FAST FIND : NR31325

Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 28/04/2014, n. 32

Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’ art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell’art.1, comma 371, lett. c) della l. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Ord. Comm. Del. R. 14/04/2015, n. 15
- Ord. Comm. Del. R. 26/11/2015, n. 51
- Ord. Comm. Del. R. 21/03/2016, n. 14
- Ord. Comm. Del. R. 04/08/2017, n. 19
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1201271 4092973
Testo del provvedimento


IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012


Il Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L n. 74 del 6 giugno 2012R, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 R e ss.mm.;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato, per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, lo stato di emergenza poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’art. 1, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 R “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, pubblicato nella G.U. n.131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122 R;

Visti in particolare:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1201271 4092974
Allegato A - Attuazione interventi previsti dall’art. 9 dell’ordinanza n. 119/2013

Articolo 1 - Finalità

1. Le unità immobiliari ubicate nei centri storici e danneggiate dal sisma del maggio 2012, ricomprese nel Piani della ricostruzione di cui all’art. 12 della l.r. 16/2012R per i comuni che ne sono dotati, che i proprietari non intendono recuperare, possono essere acquistate dai soggetti indicati all’art. 4 e successivamente recuperate secondo le modalità e con i contributi stabiliti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi per destinarle ad uso abitativo, produttivo o per servizi, in quanto compatibili con gli strumenti edilizi e urbanistici vigenti.

2. L’acquisto deve preferibilmente riguardare tutte le unità immobiliari che compongono un intero edificio, singolo o ricompreso in una UMI o in un aggregato edilizio, così da assicurarne il recupero unitario e la destinazione prevalentemente abitativa, con alloggi o spazi produttivi per la locazione pluriennale o la eventuale vendita differita a canoni e prezzi concordati nella convenzione da stipulare col comune, da offrire a famiglie, giovani coppie, anziani, lavoratori, imprese commerciali, artigianali o per servizi che intendono risiedere ed operare nel centro storico, contribuendo così al processo di rivitalizzazione dello stesso. Il prezzo di acquisto delle unità immobiliari, che insieme al costo del recupero costituisce un fattore determinante per stabilire il canone di locazione ed il prezzo della vendita differita, deve essere quindi contenuto entro valori economici compatibili con le finalità dell’intervento.

3. L’acquisto può riguardare anche singole unità immobiliari con destinazione esclusivamente abitativa ricomprese all’interno di edifici comunque interessati da interventi di recupero conseguenti ai danni causati dal sisma. In tal caso la convenzione con il comune dovrà tenere conto degli obblighi e dei costi indotti dalla partecipazione all’intervento unitario con gli aventi diritto delle altre unità immobiliari che compongono l’edificio.


Articolo 2 - Tipologie di intervento ammissibili a finanziamento

1. Gli interventi di recupero delle unità immobiliari danneggiate dal sisma ed acquistate ai sensi dell’art. 9 dell’ordinanza 119/13 e dell’art. 1, comma 371 lett. c) della l. n. 147/2013 sono ammissibili a finanziamento se riconducibili alle tipologie previste dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi ed in particolare:

- Riparazione, rafforzamento locale (ord. 29/2012 e smi);

- Ripristino con miglioramento sismico (ord. 51/2012 e smi);

- Adeguamento o demolizione e ricostruzione (ord. 86/2012 e smi);


Articolo 3 - Destinazione alloggi e determinazione contributo

1. Nel caso l’intervento di recupero di cui all’art. 2 riguardi l’intero edificio, comprensivo di abitazioni e spazi produttivi o per servizi, il contributo per la realizzazione delle opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, di miglioramento o adeguamento sismico e di demolizione e ricostruzione delle parti comuni e delle finiture strettamente connesse relative all’intero edificio nonché delle finiture interne relative agli alloggi destinati ad abitazione principale ed alle unità immobiliari destinate ad attività produttiva o per servizi, è calcolato nella misura del:

a) 100% del costo ammissibile determinato ai sensi delle ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e smi, nel caso in cui il vincolo di destinazione alla locazione non sia inferiore a 15 anni.

b) 85% del costo ammissibile determinato ai sensi delle ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e smi, nel caso in cui il vincolo di destinazione alla locazione non sia inferiore a 12 anni.

Alla scadenza del periodo di locazione le abitazioni e le unità immobiliari destinate ad attività produttive o per servizi possono essere vendute al prezzo concordato nella convenzione stipulata con il Comune.

2. Il contributo è calcolato nella misura del 75% del costo ammissibile determinato ai sensi delle ordin

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Allegato B - Convenzione Tipo

Parte di provvedimento in formato grafico

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