FAST FIND : GP10470

Sent. C. Cass. pen. 03/02/2011, n. 3887

1248434 1248434
1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Lottizzazione abusiva - Lottizzazione materiale e negoziale (o cartolare) - Nozione - 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Lottizzazione abusiva - Configurabilità del reato
1. A norma dell’art. 30, c.1, D.P.R. 01/380, si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio: a) quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali, o senza la prescritta autorizzazione (attività materiale); b) nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio (attività giuridica). Questo secondo tipo di lottizzazione viene denominato «negoziale» o «cartolare» e si fonda sulla presenza di elementi indiziari, da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno. 2. Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi: a) in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell’assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell’intervento di nuova realizzazione; b) ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con la destinazione programmata del territorio comunale. Nei casi in cui si agisca sul territorio con un’attività finalizzata ed idonea a snaturarne la programmazione deve ritenersi in conferente ogni riferimento all’incidenza del nuovo insediamento sullo stato di urbanizzazione esistente.

1. Conf. C. Stato V 14 maggio 2004 n. 3136. 2. Conf. Cass. pen. S.U. 28 novembre 2001, Salvini; nonché Sez. III 13 giugno 2008 n. 24096, Desimine; 11 maggio 2005 Stiffi; 1 luglio 2004, Lamedica; 29 gennaio 2001, Matarrese; 30 dicembre 1996 n. 11249, Urtis. 1a. e 2a. (ATED-ABUSI.5) - Ved. Cass. pen. III 1 settembre 2010 n. 32539 R
(D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 30, c.1)R

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino