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Sent. C. Stato 22/06/2011, n. 3797

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SENTENZA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente sentenza

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FATTO E DIRITTO

Con il ricorso di primo grado l’odierna appellante impugnava il diniego opposto alla richiesta di rilascio del permesso di costruire (disp. Dirigenziale n.13822 U.T.C. del Comune appellato in data 10 luglio 2008) riguardante la realizzazione in contrada Santa Giuliana di un centro polifunzionale per attività sanitaria e direzionale.

Venivano impugnati con il medesimo ricorso vari atti presupposti; il PRG, anzitutto, seppure relativamente all’art. 11 delle NTA ed all’omessa specificazione, in detta norma, degli standards urbanistici minimi nonché dei soggetti abilitati a realizzare le prescritte attrezzature necessarie di interesse pubblico ivi individuate.

Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava;

la nota prot.n. 1519 del 13 luglio con cui la Provincia di Napoli comunicava al Comune di Frattamaggiore che con delibera di G.P. n. 492/07 si era preso atto della rinuncia da parte del Comune alla procedura di reiterazione dei vincoli ex art. 38 l.r. 16/04

il certificato di destinazione urbanistica .prot. n. 18362 del 25.09.2008, rilasciato dal dirigente comunale in relazione al fondo della ricorrente, nella parte in cui si attestava che “la perimetrazione del centro abitato di cui all'art. 2 l.r. 17/82 recepita nel P.R.G. include il fondo di sua proprietà, essendo quest'ultimo annoverato nella zona B1 “Nuovo Centro residenziale".

Il Comune resisteva in giudizio alle riferite impugnative chiedendone preliminarmente la declaratoria di inammissibilità.

Nel giudizio di primo grado si costituiva anche la Provincia di Napoli che resisteva alla deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.

Con l'impugnata sentenza n. 1409/2009 entrambe le impugnative sopra riassunte venivano rigettate sul rilievo che la denegata edificazione non era in contrasto con il PRG atteso che il fondo della ricorrente era destinato, con vincolo confermativo, ad attrezzature collettive la cui disciplina veniva dettagliata dall'art. 11 delle NN.TT.AA.

Con l’appello in esame parte ricorrente in primo grado chiede la riforma della sentenza in epigrafe ravvisandovi, con l’utilizzazione di deduzioni che non si discostano sostanzialmente da quelle esposte in primo grado, violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili; censure complessivamente sorrette dall’argomento della natura espropriativa delle prescrizioni di P.R.G. che interessano l’area in questione.

I soggetti pubblici costituitisi in primo grado per resistere hanno chiesto in questa sede l’integrale conferma della sentenza impugnata.

Il Comune a tale richiesta ha aggiunto la contestuale proposizione di appello incidentale per contestare la parte della sentenza impugnata che ha denegato l’eccepita carenza d’interesse alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.

All’udienza del 10 maggio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

Le censure con esso dedotte, la cui intima connessione le rende suscettibili di congiunto e complessivo esame, non evitano che l’appello debba essere respinto.

Al riguardo va preliminarmente rilevato che il Comune appellato nel giudizio di primo grado ha depositato il certificato di destinazione urbanistica prot. n. 18362 del 25.09.08 ove viene asseverato che il fondo dell’appellante sig.ra Lupoli, oggetto del denegato intervento edilizio e nel quale essa intende realizzare tre edifici polifunzionali di cui uno da adibire a struttura sanitaria e gli atri due da adibire ad uffici e commercio, è disciplinato dalle seguenti prescrizioni;

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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

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