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Deliberaz. G.R. Umbria 07/05/2015, n. 598

Atto di ricognizione delle norme contenute nella legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 per la redazione del quadro conoscitivo, del documento programmatico e le modalità di partecipazione alle conferenze di copianificazione, istituzionale e di servizi di cui all’art. 32, comma 6 e di applicazione di altre disposizioni della L.R. 1/2015. Revoca della D.G.R. n. 2187 del 22 dicembre 2005.
Con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 09/11/2015, n. 1311
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA


1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di effettuare la seguente ricognizione degli adempimenti:


A) Adempimenti di cui agli articoli 23 e 24 della L.R. 1/2015 (Sistema delle conoscenze e delle valutazioni - Documento programmatico)

1. di assegnare al Servizio Urbanistica, centri storici espropriazioni, di seguito denominato Servizio regionale competente, gli adempimenti previsti dall’art. 23, commi 3, 5 e 6 della L.R. 1/2015R e la responsabilità del procedimento, per la trasmissione al Comune dei dati e degli elementi a disposizione della Regione, tramite PEC o altra modalità informatica, nonché per partecipare alla eventuale conferenza di servizi convocata dal Comune con le modalità di cui all’art. 32 della L.R. n. 8/2011;

2. di stabilire che i dati e gli elementi utili da trasmettere al Comune procedente, ai fini di quanto previsto all’art. 23, commi 3, 5 e 6 della L.R. 1/2015, su specifica indicazione delle Direzioni e Servizi competenti, devono essere reperiti avvalendosi degli atti di programmazione regionale, degli atti di attuazione della programmazione della Comunità Economica Europea, degli strumenti di programmazione negoziata, degli accordi di programma, degli atti normativi e di indirizzo emanati in materia di governo del territorio, nonché dei piani di settore, anche con l’eventuale convocazione da parte del Servizio regionale competente, di una conferenza interna ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 8/2011R;

3. di dare atto che i Comuni possono consultare e acquisire le cartografie di base e tematiche a fini della elaborazione del PRG e dei piani attuativi in formato numerico georeferenziato, con le modalità stabilite dall’art. 33 della L.R. 1/2015 nonché con altre modalità stabilite dalla Giunta regionale;

4. di trasmettere al Comune, contestualmente ai dati ed elementi di cui ai punti 2. e 3., anche le notizie concernenti interventi e procedure di vincolo, di competenza regionale, eventualmente avviati sul territorio del comune interessato;

5. di stabilire che entro 5 giorni dall’acquisizione al protocollo della richiesta di atti o dalla convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 23, comma 5 della L.R. 1/2015, il Servizio regionale competente provvederà a richiedere, tramite PEC o altra modalità informatica, ai servizi interessati delle Direzioni regionali, anche tramite la conferenza interna di cui all’art. 37 della L.R. n. 8/2011, i dati e gli elementi di competenza, per ottemperare agli adempimenti previsti dall’art. 23, commi 3, 5 e 6 o per formulare le valutazioni e proposte sul documento programmatico di cui all’art. 24, commi 3 e 4 della L.R. 1/2015;

6. di stabilire, inoltre, che le Direzioni e Servizi suddetti debbano comunque far pervenire tramite PEC o altra modalità informatica al Servizio regionale competente, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della richiesta, i dati e gli elementi necessari che saranno trasmessi al Comune con le stesse modalità di cui sopra o comunicati in sede di conferenza di servizi. La comunicazione al Comune è effettuata con nota del dirigente nel caso degli adempimenti di cui all’art. 23, commi 3, 5 e 6 e con specifica determinazione del medesimo, nel caso di valutazioni e proposte sul documento programmatico cui all’articolo 24 commi 3 e 4 della L.R. 1/2015R, contenenti anche l’eventuale indicazione delle modalità per la acquisizione dei dati in via informatizzata;

7. il Comune redige il rapporto preliminare di cui all’articolo 23, comma 6 della L.R. 1/2015 sulla base del quadro conoscitivo e del bilancio urbanistico - ambientale. Il rapporto preliminare costituisce il supporto per il profilo ambientale degli indirizzi e obiettivi contenuti nel documento programmatico di cui all’articolo 24;

