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Sent. C. Cass. civ. 21/05/2012, n. 8016

1801983 1801983
1. Contratto di appalto - Responsabilità dell'appaltatore - Configurabilità - Condizioni - Obbligo dell'appaltatore di controllare la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente - Sussistenza - Condizioni - Limiti. 2. Contratto di appalto - Rovina e difetti di cose immobili - Responsabilità del costruttore - Gravi difetti dipendenti da errata progettazione - Responsabilità del progettista e dell'appaltatore - Sussistenza - Natura extracontrattuale - Configurabilità - Conseguenze. 3. Impugnazioni civili - Ricorso per Cassazione - Procedimento - Assegnazione del ricorso - Istanza di parte di rimessione alle sezioni unite - Effetti - Obbligo di specifico esame e rigetto - Esclusione - Fondamento.

1. L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova,

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1801983 1804758
SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA

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1801983 1804759
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'impresa edile Giannecchini Enzo e Geragioli Alfiero snc. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lucca, la E.L.C.E. Costruzioni Edilizie per sentirla condannare al pagamento di Euro 15.529,13 per le opere edilizie realizzate in favore di quest'ultima in esecuzione di un appalto, nonché al risarcimento del danno per recesso ingiustificato.

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1801983 1804760
MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente evidenziato che il Collegio ha disatteso l'istanza di assegnazione alle sezioni unite senza l'adozione di uno specifico provvedimento. Come questa Corte ha già chiarito, l'istanza di parte, formulata ai sensi dell'art. 376 c.p.c. e art. 139 disp. att. c.p.c., rappresenta un mero sollecito all'esercizio di poteri discrezionali (Cass. 27 maggio 1946, n. 671), il quale, non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione, ma non deve neppure manifestarsi necessariamente in uno specifico esame e rigetto dell'istanza (Cass. del 14/01/2003, n. 359).

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine all'impegno assunto con il contratto di appalto, relativamente alla costruzione del muro di contenimento in cemento armato, dalla società Giannacchini e Geragioli snc. ritenuta mero esecutore d'opera, etero diretto. Errata valutazione delle risultanze istruttorie in violazione dell'art. 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). In particolare, la ricorrente evidenzia come la Corte di Appello abbia in motivazione, da un lato affermato che "se l'impresa appaltatrice non è in grado di svolgere un lavoro non deve accettarlo" e, dall'altro, che "la costruzione di un muro in cemento armato costituisce all'evidenza opera isolata e banale, che in sé non pone alcun problema di discrezionalità o sensibilità costruttive, eppure, in considerazione della struttura armata che la caratterizza, richiede necessariamente il progetto di un ingegnere abilitato" per concludere, poi, che "l'impegno assunto dall'impresa a cagione della particolare fisionomia dell'opera dedotta in contratto, fosse quello di mero esecutore di qualificate direttive altrui, in funzione come si usa dire di "nudus minister". In relazione all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie la parte ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello non abbia tenuto conto del conte

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1801983 1804761
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo ad altra sezione della

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