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Deliberaz. G.P. Trento 02/03/2015, n. 323

Ulteriori modifiche all'Allegato A del d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" e ss. mm..
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[Premessa]



Il Relatore comunica:


il Capo II del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 R (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) detta disposizioni in materia di edilizia sostenibile. In particolare l’art. 84 della suddetta legge disciplina la prestazione e la certificazione energetica degli edifici in Provincia di Trento, in attuazione della direttive europee in materia ed in coerenza con le disposizioni statali di loro attuazione.

Per l’attuazione del precitato Capo II, l'art. 89 stabilisce che siano emanati uno o più regolamenti, sentita l’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia. Coerentemente con questa previsione, sono state approvate le “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1”, indicate in seguito come Regolamento, emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., successivamente modificate ed integrate con decreto del Presidente della Provincia 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg..

L’art. 4 del Regolamento prevede che i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici, da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi individuati dai commi 3 e 4, nonché la relativa metodologia di calcolo, siano riportati nell’Allegato A al Regolamento stesso. L’allegato A può essere sostituito o modificato con deliberazione della Giunta provinciale.

Per gli edifici di cui all’art. 4 comma 3 progettati in classe energetica A+, il punto 6. dell’Allegato A prevede attualmente il raggiungimento di specifici livelli di tenuta all’aria dell’involucro edilizio (n50), stabilendo un limite al numero dei ricambi orari del volume d’aria interno dell’edificio (n50 lim) generato da una differenza di pressione interno-esterno pari a 50 Pascal. Nella pratica di cantiere, il valore del ricambio d’aria viene misurato attraverso l’esecuzione di una specifica prova in situ, denominata Blower Door Test - BDT nel seguito. In dettaglio, per gli edifici in classe energetica A+, i soli soggetti a tali verifiche, nel punto 6. dell’Allegato viene previsto un incremento graduale nel tempo del livello di ermeticità dell’involucro secondo quanto riportato nel prospetto seguente:


classe

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Allegato - Aggiornamento dei limiti di riferimento dei valori di tenuta all’aria degli edifici

6. Impianto di ventilazione e tenuta all’aria

Per gli edifici di cui all’art. 4, comma 3 del Regolamento, il cui progetto prevede inizialmente la classe A+ o A, o per i quali sia comunque stata raggiunta la classe A+ o A, ai fini della certificazione energetica dell’edificio come realizzato, è obbligatorio misurare la permeabilità dell’involucro edilizio all’aria.

La verifica di tenuta all’aria tramite blower door test, metodo che permette di valutare il flusso di ricambio dell’aria dell’involucro edilizio, deve essere effettuata secondo UNI EN 13829 metodo A (prova di edificio in uso).

Il valore massimo nel numero di ricambi orari del volume d'aria (n50 lim) da rispettare è indicato in prospetto.



n50 lim


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