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Deliberaz. G.P. Bolzano 04/11/2014, n. 1259

Attuazione del modello di risparmio edilizio.

Con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. Bolzano 18/11/2014, n. 1357
- Deliberaz. G.P. 09/12/2014, n. 1490

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[Premessa]


LA GIUNTA PROVINCIALE


1. La lettera Q1) dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13R, e successive modifiche, Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata, prevede la concessione di fondi destinati a sostenere la proprietà abitativa secondo il modello del risparmio edilizio. Il

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Allegato A - Criteri di adesione al modello Risparmio Casa


Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano l’attuazione del modello di risparmio edilizio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera Q1, della legge 17 dicembre 1998, n. 13, di seguito denominato Risparmio Casa, e in particolare i criteri di adesione a tale modello e le relative modalità di gestione, ai sensi dell’articolo 52, comma 1/ter, della legge stessa.


Art. 2 - Finalità

1. Il modello Risparmio Casa, così come definito, attuato, gestito e promosso dalla struttura incaricata è volto a incentivare il risparmio privato per il finanziamento della proprietà abitativa, nel rispetto della normativa vigente e dei principi in materia di previdenza complementare, mediante l’adesione ad un programma pluriennale gestito da soggetti pubblici o privati a tal fine convenzionati con la struttura incaricata dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

2. Il programma pluriennale di cui al comma 1 collega strettamente la previdenza complementare al Risparmio Casa, agevolando il risparmiatore aderente al fondo pensione nell’accesso al credito per la costruzione, l’acquisto ed il recupero della prima casa di abitazione.


Art. 3 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini dell’attuazione del modello Risparmio Casa s'intendono per:

a) “Provincia”: la Provincia Autonoma di Bolzano;

b) “soggetto incaricato”: struttura incaricata dalla Provincia della definizione, attuazione, gestione e promozione del modello Risparmio Casa e del convenzionamento dei soggetti coinvolti;

c) “fondo di rotazione”: il fondo di rotazione di cui all’articolo 52, comma 1/ter, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13;

d) “banca”: l’istituto di credito o il sistema di banche aderente al modello Risparmio Casa incaricato di erogare mutui a tasso agevolato in nome e per conto della Provincia;

e) “fondo pensione”: una forma pensionistica complementare ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche, aderente al modello Risparmio Casa;

f) “richiedente” la persona fisica iscritta ad un fondo pensione che presenta richiesta di concessione di un mutuo a tasso agevolato previsto dal modello Risparmio Casa;

g) “mutuatario”: la persona fisica cui è stato concesso un mutuo di cui alla lettera f);

h) “Convenzione”: la convenzione stipulata dal soggetto incaricato con le banche, in nome e per conto della Provincia, sulla base del modello di cui all’allegato B, e avente ad oggetto la partecipazione al Risparmio Casa e l’accesso al fondo di rotazione per la concessione di un mutuo a tasso agevolato;

i) “prima casa di abitazione”: l’immobile oggetto di acquisto, costruzione o recupero destinato a residenza del richiedente ai sensi dell’articolo 43 del codice civile e di proprietà di quest’ultimo, situato nel territorio della Provincia;

j) “recupero”: la realizzazione degli int

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Allegato B - Convenzione tipo con istituti di credito concernente il modello risparmio casa nella provincia autonoma di Bolzano


CONVENZIONE


PREMESSO

che ai sensi dell’articolo 52, comma 1/ter, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, di seguito denominata legge, la Provincia Autonoma di Bolzano può concedere mutui a tasso agevolato, fissato in apposita convenzione approvata dalla Giunta provinciale, attraverso il fondo di rotazione di cui all’articolo 52, comma 1/ter della legge stessa;

che ai sensi dell’articolo 52, comma 1/ter, della legge, la gestione del fondo di rotazione può essere affidata tramite convenzione a soggetti pubblici e privati e che i costi di gestione del mutuo a tasso agevolato sono a carico della Provincia nella misura indicata nella convenzione stessa;

che la Giunta Provinciale con deliberazione n. ……… del ……………….. (allegato “A” della presente convenzione) ha stabilito i criteri di adesione al modello risparmio edilizio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera Q1), della legge, nonché le relative modalità di gestione e autorizzato la stipula della presente convenzione, conferendo i relativi poteri di sottoscrizione, in nome e per conto della Provincia, al soggetto incaricato;


