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Deliberaz. G.R. Umbria 03/08/2015, n. 966

Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 248, comma 1, lett. f) della L.R. n. 1/2015 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno.
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Fernanda Cecchini, predisposto dal Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni;

Viste le precedenti deliberazioni:

— n. 674 del 27 aprile 2006 “Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. f) della L.R. n. 1/2004 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno”;

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Documento istruttorio

Oggetto: Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 248, comma 1, lett. f) della L.R. n. 1/2015 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno.

Premesso che:

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Allegato A

A. MODIFICAZIONI DEL SUOLO

(Disposizioni di carattere generale)

1) Le opere di scavo, rinterro e rilevato sono modificazioni del suolo, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai successivi punti A.7), A.9), A.10), B, C e D, che comportano alterazioni morfologiche ed altimetriche incidenti sulle caratteristiche del territorio interessato.

2) Nel caso di piani attuativi, la deliberazione della Giunta comunale di approvazione costituisce titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi di modificazione del suolo connesse alle opere di urbanizzazione previste dal piano medesimo, ai sensi dell’art. 57, comma 6 della l.r. 1/2015.

3) Per opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate da pubbliche amministrazioni, enti istituzionalmente competenti o da concessionari di pubblici servizi trovano applicazione le disposizioni dell’art. 212 della legge regionale n. 1/2015 e le altre normative di settore.

4) Non rientrano tra gli interventi suddetti le modifiche connesse con la coltivazione di cave e torbiere, regolate dalla normativa di settore;

5) Gli interventi di modificazione del suolo, specialmente se interferenti con insediamenti, edifici ed infrastrutture, devono garantire le condizioni di stabilità e sicurezza, evitando il verificarsi di eventuali fenomeni erosivi e di smottamento, sia in fase di esecuzione che nel tempo; tali interventi devono, inoltre, assicurare un adeguato assetto idrogeologico ed idraulico dell’area interessata e di quelle adiacenti, prevedendo altresì gli effetti nel tempo ed i rischi ai quali sono esposte dette aree.

6) Gli interventi debbono prevedere azioni finalizzate a ripristinare o a mantenere le condizioni di compatibilità tra uso del suolo e assetto idraulico e idrogeologico anche nel rispetto delle normative e dei Piani di settore di cui al D.lgs. 152/2006.

7) Gli interventi di modificazione del suolo non contestuali o non connessi agli interventi edilizi di cui al successivo punto B, sono effettuati tenendo conto delle condizioni di stabilità idrogeologica ed idraulica dell’area interessata e il progetto, il piano attuativo e il Piano aziendale di cui all’art. 88, comma 1, lett. d) della l.r. 1/2015 previsto ai successivi punti A10, C1-2 e C3 devono essere redatti da tecnici abilitati e devono contenere, oltre ai pertinenti elaborati progettuali minimi previsti dalla D.G.R. n. 304 del 16/3/2015 e da eventuali altre normative edilizie e di settore, i seguenti elementi aventi livello di dettaglio commisurato all’importanza dell’intervento:

a) uno studio geomorfologico, idrogeologico ed idraulico esteso oltre che all’area oggetto d’intervento anche alle zone adiacenti che possano essere interessate, al fine di prevenire potenziali dissesti ed effetti indotti.

b) uno studio agronomico, pedologico e vegetazionale che giustifichi e motivi l’intervento, nei casi previsti al successivo punto C, nell’ottica del miglioramento delle caratteristiche dei terreni attualmente improduttivi;

c) il dimensionamento planimetrico e volumetrico dell’intervento, evidenziato attraverso elaborati quotati con riferimenti a capisaldi certi che dovrà indicare soluzioni idonee a garantire quanto previsto al successivo punto B3;

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