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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 03/11/2008, n. 50-157/Leg.
D. Pres.P. Trento 03/11/2008, n. 50-157/Leg.
D. Pres.P. Trento 03/11/2008, n. 50-157/Leg.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. P. 01/08/2023, n. 14-90/Leg.
- L.P. 23/04/2021, n. 6
- D. Pres. P. 21/09/2018, n. 14-89/Leg.
- D. Pres. P. 12/04/2016, n. 2-36/Leg.
- D. Pres. P. 09/04/2014, n. 5-7/Leg.
- Delib. G.P. 03/08/2012, n. 1660
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Art. 1 - Oggetto e definizioni1. In attuazione dei seguenti articoli della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) questo regolamento definisce: a) le procedure di competenza della Provincia per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, nonché per l'adozione e l'approvazione d |
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Titolo I - Disposizioni relative alle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, alla conservazione e alla gestione delle aree protette provinciali nonché alla cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai |
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Capo I - Procedura per l'individuazione delle ZPS e per l'adozione delle relative misure di conservazione |
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Art. 2 - Procedura per l'individuazione delle ZPS1. Previa consultazione del comune e della comunità territorialmente interessata, la struttura provinciale competente trasmette l'elenco delle ZPS e la relativa documentazione tecnico-scientifica, corredata da cartografia e da un documento di specificazione degli obiettivi di tutela naturalistico-ambientale, ai comuni ed alle comunità territorialmente i |
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Art. 3 - Adozione e approvazione delle misure di conservazione generali e specifiche delle ZPS1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge provinciale, la struttura provinciale competente trasmette il documento contenente le misure di conservazione generali delle ZPS ai comuni, alle comunità, agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, ai comitati agricoli territoriali di sviluppo rurale territorialmente interessati nonché ai proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti all'interno di ogni singola zona; i predetti enti e soggetti esp |
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Art. 4 - Adozione e approvazione delle misure di conservazione specifiche per le ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali provinciali1. Ai sensi degli articoli 38, comma 3, lettera a), e 43, comma 2, lettera f), della legge provinciale, le misure di conservazione s |
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Art. 5 - Adozione e approvazione delle misure di conservazione specifiche per le ZPS gestite attraverso la rete di riserve |
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Capo II - Procedura per l'individuazione delle ZSC e delle relative misure di conservazione |
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Art. 6 - Procedura per l'individuazione delle ZSC1. Per l'individuazione delle ZSC si applica la procedura prevista dall'articolo 2. |
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Art. 7 - Adozione e approvazione delle misure di conservazione generali e specifiche delle ZSC1. Per l'adozione e l'approvazione delle misure di conservazione generali e specifiche delle ZSC si applica la procedura prevista da |
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Capo III - Procedura per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione delle riserve naturali provinciali, delle riserve locali comunali, delle riserve locali private e della rete di riserve |
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Art. 8 - Approvazione dei piani di gestione delle riserve naturali provinciali1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della legge provinciale, la struttura provinciale competente valuta la necessità di adottare un piano di gestione. 2. Ove sia riconosciuta tale necessità, la struttura provinciale competente predispone il progetto di piano di gestione e lo trasmette ai comuni, alle comunità, a |
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Art. 9 - Approvazione dei piani di gestione delle riserve locali comunali1. Qualora i comuni interessati intendano dotarsi di un piano di gestione, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge provinciale, adottano il progetto di piano, in coerenza con le previsioni del piano regolatore generale e pubblicano l'avviso del deposito del progett |
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Art. 10 - Approvazione dei piani di gestione delle riserve locali private1. Per l'individuazione e l'istituzione di aree quali riserve locali private, ai sensi dell'articolo 35, comma 12, della legge provinciale, le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica Comunità di Fiemme ed i soggetti privati, sulla base di idonei |
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Art. 11 - Approvazione dei piani di gestione della rete di riserve |
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Art. 12 - Disposizioni comuni1. Costituiscono elementi essenziali dei piani di gestione: a) la descrizione delle caratteristiche fisiche e biologiche dell'area nonché dei valori culturali, paesaggistici e socio-economici riferibili allo stessa e agli ambiti territoriali circostanti; b) la cartografia di base riportante almeno i se |
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Capo IV - Disposizioni relative alla cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai |
