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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 19/06/2014, n. 3115
1. Anche solo il pericolo di trasformazione del territorio comporta lottizzazione abusiva. 2. Sospensione valida solo se possibile la sanatoria. 3. Anche il cambio di destinazione comporta una lottizzazione abusiva. 4. Il potere di sospensione dei lavori è di tipo cautelare.1. La giurisprudenza penale ha costantemente interpretato l'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Lottizzazione abusiva” (in sostanziale continuità con l’antevigente previsione di cui all’art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n. 47) in termini ampi, costruendolo quale reato di pericolo: si è detto pertanto che (Cass. Pen.III, 16 luglio 2013, n. 37383) “il reato di lottizzazione abusiva è integrato non solo dalla trasformazione effettiva del territorio, ma da qualsiasi attività che oggettivamente comporti anche solo il pericolo di una urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata - fattispecie di lavori interni di redistribuzione degli spazi, finalizzati alla trasformazione in appartamenti di un complesso immobiliare con precedente destinazione d'uso alberghiera -”. La condotta materiale sottesa alla integrazione della fattispecie illecita riposa nella erezione di opere (cd. lottizzazione materiale) ovvero nella intrapresa di iniziative giuridiche (cd. lottizzazione negoziale) che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni urbanistiche. Nell’ipotesi di lottizzazione cd. “materiale”, si è a più riprese evidenziato che la fattispecie integra qualcosa di diverso, seppur collegato, rispetto alle singole opere realizzate, costituendo un quid pluris (anche, ovviamente, in termini di maggiore gravità). Si rammenta infatti che, la fattispecie di lottizzazione abusiva disciplinata in passato dall'art. 18 L. n. 47 del 1985, si riferisce alla mancanza dell'autorizzazione specifica alla lottizzazione, prevista dall'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Si è posto in luce pertanto che alcun rilievo sanante sull'abuso in questione può rivestire il rilascio di una eventuale concessione edilizia, sia ex ante, in presenza di concessioni edilizie già rilasciate, sia successivamente, in presenza di concessioni rilasciate in via di sanatoria. Ciò in quanto, ove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, la lottizzazione abusiva sussiste e deve essere sanzionata anche se, per le singole opere facenti parte di tale lottizzazione, sia stata rilasciata una concessione edilizia (cfr. C. Stato V, 26 marzo 1996, n. 301). In tal senso si è pronunciata altresì la Corte Costituzionale nella sentenza n. 148/1994, con cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme che escludono la condonabilità, ai fini penalistici, del reato di lottizzazione abusiva, nel caso in cui la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed alla strumentazione urbanistica. Sul punto la Corte ha chiarito al riguardo che: "il rilascio della concessione in sanatoria opera nell'ambito di uno schema procedimentale, delineato nell'art. 13 della stessa legge 26 febbraio 1985, n. 47, con previsione di interventi, adempimenti e termini, che appaiono specificamente modellati sulla fattispecie della costruzione priva di concessione. Di qui l'impossibilità di una mera trasposizione di un siffatto schema procedimentale all'ipotesi della lottizzazione abusiva, per la quale oc |
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