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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/04/2014, n. 303

Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose.
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[Premessa]



IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle Capitanerie di Porto


Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, e successive modifiche ed integrazioni, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti;

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, recante esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 e successivi emendamenti;

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Art. 1

Sono approvate e rese esecutive le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'

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Art. 2

I decreti dirigenziali n. 1105 del 18 novembre 2005 e 278 del 21 marzo 2006 citati in

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Allegato - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose


1. Campo di applicazione

Le presenti procedure si applicano alle operazioni di imbarco, trasporto, sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) che si effettuano nei porti italiani per quanto attiene le merci pericolose in colli e in unità di trasporto del carico.

Le presenti procedure non si applicano alla sosta e alla movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali e a terra.


2. Definizioni

2.1. Ai fini del presente Allegato si intende per:

a) Normativa nazionale: la normativa citata in premessa al decreto ed ogni altra normativa applicabile in materia di trasporto marittimo di merci pericolose nonché in materia di sicurezza della navigazione;

b) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

c) Speditore: ogni persona, organizzazione o Governo che prepara una spedizione per il trasporto.

2.2. Per quanto riguarda la nomenclatura tecnica in materia di trasporto marittimo di merci pericolose, salvo che sia diversamente indicato, si applicano le definizioni contenute nella pertinente normativa nazionale ed internazionale.


3. Merci pericolose ammesse al trasporto

Le merci pericolose ammesse al trasporto marittimo sono quelle elencate nel Codice IMDG ovvero quelle espressamente autorizzate dall'Amministrazione.


4. Documentazione per navi adibite al trasporto di merci pericolose

4.1. Le navi soggette alla SOLAS di seguito indicate:

a) navi costruite il 1° settembre 1984 o posteriormente: se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni;

b) navi costruite il 1° febbraio 1992 o posteriormente, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate: devono essere in possesso del documento di conformità, di cui al paragrafo 4 regola 19 Capitolo II-2 SOLAS (modello allegato alla circolare MSC.1/Circ. 1266 del 18 dicembre 2008, riportato in annesso 1), rilasciato dall'Amministrazione di bandiera o da un Organismo riconosciuto dalla stessa.

4.1.1. Il documento di conformità:

a) per le navi di bandiera italiana ha validità: non superiore a 5 anni per le navi da carico, con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di 3 mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza. In ogni caso cessa la sua validità alla scadenza del certificato di sicurezza costruzione; non superiore ad 1 anno per le navi da passeggeri. In ogni caso cessa la sua validità alla scadenza del certificato di sicurezza navi da passeggeri;

b) per le navi di bandiera straniera: ha validità e visite periodiche stabilite dall'Amministrazione di bandiera o da un Organismo riconosciuto dalla stessa.

4.2. Le navi di seguito indicate:

a) navi soggette alla SOLAS costruite prima del 1° settembre 1984, se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo n. 45 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

b) navi non soggette alla SOLAS, se navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione nazionale, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale, costruite prima del 1° febbraio 1992, se navi passeggeri delle classi B C e D nuove ed esistenti di cui al Decreto legislativo n. 45 del 2000 e s.m.i.: devono essere in possesso dell'attestazione di idoneità, di cui all'art. 12, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2005, n. 134, rilasciata da un Organismo riconosciuto.

4.2.1. L'attestazione di idoneità, il cui modello è riportato in annesso 2 (modello conforme all'allegato II al d.P.R. 134/2005), ha validità non superiore a cinque anni con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di tre mesi, anteriormente o posteriormente, ad ogni data di scadenza.

4.2.2. Le navi di cui al sopraccitato punto 4.2, lettera a), in alternativa, se rispondenti alle disposizioni prescritte per le navi di cui al precedente punto 4.1, possono essere in possesso del "documento di conformità" di cui allo stesso punto.

4.3. Le navi di cui al precedente punto 4.2, che trasportano merci pericolose poste su autoveicoli, in aggiunta alla certificazione ivi prescritta, devono essere in possesso dell'attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio di cui all'art. 176 del d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 - approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, rilasciata da un Organismo tecnico o, in alternativa, di certificazione rilasciata dall'Amministrazione di bandiera o da un ente autorizzato dalla stessa, attestante la rispondenza agli emendamenti 81 della SOLAS.

4.4. Le navi di seguito indicate:

a) navi passeggeri di qualsiasi stazza lorda;

b) navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione internazionale;

c) navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione nazionale, con esclusione della locale; devono essere in possesso del manuale di stivaggio del carico (Cargo Securing Manual) prescritto dalla regola 5 del capitolo VII SOLAS.

4.5. Tutte le navi devono essere in possesso del Dangerous Good Manifest o del piano di carico di cui alla regola 4.5 e 7-2-2 capitolo VII della SOLAS, della regola 4.2 dell'annesso III alla MARPOL e del Capitolo 5.4 del Codice IMDG.

4.5.1 In relazione a quanto previsto dall'art. 179 del Codice della Navigazione e s.m.i., all'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante devono far pervenire all'autorità marittima il FAL form 7 nei formati, con le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente.

4.6. Tutte le navi che trasportano merci pericolose devono essere in possesso del Codice IMDG, come emendato. In luogo della pubblicazione originale edita dall'I.M.O. può essere tenuta a bordo la Risoluzione MSC - così come divulgata da un provvedimento ufficiale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - qualora la stessa contenga il testo consolidato del Codice. Il comando di bordo deve curare l'aggiornamento del Codice ovvero della Risoluzione come sopra specificato. Per le navi che trasportano merci pericolose soltanto eccezionalmente, o che trasportano unicamente determinati tipi di merci pericolose, in luogo del predetto Codice è sufficiente che siano presenti a bordo le informazioni necessarie per la sicurezza del trasporto delle merci in questione.


5. Rispondenza dei veicoli stradali al punto 5 della risoluzione imo A. 581(14) come emendata

5.1 I veicoli stradali devono essere in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A. 581(14), come emendata, rilasciato dall'Amministrazione del paese di immatricolazione - ovvero da organismi autorizzati dalla stessa -, oppure dal costruttore.


6. Autorizzazione all'imbarco e trasporto o nulla osta allo sbarco

6.1. Salvo quanto previsto dai successivi punti 9 e 10 per ottenere l'autorizzazione all'imbarco, ovvero il nulla osta allo sbarco di merci pericolose, si applicano le seguenti disposizioni generali.

L'armatore, il raccomandatario marittimo o il comandante della nave presenta all'autorità marittima, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto imbarco/sbarco della merce dalla nave, l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco delle merci pericolose (vedi annesso 3). In se

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