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Art. 13 - Funzioni e composizione della cabina di regia1. La cabina di regia svolge le funzioni previste dall'articolo 51 della legge provinciale. 2. La cabina di regia è costituita dalla Giunta provinciale, nel rispetto del principio delle pari opportunità, ed è composta da: a) l'assessore competente in materia di aree protette con funzioni di presidente della cabina; b) i presidenti dei parchi naturali provinciali; c) il |
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Art. 14 - Criteri per il funzionamento1. Il funzionamento della cabina di regia è disciplinato con apposito regolamento interno approvato dai due terzi dei componenti della cabina stessa, attenendosi ai seguenti criteri: |
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Titolo II - Valutazione di incidenza |
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Capo I - Valutazione di incidenza dei progetti |
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Art. 15 - Tipologie di progetti che non presentano incidenze significative |
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Art. 16 - Procedura per lo screening di incidenza1. Chiunque intenda realizzare progetti o attività su siti o zone della rete "Natura 2000", anche congiuntamente con altri progetti o attività, al fine di accertare la suscettibilità dei medesimi di generare o meno incidenze significative su siti o zone, li sottopone a screening di incidenza previa presentazione alla struttura provinciale competente secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale dell'apposita domanda. |
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Art. 16-bis - Procedura per la verifica di corrispondenza1. Se il progetto o l'attività su siti o zone della rete "Natura 2000" rientra tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 39, comma 4-bis, lettera a), della legge provinciale, il proponente presenta apposita domanda alla struttura provinciale competente per la verifica di corrispondenza nella quale dichiara che il progetto o l'attività proposti è conforme a quelli già valutati ai sensi del provvedimento di prevalutazione. Il |
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Art. 17 - Procedura per la valutazione di incidenza dei progetti o delle attività1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, il proponente presenta alla struttura provinciale competente la domanda di valutazione di incidenza del proprio progetto o attività, comprendente la relazione di incidenza redatta secondo le linee guida nazionali, e sottoscritta da un professionista in possesso di un diploma di laurea di vecchio ordinamento in discipline ambienta |
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Art. 17-bis - Disposizioni particolari1. Le ordinarie attività agro silvo pastorali e le connesse attività di gestione che di prassi vi si accompagnano, sono compatibili con |
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Art. 17-ter - Procedura per lo screening di incidenza dei piani |
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Capo II - Valutazione di incidenza dei piani |
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Art. 18 - Procedura per la valutazione di incidenza dei piani1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, sono sottoposti a valutazione di incidenza gli strumenti di pianificazione urbanistica o che presentino effetti equivalenti nonché i piani e programmi previsti dalla legislazione provinciale di settore, ivi inclusi i piani agricoli e forestali e i piani faunistici e le loro varianti. 2. L'autorità competente all'adozione del piano effettua, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della struttura provinciale compet |
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Capo III - Norme di coordinamento |
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Art. 19 - Rapporti con la valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica1. La valutazione d'incidenza dei progetti è compresa nella procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o nella verifica di assoggettabilità regolati dalla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e dal relativo regolamento di esecuzione. Nell'ambito di tale procedura la struttura provinciale competente rilascia il parere previsto dall'articolo 39, comma 2, lettera a) della legge provinciale. |
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Art. 20 - Norme comuni per la valutazione di incidenza |
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Art. 21 - Istituzione e gestione del registro relativo alle procedure di valutazione di incidenza |
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Titolo III - Disposizioni finali |
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Art. 22 - Efficacia della legge e disposizioni transitorie1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 114 della legge provinciale, dalla data dell'entrata in vigore di questo regolamento, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 37, 38, 45, 47 e |
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Art. 23 - Abrogazioni1. Con effetto dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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Art. 24 - Entrata in vigore1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino |
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Allegato A - Allegato D |
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Allegato 1 (art. 16)
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