8. i Servizi regionali competenti in ordine alle tematiche ambientali, partecipano direttamente, con l’Autorità competente per la VAS, alla prima fase del processo di VAS (fase della Consultazione preliminare sul Rapporto preliminare ambientale), fornendo i propri contributi nell’ambito dei lavori della Conferenza preliminare di VAS e delle altre attività conseguenti, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.R. 12/2010. A tal fine il Comune, in base alle disposizioni procedurali della D.G.R. 423/2013R - Allegato A - Paragrafo 5.2, è tenuto ad approvare il Rapporto preliminare di cui al comma 6 dell’art. 23 e con lo stesso provvedimento ad esplicitare l’individuazione del Soggetto che svolge il ruolo di Autorità competente per la VAS come indicato all’art. 241 della L.R. 1/2015. Il provvedimento suddetto è trasmesso all’Autorità competente per la VAS al fine di avviare la fase della consultazione preliminare che si conclude nei trenta giorni di partecipazione sul Documento programmatico, previsti all’articolo 24, comma 4 della stessa L.R. 1/2015. Ciò al fine di consentire la massima partecipazione ed il ricevimento di contributi ed elementi conoscitivi utili ai fini ambientali in tutta la fase di formazione iniziale del piano urbanistico, comunque nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art. 240, comma 2 della L.R. 1/2015;

9. ai sensi dell’art. 24, comma 3 della L.R. 1/2015 tutta la documentazione prodotta dal Comune nelle fase di formazione del Piano, tra cui bilancio urbanistico, quadro conoscitivo e rapporto preliminare è resa disponibile per la consultazione con modalità informatiche ed in ogni caso attraverso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

A tutti i Soggetti coinvolti nel procedimento di formazione del piano e del processo di VAS il Comune provvede a comunicare l’indirizzo per accedere all’apposito spazio dedicato del proprio sito web istituzionale;


B) Adempimenti di cui all’art. 25 della L.R. 1/2015 (Conferenza di copianificazione per la formazione del PRG e sue varianti)

1. di assegnare al Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni gli adempimenti previsti all’art. 25 della L.R. 1/2015R e la responsabilità del procedimento ai fini della conferenza di copianificazione da effettuare con le modalità di cui ai punti successivi;

2. ai fini della partecipazione alla conferenza, per quanto previsto al comma 2 dell’art. 25, la Regione è rappresentata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

3. di stabilire che il rappresentante della Regione, sentita anche l’Autorità competente per la VAS, può presentare, ai fini della conferenza di copianificazione, proposte scritte e memorie anche per mezzo di dichiarazioni a verbale ai fini dell’eventuale stipula dell’accordo preliminare di copianificazione e dell’adozione del PRG;

4. nel caso in cui dai lavori della conferenza di copianificazione emergano proposte di adeguamento della pianificazione sovracomunale, anche per quanto previsto all’art. 264, comma 11 della L.R. 1/2015 o finalizzate all’aggiornamento delle infrastrutture e servizi, il rappresentante della Regione, prima della sottoscrizione del verbale di cui al comma 5 dell’art. 25, o comunque prima che l’accordo preliminare di copianificazione venga sottoscritto ne da specifica informativa alla Giunta regionale al fine di definire specifiche indicazioni in proposito;

5. l’accordo preliminare di copianificazione sottoscritto dal rappresentante della Regione, è assentito con apposita deliberazione della Giunta regionale ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 26 della L.R. 1/2015;


B.1) Adempimenti in materia di Vas ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 1/2015 (Adozione della parte strutturale del PRG)

1. l’avviso da pubblicare nel BUR ai sensi del comma 2 dell’art. 28 della L.R. 1/2015, deve dare evidenza anche delle specifiche relative alla consultazione del pubblico ai fini della VAS come riportate all’Allegato VI della D.G.R. 423/2013R;

2. ai sensi del comma 7, dell’art. 28 della L.R. 1/2015R, il Comune delibera sulle osservazioni pervenute, in raccordo con il parere motivato, reso dalla Autorità competente ai fini della VAS.


C) Adempimenti di cui all’art. 29 della L.R. 1/2015 (Conferenza istituzionale per la formazione del PRG e sue varianti)

1. di assegnare al Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni gli adempimenti previsti all’art. 29 della L.R. 1/2015R e la responsabilità del procedimento ai fini della conferenza istituzionale da effettuare con le modalità di cui ai punti successivi;

2. ai fini della partecipazione alla conferenza, per quanto previsto al comma 5 dell’art. 29 la Regione è rappresentata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

3. di stabilire che il rappresentante della Regione partecipa ai lavori della conferenza istituzionale per quanto di competenza, fermo restando che ogni determinazione sui contenuti del PRG, sui quali si esprime la conferenza, è conseguente esclusivamente alla istruttoria della Provincia di cui al comma 2 dell’art. 29. La conferenza decide anche eventuali modifiche da apportare al PRG, all’accordo preliminare di copianificazione, nonché sull’eventuale adeguamento della pianificazione sovracomunale comunque finalizzate all’aggiornamento delle infrastrutture e servizi;

4. nel caso in cui la conferenza istituzionale si concluda con la proposta di adeguamento della pianificazione sovracomunale o per quanto previsto all’art. 264, comma 11 della L.R. 1/2015, anche diversa rispetto a quella contenuta nell’eventuale accordo preliminare di copianificazione già sottoscritto, prima della sottoscrizione dell’accordo definitivo di cui al comma 7 dell’art.

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