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Circ. Ag. Entrate 24/04/2015, n. 17/E

Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti.
Stralcio.
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[Premessa]


Omissis

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3. Recupero del patrimonio edilizio
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3.1 Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario

D. Per fruire dell’agevolazione sulla ristrutturazione edilizia è previsto, fra l’altro, che il pagamento debba essere effettuato con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato. Si chiede di conoscere se, in presenza di tutte le altre condizioni p

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3.2 Limite di spesa e autonomia degli interventi edilizi

D. un contribuente ha iniziato nel 2008 un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sulla base di un apposito provvedimento autorizzativo. L’intervento è proseguito nel corso degli anni ed è stato terminato nel 2013. Per questo intervento il contribuente ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute nel limite complessivo di 96.000 euro. Il medesimo contribuente nel 2014, sulla base di un altro titolo autorizzativo, distinto e autonomo dal primo, ha iniziato altri interventi di recupero del patrimonio edilizio, diversi da quelli previsti nel primo provvedimento autorizzativo, che termineranno nel 2015. Si chiede di conoscere se per questi lavori spetti la detrazione sulla base di un ulteriore plafond di euro 96.000, distinto da quello precedentemente utilizzato per i lavori dal 2008 al 2013.

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3.3 Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione

D. L’art. 16-bis del TUIR dispone che in caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, la detrazione non fruita in tutto in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Nel caso in cui, dopo alcuni anni dal trasferimento mortis causa, l&rsq

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4. Altre questioni
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4.1 Somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio

D. Si chiede di chiarire se l’eventuale contributo per le spese di alloggio erogato dall’ex coniuge a seguito di sentenza di separazione possa essere dedotto dal reddito complessivo dell’erogante, anche se pagato in sostituzione dell’assegno di mantenimento. Se nell’atto di separazione o divorzio non viene quantificato tale “contributo-casa”, si chiede quale deve essere la documentazione attestante il “valore” dell’alloggio.

R. L’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR considera deducibili dal reddito complessivo “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;”. Detti assegni costituiscono per il coniuge che ne beneficia redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i), del TUIR e si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti

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4.5 Detraibilità interessi di mutuo e trasferimento all’estero

D. È stato rappresentato il caso di un contribuente che ha acquistato un immobile da destinare a propria abitazione, ha contratto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione stessa e ha trasferito nei termini previsti dalla legge la propria residenza in tale immobile. Successivamente, il contribuente si è trasferito all’estero per motivi di lavoro, ha trasferito la propria residenza in tale stato estero e si è iscritto all’A.I.R.E. Il predetto immobile, non potendo più essere utilizzato come abitazione principale, è stato concesso in locazione a terzi.

Si chiede di sapere se il contribuente, residente all’estero per motivi di lavoro, possa detrarre gli interessi passivi pagati in dipendenza del mutuo.

R. Per i soggetti che, in base all’art. 2 del TUIR, risultano fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, l’imposta è determinata e applicata secondo le disposizioni degli artt. 23 e 24 del medesimo TUIR.

L’art. 24 del TUIR, in particolare, prevede al comma 3, tra gli oneri che possono essere portati in detrazione da detti soggetti non

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4.6 Detrazione per l’acquisto di mobili e successione

D. L’art. 16-bis del TUIR dispone che in caso di trasferimento per causa morte della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio, la detrazione non fruita in tutto in parte dal de cuius è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che co

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4.9 Credito d’imposta riacquisto prima casa

D. Con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18/E del 2013, è stato precisato che il credito di imposta spettante per il riacquisto della ‘prima casa’ può essere utilizzato alternativamente:

- a) in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;

- b) per l’intero importo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

- c) in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;

- d) in compensazione con altri tributi e contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24.

Nel caso in cui il credito di imposta venga utilizzato solo parzialmente in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione all’atto di acquisto che lo determina, si chiede di conoscere se possa essere utilizzata anche la parte residua del credito e secondo quali modalità.

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