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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 14/01/1992, n. 1
L. R. Piemonte 14/01/1992, n. 1
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Art. 1 - Istituzione del Parco naturale1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è istituito, con la pr |
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Art. 2 - Confini1. I confini del Parco naturale di Stupinigi, incidente sui Comuni di Candiolo, Nichelino e Orbassano, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:10000, facente parte integrante della presente legge. 2. L'area individuata |
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Art. 3 - Finalità1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalità dell'istituzione del Parco naturale di Stupinigi sono le seguenti: |
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Art. 4 - Gestione1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate da apposito Ente strumentale della Regione Piemonte dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. 2. L'organizzazione amministrativa dell'Ente di gestione è quella definita al Capo II della legge regionale 22 marzo 1990 |
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Art. 5 - Vincoli e permessi1. Sul territorio del Parco naturale di Stupinigi, fatta eccezione per la Zona di salvaguardia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) esercitare l'attività venatoria; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; |
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Art. 6 - Sanzioni1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni mc. di materiale rimosso. 2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 5 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in mater |
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Art. 7 - Personale1. L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco naturale sono disciplinati con legge re |
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Art. 8 - Vigilanza1. La vigilanza del Parco naturale di Stupinigi è affidata: |
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Art. 9 - Piano di area1. La Giunta Regionale predispone, di intesa con l'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro, un Piano di area del Parco naturale, costituente a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai commi successivi. 2. La Giunta Regionale, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone ed adotta il Piano di area che trasmette ai Comuni |
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Art. 10 - Finanziamenti per la segnaletica perimetrale1. Agli oneri relativi alle opere di segnaletica perimetrale di cui al precedente articolo 2, previst |
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Art. 11 - Finanziamenti per la gestione1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale di Stupinigi, si provvede mediante istituzione, nell |
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Art. 12 - Entrate1. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 6 sono iscritti al capitolo 2230 |
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AllegatoOmissis |
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