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D. Min. Sviluppo Econ. 20/05/2015, n. 106

Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.
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[Premessa]



IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE


Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull’attività di distribuzione del gas naturale e il regime di transizione;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera c), secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale ed, in particolare, l’articolo 46 -bis, comma 1, che stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009 - ed, in particolare, l’articolo 17, comma 4, che prevede che il Governo è tenuto a seguire il criterio direttivo di prevedere che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante, fra l’altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale ed, in particolare, l’articolo 24 relativo al valore di rimborso degli impianti di distribuzione del ga

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Art. 1. - Modifiche al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226

1. All’articolo 2, alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: “La convenzione fra i Comuni facenti parte dell’ambito è approvata con la maggioranza qualificata dei Comuni d’ambito di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98.”

2. All’articolo 2, comma 2, dopo le parole “entro la data di cui all’allegato 1” sono aggiunte le parole “, come espressamente prorogata dalle norme vigenti,”.

3. All’articolo 2, comma 3, dopo le parole “decorsi 6 mesi dalla data di cui all’allegato 1” sono aggiunte le parole “, come espressamente prorogata dalle norme vigenti,”.

4. All’articolo 2, comma 5, la parola “espressa” è soppressa.

5. All’articolo 2, alla fine del comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: “Trascorsi i termini di cui sopra senza ricevere le informazioni utili per la pubblicazione del bando di gara, la stazione appaltante, previa diffida ai Comuni inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, provvede al reperimento diretto delle informazioni, anche nei confronti dei gestori uscenti, e a tutti gli atti necessari alla preparazione e pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 9, in sostituzione dei Comuni che dovessero rimanere inadempienti. In questo caso l’Allegato B al bando di gara riporta l’eventuale evidenza delle informazioni non fornite direttamente dal Comune.”.

6. All’articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Il soggetto di cui al comma 5, previa determinazione che può essere assunta dalla maggioranza dei comuni dell’ambito di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, può – ricorrendone le condizioni - chiedere la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell’ambito, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile.”.

7. All’articolo 3, il comma 1 è modificato aggiungendo all’inizio le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, commi 2, 3, 3 -bis, 4 e 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle altre norme vigenti che espressamente prorogano i termini,”.

8. All’articolo 3 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

“1-bis. Nel caso in cui gli enti locali di due o più ambiti confinanti decidano di effettuare la gara in maniera congiunta ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, si considera come termine di scadenza per la pubblicazione del bando di gara la data più lontana tra le scadenze degli ambiti che si uniscono, con la condizione vincolante che la decisione di gara congiunta, nonché la nomina della stazione appaltante, vengano formalizzate entro il termine più ravvicinato fra quelli previsti per la nomina della stazione appaltante in ciascun ambito.”.

9. All’articolo 5, comma 2, dopo le parole “in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale” sono aggiunte le parole “, purché i documenti contrattuali siano stati stipulati prima dell’11 febbraio 2012 e contengano tutti gli elementi metodologici, quali le voci di prezzario applicabili alle diverse tipologie di cespiti da applicare allo stato di consistenza aggiornato e il trattamento del degrado fisico, incluse le durate utili per le diverse tipologie di cespiti, per il calcolo e per la verifica del valore di rimborso anche da parte dell’Autorità.”.

10. All’articolo 5 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

“2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente da quanto contenuto nei documenti contrattuali, vengono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, relativi alla porzione di impianto di proprietà del gestore uscente che non sia ceduta all’ente locale concedente a devoluzione gratuita, valutati in base alla metodologia della regolazione tariffaria vigente, ed assumendo le vite utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10.”.

11. L’articolo 5, comma 3, è sostituito come segue:

“3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile da documenti contrattuali stipulati prima dell’11 febbraio 2012, inclusi i casi in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere calcolato in base al regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, senza precisare la metodologia, o debba essere valutato a prezzi di mercato, si applicano le modalità specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprietà del gestore che, alla scadenza naturale dell’affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all’Ente locale concedente, con le modalità operative specificate nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all’articolo 4, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le modalità di cui sopra si applicano per la determinazione del valore di rimborso anche nel caso in cui atti aggiuntivi, successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, definiscano solo un valore economico del valore di rimborso, a

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Art. 2. - Modifiche all’allegato 2 al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226

1. Al punto 7, lettera b, tra le parole “lettera di invito” e le parole “e il disciplinare di gara” sono aggiunte le parole “(solo in caso di procedura ristretta)”.

2. Al punto 11 “Partecipazione alla gara” alla lettera b le parole “o per la possibilità di accedere ad un credito di €…” sono sostituite con le parole “o per possedere garanzie finanziarie da due primari istituti di credito che l’impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilità di accedere al credito di €…”.

3. Al punto 12 “Domanda di partecipazione” alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole “(in caso di procedura aperta la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione è la stessa della presentazione delle offerte e l’invio del relativo plico è trasmesso contemporaneamente all’offerta, ma con plico separato)”.

4. Al punto 12 “Domanda di partecipazione” nel secondo periodo le parole “autenticata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” sono sostituite con le parole “in conformità con l’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.

5. Al punto 12 “Domanda di partecipazione” alla fine del settimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole “La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.”, sono aggiunte le parole “È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora

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Art. 3. - Modifiche all’allegato 3 al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226

1. Al punto A5 “Percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, per un punteggio massimo di 5 punti” tra le parole “… somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura” e le parole “indipendentemente se l’impianto è di proprietà del gestore o dell’Ente locale concedente,” sono aggiunte le parole “e della relativa quota di ammortamento annuale”.

2. Il punto A6 “Investimenti di efficienza energetica nell’ambito gestito aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore, per un punteggio massimo di 5 punti”, viene sostituito dal seguente:

“Gli interventi di efficienza energetica considerati sono addizionali agli obblighi del distributore di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e sue successive modifiche e integrazioni, e devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell’ambito oggetto di gara, inclusi i territori di eventuali Comuni che siano transitoriamente in regime di concessione comunale, e avere una data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012. Come previsto nell’articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili sia i progetti che danno luogo a titoli di efficienza energetica di qualsiasi tipologia, sia i progetti per rendere più efficienti le reti elettriche o del gas di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il distributore può anche acquistare i titoli da soggetti terzi, secondo le procedure operative definite dal GSE di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, purché derivati da progetti aventi le medesime caratteristiche di cui sopra. Il valore dei relativi titoli di efficienza energetica è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni.

Il parametro da considerare è la percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali (T) che l’impresa aggiudicataria si impegna ad ottenere, nell’anno t, rispetto all’obbligo che avrebbe un distributore che distribuisca una quantità di gas naturale pari a quella effettivamente distribuita dal concessionario nell’ambito oggetto di gara, nell’anno t-2 (due ann

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Art. 4. - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repu

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