Tra


la Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentata dal soggetto incaricato nella persona di ..... munita/o dei poteri all’uopo necessari (di seguito “soggetto incaricato“)

la Banca .............., rappresentata da …………..... (di seguito “Banca”)


Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione (di seguito “Convenzione”) ha ad oggetto l’accesso da parte della Banca ai mezzi del fondo di rotazione di cui all’articolo 52 comma 1/ter, della legge (di seguito “fondo di rotazione”), per la concessione di un mutuo per la prima casa di abitazione (di seguito “Mutuo Risparmio Casa”) alle persone in possesso dei requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale che approva i criteri di adesione al modello risparmio edilizio (di seguito “deliberazione”) e iscritte ad un fondo pensione, conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione stessa (di seguito “fondo pensione”).

2. La Convenzione prevede inoltre particolari condizioni per la concessione di un mutuo aggiuntivo (di seguito “Mutuo Prima Casa”) alle persone che accedono al Mutuo Risparmio Casa.

3. Il Mutuo Risparmio Casa e il Mutuo Prima Casa sono finalizzati all’acquisto, alla costruzione e al recupero della prima casa di abitazione, come definita ai sensi della deliberazione (articolo 3, comma 1, lettera i), dell’allegato A alla deliberazione stessa).

4. Con la sottoscrizione della Convenzione il soggetto incaricato, in base ai poteri conferiti dalla Provincia Autonoma di Bolzano (di seguito “Provincia”), affida alla Banca, che accetta, i compiti relativi alla verifica dei requisiti, alla liquidazione del Mutuo Risparmio Casa in nome e per conto della Provincia e alla gestione contabile del Mutuo stesso secondo le disposizioni della legge, della deliberazione e della Convenzione.


Art. 2 - Fondo di rotazione

1. Le somme occorrenti all’erogazione dei Mutui Risparmio Casa sono rese disponibili sull’apposito conto, gestito dal soggetto incaricato, intestato a “Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige LP 17.12.1998 n. 13 Fondo di rotazione Risparmio Casa – Art. 52 comma 1/ter”.


Art. 3 - Beneficiari del Mutuo Risparmio Casa

1. Il Mutuo Risparmio Casa è concesso alle persone in possesso dei requisiti stabiliti dalla deliberazione e che soddisfano le condizioni di finanziabilità stabilite dalla Banca sulla base delle disposizioni delle competenti autorità di vigilanza e dei rispettivi organi di controllo. La Banca valuta in particolare la complessiva sostenibilità finanziaria della finalità di acquisto, costruzione o recupero perseguita dal richiedente.


Art. 4 - Caratteristiche del Mutuo Risparmio Casa

1. La Banca concede il Mutuo Risparmio Casa esclusivamente per le finalità di cui all’articolo 1, comma 3, della Convenzione.

2. I limiti all’importo erogabile sono previsti dalla deliberazione e sono strettamente connessi alla posizione previdenziale complementare del richiedente, nonchè all’accertamento – da parte della banca presso il soggetto incaricato – della sussistenza dei mezzi finanziari sul fondo di rotazione di cui all’art. 52 comma 1/ter.

3. Ai fini della concessione del Mutuo Risparmio Casa, la Banca accede ai mezzi del fondo di rotazione secondo le modalità di cui all’articolo 8.

4. La Banca applica al Mutuo Risparmio Casa le condizioni stabilite dalla deliberazione e della Convenzione, specificandole nel contratto stipulato con il mutuatario in base allo schema di contratto a tal fine previsto al fine di garantirne la trasparenza.

5. La Banca applica al Mutuo Risparmio Casa le seguenti condizioni:

a) tipologia di mutuo: mutuo ipotecario a tasso variabile per acquisto, costruzione o recupero prima casa con ammortamento alla francese oppure, a scelta del richiedente, con rimborso bullet ;

b) durata del mutuo: da 18 mesi a 20 anni;

c) rateazione: rata semestrale posticipata con scadenza fissa a dicembre e giugno;

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