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Sent. C. Cass. pen. 19/09/2008, n. 35880

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EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva materiale - Mancanza dello strumento attuativo previsto dal P.R.G. - Assenza di opere d'urbanizzazione primaria - Reato - Configurabilità - Presenza di opere di urbanizzazione secondaria - Irrilevanza.
In materia edilizia, è configurabile il reato di lottizzazione abusiva materiale nel caso in cui, in difetto degli strumenti attuativi previsti dal P.R.G. (adozione di piani particolareggiati o di pi
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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA

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CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo di immobili emesso dal G.I.P. del Tribunale di Velletri in data 3.7.2007 nei confronti, tra gli altri, di Mancinelli Giuseppe, indagato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. c) e b), nonché, in concorso con tali Bongirolami e Battistelli, pubblici funzionali quali dirigenti ed istruttori dell'Ufficio tecnico del Comune di Albano, anche del reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p.. Si rileva in punto di fatto nell'ordinanza che, a seguito dell'esposto presentato da un consigliere comunale di Albano alla Procura della Repubblica, gli inquirenti avevano effettuato controlli in ordine alla legittimità dei permessi di costruire n. 31/02 e 71/04 rilasciati alla ditta Branchint e Mancinelli S.p.A. per la realizzazione di alcuni fabbricati ad uso abitativo. In relazione al permesso n. 31/02 si era accertato che l'intervento edilizio autorizzato insisteva sulle zone C5 e C6 del vigente PRG del Comune di Albano, qualificate zone di espansione residenziale, soggetta a piano di lottizzazione convenzionata; che in ordine alla possibilità di rilasciare il citato permesso di costruire, in assenza della lottizzazione, erano sorte contestazioni tra i vari organi del Comune, nonché tra l'Ente locale e la Regione con riferimento alla preesistenza di opere di urbanizzazione che avrebbero reso superfluo il piano di lottizzazione. La Regione Lazio, in particolare, non aveva condiviso le osservazioni fornite dal Comune a proposito della legittimità del permesso di costruire rilasciato ed aveva sollecitato interventi del predetto Ente locale in sede di autotutela anche con riferimento alla realizzazione di eccedenze volumetriche rispetto a quanto assentito. In relazione al permesso di costruire n. 71/04 la Regione Lazio era pervenuta ad analoghe conclusioni circa la necessità del Piano di lottizzazione e, per l'effetto, aveva sollecitato anche in tal caso interventi del Comune in sede di autotutela.

Inoltre nel corso di un sopraluogo effettuato dalla Regione Lazio per accertare l'effettiva eccedenza volumetrica delle costruzioni già realizzate era stata constatata, in zona limitrofa, la presenza di altri tre fabbricati per civile abitazione oggetto dei permessi di costruire n. 61, 62 e 64 del 2004, che venivano ritenuti parte di un'unica iniziativa edilizia unitamente alle opere di cui al permesso n. 71/04; valutazione dalla quale la Regione desumeva ulteriori elementi di riscontro alla necessità che gli interventi nel loro complesso fossero assentiti mediante un Piano di lottizzazione. Nel rigettare le numerose istanze di riesame della misura cautelare che aveva avuto ad oggetto tutti i fabbricati di cui ai citati permessi di costruire, istanze presentate oltre che dal Mancinelli dai terzi acquirenti delle singole unità immobiliari, il Tribunale del riesame, in sintesi, ha ritenuto pienamente condivisibile l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte e del Consiglio di Stato, secondo il quale il reato di lottizzazione abusiva si configura per la realizzazione di interventi che modifichino l'assetto edilizio ed urbanistico del territorio senza o in difformità della necessaria autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici in una zona non adeguatamente urbanizzata. Tanto premesso, i giudici del riesame hanno ritenuto configurabile, nel caso in esame, il reato di lottizzazione abusiva, sulla base del rilievo che dagli atti ed in particolare dalle note della Regione Lazio e dai verbali di sopraluogo emergeva che le opere di urbanizzazione non esistevano alla data del rilascio dei permessi di costruire, in quanto realizzate successivamente. Il Tribunale ha altresì osservato che l'accertamento della correttezza del calcolo delle eccedenze volumetriche riscontrate dalla Regione doveva formare oggetto di verifica nel giudizio di merito e che dovevano ritenersi sussistenti le esigenze cautelari malgrado la ultimazione di parte degli immobili oggetto del sequestro.

Avverso l'

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P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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