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Circ.P.G.R. Piemonte 31/12/1992, n. 20/PRE

Prescrizioni di cui agli artt. 2 e 13 della L. 2 febbraio 1974, n.64, relativa agli abitati da consolidare o da trasferire ai sensi della L. 9 luglio 1908, n.455.
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[Premessa]


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Premessa

Facendo seguito alla nota del 15 febbraio 1991 prot. 379/GEO con la presente vengono definite le procedure e gi adempimenti in merito a quanto in oggetto.

Prioritariamente si osserva che le prescrizioni che seguono si riferiscono esclusivamente alle porzioni di territorio comunali dichiarati, ai sensi della normat

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I - Costruzioni

L'art. 2 della legge 64/74 Rstabilisce che nessun intervento edilizio, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, può essere eseguito senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico della Regione.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso il Settore Geologico in duplice copia di cui una in bollo, secondo il modello 1 allegato e deve contenere tutte le indicazioni e gli elaborati in esso previsti; la stessa procedura deve essere adottata per le varianti strutturali che eventualmente si dovessero realizzare.

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II -Strumenti urbanistici

L'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, prevede che i Comuni classificati da consolidare devono richiedere il parere all'ufficio regionale competente sugli strumenti urbanistici generali ed esecutivi ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Sulla base dei disposti della L.R. 56/77 e s.m.i. il parere di cui all'art. 13 della legge 64/74 deve essere dato sui seguenti strumenti urbanistici generali:

- progetti preliminari e definitivi dei Piani Regolatori Comunali, Intercomunali di Comuni consorziati e di Comunità Montana (artt. 15 e 16, L.R. 56/77 e s.m.i.);

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1) Indagini relative a strumenti urbanistici generali

I progetti di piano regolatore generale devono essere completi di indagini sulla situazione geologica, geomorfologica, idrogeologica del territorio e devono contenere elementi che consentano di fornire una prima stima delle caratteristiche geotecniche dei terreni. tali indagini devono precedere la formazione, revisione, adeguamento degli strumenti urbanis

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1A) Progetto preliminare di Piano Regolatore Generale

Le indagini relative alle zone urbanizzate o di prevista urbanizzazione, tra loro congiunte ed estese all'area adiacente che possa essere influenzata o che possa coinvolgere con i suoi processi evolutivi tali zone, devono comprendere:

a) raccolta sistematica dati esistenti;

b) cartografia geolitologica;

c) cartografia geomorfologica e cartografia dei dissesti;

d) cartografia geoidrologica;

e) cartografia litotecnica;

f) elaborati di sintesi finalizzati alla valutazione della idoneità di uso del territorio ai fini previsti dal piano;

g) relazione;

h) scheda tecnica relativa ai sotto servizi.

Per la realizzazione degli elaborati cartografici devono essere utilizzate le basi fotorestituite alla scala 1:5.000 o 1:10.000 e/o loro ingrandimenti fotografici.

La cartografia sopra elencata deve essere realizzata in scala 1:5.000 e derivare da rilevamenti eseguiti a tale scala. Ove non disponibili basi cartografiche fotorestituite o qualora i dati da rappresentare fossero in numero limitato

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1B) Progetto definitivo di Piano regolatore Generale

Il progetto definitivo di piano regolatore generale deve aver recepito il parere espresso sul progetto preliminare: la delibera di adozione dello strumento urbanistico preliminare deve specificatamente dichiarare che lo strumento urbanistico stesso ha recepito integralmente il predetto parere.

Un apposito elenco deve evidenziare le variazioni apportate rispetto al progetto preliminare esami

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2) Modalità relative ai Comuni che alla data di pubblicazione della presente circolare siano dotati di solo progetto preliminare o di progetto definitivo non ancora trasmesso in Regione per l'approvazione

I Comuni dotati del solo progetto preliminare devono predisporre gli elaborati di cui al punto 1A, richiedere il parere al Settore geologico ed adottare tali elaborati ai sensi del 6° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al parere ottenuto; possono rimandare all'elaborazione del progetto definitivo la modifica degli elaborati.

Per il progetto definitivo si applicano le disposizioni già indicate e si richiedono gli elaborati di cui al punto 1B.

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3) Modalità relativa ai Comuni che hanno ottenuto l'approvazione di P.R.G. senza il parere secondo l'art. 13 della legge 64/74 o abbiano ottenuto l'approvazione regionale con l'inserimento d'ufficio dell'area vincolata

Devono produrre le indagini elencate ai punti 1A e 1B e conseguentemente, entro due anni dalla data di pubblicazione della presente circolare, adeguare con variante, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, lo strumento urbanistico vigente, da sottoporre all'esame previsto dall'art. 13 della legge 64/74.

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4) Modalità ed indagini relative alle varianti al P.R.G.

Sono inclusi tutti i casi di variante al P.R.G. regolamentate dalla legge n. 1 del 1978 e da leggi regionali, ad esclusione delle varianti di P.R.G. contestuali a strumenti urbanistici esecutivi, ai sensi del 6° comma dell'art. 40 della L.R. 56/77 e successive modific

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5) Modalità ed indagine relative a strumenti urbanistici esecutivi

In fase di elaborazione di strumenti urbanistici esecutivi si deve ottenere un inquadramento geologico e geomorfologico dell'area oggetto di intervento e del suo intorno significativo, acquisendo inoltre quegli elementi geotecnici che consentano di pervenire alla corretta progettazione delle fondazioni secondo quanto prescritto dal citato D.M. 11 marzo 1988. A tal fine si faccia riferimento agli elaborati geologici del P.R.G., dettagliando con ulteriori indagini gli aspetti specifici, in particolare eseguendo tutte le indagini e/o gli interventi che gli elaborati del Piano regolatore avevano individuato e rimandato a questo momento.

Gli elaborati costituenti lo strumento urbanistico esecutivo devono comprendere quanto previsto all'art. 39 della L.R. n. 56/77 e successive modifiche e integrazioni e inoltre:

a) planimetria di dettaglio dell'area di intervento estesa ad un intorno significativo, in scala 1:500 o 1:1000, con curve di livello

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