gennaio 2013;

Vista la nota della Regione Toscana del 15 maggio 2013 n. AOO-GRT/128839/A.130;

Visti i pareri interlocutori resi dalla Sezione nelle adunanze del 23 ottobre 2013, 19 marzo e 27 agosto 2014;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, presidente Santoro;


PREMESSO


Il Presidente della Giunta regionale Toscana chiede un parere sui limiti delle competenze”. professionali esercitabili da questa categoria, in riferimento alla normativa di settore, ed in particolare all’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274R, recante “Regolamento per la professione di geometra”, e ciò allo scopo di garantire il corretto esercizio delle funzioni amministrative degli uffici tecnici regionali in materia di denunce dei lavori di opere in conglomerato cementizio armato o da realizzarsi in zona sismica progettate da geometri.

Come già premesso nel parere interlocutorio del 17 ottobre 2012, va ricordato che la Regione ha sottoposto una prima questione relativa alla competenza nella progettazione di civili costruzioni, che comportino la realizzazione di strutture in cemento armato, chiedendo se per tale tipo di costruzioni sia sempre da escludersi la competenza dei geometri per la progettazione di opere in cemento armato ovvero se sia ammissibile tale tecnica costruttiva con il limite della “modestia” dell’opera. Ritiene, al riguardo, la Regione che la questione potrebbe essere rivalutata alla luce dell’abrogazione, per effetto dell’emanazione del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212R, del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229R, che riserva all’ingegnere ovvero all’architetto iscritto all’albo la firma del progetto esecutivo di ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l’incolumità delle persone. Potrebbe, inoltre, costituire – secondo la Regione Toscana – indizio di un'estensione delle competenze professionali dei geometri la circostanza che sovente le prove d’esame somministrate in occasione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra (che, secondo il D.M. 15 marzo 1986 pubblicato in G.U. n. 117 del 22 maggio 2006, devono attenere alle competenze professionali dei geometri) menzionino l’uso del cemento armato e che nella descrizione della tariffa professionale (art. 57 l. n. 144 del 1949) l’ossatura di cemento armato compaia esclusa solo per le costruzioni antisismiche a due piani.

La seconda questione sottoposta riguarda i limiti delle competenze di progettazione da parte dei geometri in riferimento alle costruzioni da realizzare in zona sismica (in cui ricade interamente la Regione Toscana).

In particolare, la Regione chiede se si possa considerare ammissibile la progettazione da parte di geometri di modeste costruzioni civili in zona sismica, valorizzando la portata del secondo comma dell’art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001R, che prevede la presentazione della domanda con allegato il progetto debitamente firmato “da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori” e della già richiamata tariffa nonché considerando l’avvenuta estensione a tutto il territorio nazionale, con eccezione della sola Sardegna, della classificazione come zona sismica.

In conclusione, chiede se i tecnici geometri siano abilitati a svolgere la progettazione e la direzione di lavori per la realizzazione di costruzioni civili con strutture di cemento armato nei limiti della modestia della costruzione e se sia preclusa qualsiasi attività di progettazione e direzione di lavori di strutture civili in zona sismica.

Con nota del 3 dicembre 2012 il Ministero della Giustizia faceva presente di non avere competenza al di fuori della vigilanza su quanto operato dagli Ordini professionali e di aver accertato che non esiste una regolamentazione della professione di geometra a livello europeo; trasmetteva inoltre una nota del Consiglio nazionale dell’Ordine professionale dei geometri, nel senso della legittimazione dei geometri a progettare costruzioni civili in cemento armato entro i limiti di “modeste costruzioni”. Nell’appunto esplicativo trasmesso dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei geometri si chiarisce che esulerebbero dal limite della modesta costruzione gli edifici singoli di volumetria superiore a 1200 mc., gli edifici singoli costituiti da più di 6 unità immobiliari o da più di 2 piani fuori terra; gli edifici costituiti dalla ripetizione di moduli elementari, quando comportino volumetrie superiori a complessivi mc. 2400 o siano costituiti da oltre 8 unità immobiliari, dovendo ritenersi assimilabili alle opere civili le piccole costruzioni artigianali di 1 piano fuori terra con superficie non superiore a 1000 mq.

In data 17 dicembre 2012 il Consiglio nazionale geometri faceva pervenire alla Sezione una memoria, corredata da vari riferimenti giurisprudenziali, secondo cui, mentre la letta l) dell’art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275R, contemplando la progettazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, comprende “piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per l’incolumità delle persone”, la successiva lettera m) consente (così come la lett. b del medesimo art. 16) la progettazione di modeste costruzioni civili senza porre limitazioni all’uso del cemento armato. Tali limitazioni potrebbero derivare esclusivamente dall’art. 1 R.D. 16 novembre 1939, n. 2229. Ma, essendo stato quest’ultimo atto normativo espressamente abrogato dall’art. 1, co. 1, e dall’allegato del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, ne conseguirebbe l'abrogazione della riserva in favore di ingegneri ed architetti per la progettazione di opere di conglomerato cementizio semplice o armato e, quindi, resterebbe una generalizzata competenza dei geometri alla

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P.Q.M.

Nei sensi di cui in motivazione è il parere del Consiglio di Stato.

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