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Sent. C. Cass. pen. 08/06/2011, n. 22291

1248604 1248604
1. Professionisti - Direzione dei lavori - Utilizzazione di edificio prima del collaudo - Responsabilità del D.L.
1. Il Direttore dei lavori, in quanto primo garante della sicurezza, è certamente tenuto all’osservanza delle prescrizioni imposte dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 75 attraverso lo specifico obbligo di inibire l’utilizzazione dell’edificio prima del rilascio del certificato di collaudo.

1a. (PGDL.4) - Sulla responsabilità del direttore dei lavori negli appalti ved. C.Conti, Centr. I 18 novembre 2008 n. 494 R (Direttore dei lavori di opere pubbliche - Responsabilità per danno erariale derivante dalla sua attività - Giurisdizione della Corte dei conti); Cass.pen. III 28 ottobre 2008 n. 40046 R (Direttore dei lavori - Garante della regolare esecuzione dei lavori - Conseguenza); C.Stato II 20 dicembre 2007 n. 9184/04 R (Direttore dei lavori - Responsabile delle modalità esecutive della concessione edilizia e della conformità delle opere realizzate al progetto approvato). Ved. anche «Responsabilità del direttore di lavori - III».
(D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 75) R

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