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Sent. Corte Cost. 06/07/2007, n. 256

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Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Piemonte.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossa, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 2005, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché agli artt. 8, numero 17, 16 e 75 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Regione Piemonte e dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

Dalla redazione