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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Lombardia 30/04/2015, n. X/3494
Delib. G.R. Lombardia 30/04/2015, n. X/3494
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE Viste: - la L. 27 marzo 1992, n. 257R "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"; - il D.P.R. 8 agosto 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"; - la L.R. 29 settembre 2003, n. 17R "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto" come modificata ed integrata dalla L.R. 31 luglio 2012, n. 14; - la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26R "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"; |
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Allegato A - Criteri per l'attivazione di servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche nel territorio dei comuni della LombardiaPremessa Con la finalità di incentivare e facilitare l'attività di rimozione e smaltimento in sicurezza dell'amianto da parte dei cittadini lombardi, garantendo loro condizioni economicamente favorevoli, l'art. 30 della L.R. 19/14 dispone che "la Giunta regionale adotta, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale" e sentite le rappresentanze degli enti locali, criteri secondo i quali i comuni, nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti ovvero ricorrendo a specifiche convenzioni con aziende specializzate, attivano, anche in forma associata, appositi servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, anche eventualmente prodotto da autorimozione, in caso di limitate metrature, da parte dell'utente e con costi a carico del soggetto servito." Per raggiungere tale obiettivo, il comune può operare quindi affidando il servizio alla società che effettua la gestione dei rifiuti a livello comunale (ove ne abbia le caratteristiche) oppure aggiudicando lo stesso ad un'azienda specializzata attraverso una procedura di gara pubblica. In entrambi i casi di affidamento, il servizio offerto, che si rivolgerà ad una pluralità di utenti che verranno sensibilizzati ed informati sulle modalità dello stesso così da consentire un elevato numero di interventi, dovrà garantire ai cittadini costi agevolati, qualità e completezza di esecuzione. Si propongono, pertanto, i criteri fondamentali da inserire nei bandi di gara che costituiscono gli strumenti proposti ai comuni per individuare le condizioni tecniche con cui effettuare il servizio e per confrontare e valutare le diverse offerte presentate da parte di una pluralità di aziende, privilegiando in primis il parametro prezzo, ed inoltre la completezza e la qualità del servizio, l'organicità delle prestazioni, la trasparenza sulla qualità dei servizi offerti, l'invarianza delle voci di costo indicate per l'affidamento del servizio. Nel caso di affidamento del servizio alla società che effettua in house la gestione dei rifiuti a livello comunale o sovracomunale, il comune dovrà definire i costi e le prestazioni fornite sulla base di una dettagliata analisi dei prezzi e attraverso una comparazione con i costi offerti, per prestazioni individuate nel presente documento, in sede di gare pubbliche. Caratteristiche generali del servizio Il servizio offerto dovrà avere caratteristiche di completezza, prevedendo a carico dell'azienda la definizione del tipo di prestazione da realizzare (dalla rimozione in sicurezza allo smaltimento) e la relativa offerta tecnico-economica, nonché prevedendo il supporto nella gestione amministrativa dell'intervento (dalla presentazione del piano di lavoro al rilascio delle certificazioni finali), con esclusione delle sole eventuali opere di ricostruzione. I lavori saranno affidati direttamente dall'utenza (privati cittadini) che provvederà anche al pagamento totale degli oneri a seguito dell'emanazione del certificato di avvenuto smaltimento. I rapporti di lavoro avverranno quindi senza intermediazioni del comune. Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali sarà dunque composto dai compensi derivanti dall'attività di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto (di seguito "M.C.A.") provenienti dalle utenze domestiche. Si propone che il contratto tra Comune e ditta affidataria abbia una durata |
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