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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 13/11/2014
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[Premessa]IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82R, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, gli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e l'art. 71, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445R, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; |
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Capo I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Art. 1 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del glossario di cui all'allegato 1 che ne costituisce part |
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Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione1. Il presente decreto detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, e dall'art. 23-bis, commi 1 e 2, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, |
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Capo II - DOCUMENTO INFORMATICO |
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Art. 3 - Formazione del documento informatico1. Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità: a) redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software; b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico; c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente; d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logic |
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Art. 4 - Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, commi 2 e 3, del Codice è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o |
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Art. 5 - Duplicati informatici di documenti informatici1. Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 1, del Codice & |
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Art. 6 - Copie e estratti informatici di documenti informatici1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 2, del Codice sono prodotti attraverso l'utilizzo di uno dei formati idonei di cui all'allegato 2 al presente decreto, mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del do |
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Art. 7 - Trasferimento nel sistema di conservazione1. Il trasferimento dei documenti informatici nel sistema di conservazione avviene generando un pacchetto di versamento nelle |
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Art. 8 - Misure di sicurezza1. I soggetti privati appartenenti ad organizzazioni che applicano particolari regole di settore per la sicurezza dei propri siste |
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Capo III - DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO |
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Art. 9 - Formazione del documento amministrativo informatico1. Al documento amministrativo informatico si applica quanto indicato nel Capo II per il documento informatico, salvo quanto specificato nel presente Capo. 2. Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Codice, formano gli originali dei propri documenti attraverso gli strumenti informatici riportati nel manuale di gestione ovvero acquisendo le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5-bis, 40-bis e 65 del Codice. 3. Il documento amministrativo informatico, di cui all'art 23-ter del Codice, formato mediante una delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, è identificato e trattato nel sistema di gestione informatica dei documenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente d |
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Art. 10 - Copie su supporto informatico di documenti amministrativi analogici1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, l'attestazione di conformità, di cui all'art. 23-ter, comma 3, del Codice, della copia informatica di un documento amministrativo analogico, formato dalla p |
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Art. 11 - Trasferimento nel sistema di conservazione1. Il responsabile della gestione documentale, ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione documental |
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Art. 12 - Misure di sicurezza1. Il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione do |
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Capo IV - FASCICOLI INFORMATICI, REGISTRI E REPERTORI INFORMATICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
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Art. 13 - Formazione dei fascicoli informatici1. I fascicoli di cui all'art. 41 del Codice e all'art. 64, comma 4, e all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubbli |
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Art. 14 - Formazione dei registri e repertori informatici1. Il registro di protocollo e gli altri registri di cui all'art. 53, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 |
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Art. 15 - Trasferimento in conservazione1. Il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione do |
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Art. 16 - Misure di sicurezza1. Ai fascicoli informatici, alle aggregazioni documentali informatiche, ai registri o repertori info |
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Capo V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 17 - Disposizioni finali1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella |
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Allegato 1Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 4Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 5Parte di provvedimento in formato grafico |
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