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Deliberaz. G.R. Umbria 01/09/2014, n. 1101

Attuazione degli adempimenti di cui alla L. 114/2014, art. 37, comma 2 relativi all’obbligo di comunicazione delle varianti in corso d’opera degli appalti sottosoglia comunitaria all’Osservatorio centrale dei contratti pubblici (ANAC) tramite la sezione regionale dell’Umbria.
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TESTO DEL DOCUMENTO



LA GIUNTA REGIONALE


Preso atto, di quanto riferito dal relatore, l’assessore Stefano Vinti, che di seguito si riporta:

La legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), pubblicata sulla G.U. n. 190 del 18 agosto 2014 in vigore dal 19 agosto 2014 contiene una nuova norma che impone la comunicazione ad ANAC delle varianti in corso d’opera degli appalti di cui al D.Lgs. 163/2006.

La norma è contenuta nell’art. 37 di seguito riportato integralmente:

«Articolo 37. (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d’opera)

1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall’articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all’ANAC entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell’ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 de

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