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Circ. Ass.R. Sicilia 31/01/2014, n. 2

Art. 32 della legge n. 47/85 come modificato dall’art. 32, comma 43, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326. Inapplicabilità nella Regione siciliana. Applicazione dell’art. 23 della legge regionale n. 37/85.
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TESTO DEL DOCUMENTO


Perviene a questo Dipartimento da parte dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione il D.P. n. 465 del 16 maggio 2013, con cui il Presidente della Regione, nell’accogliere un ricorso straordinario proposto da un privato, ha aderito alle considerazioni contenute nel parere del Consiglio di giustizia amministrativa a sezioni riunite n. 291/10 del 31 gennaio 2012, allegato al predetto decreto, riguardanti l’applicazione nella Regione siciliana dell’art. 32 della legge n. 47/85, così come modificato ed integrato dall’art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 R, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 R.

A tal riguardo, considerati i contenuti del citato parere C.G.A. n. 291/10, che controverte la tesi finora sostenuta dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione con i pareri prot. n. 17586/241.04.11 e prot. n. 3743/32.11.05 a cui questo Dipartimento si è conformato, corre l’obbligo dover evidenziare alcuni importanti aspetti sollevati dal predetto Consiglio, in merito alla normativa citata.

Nella fattispecie il C.G.A., nell’affrontare la complessa disciplina che regola il c.d. Terzo condono edilizio, ossia quello ex art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ha espresso, se pur in sede consultiva, la propria posizione sulla questione posta con il citato ricorso, e cioè “se anche in Sicilia detto condono edilizio escluda in radice la sanabilità degli abusi edilizi realizzati in zone soggette a vincoli relativi di inedificabilità”, svolgendo al riguardo una funzione tipicamente nomofilattica, spettante esclusivamente a detto organo consultivo, data la natura della questione squisitamente “siciliana”, in quanto basata su talune peculiarità della legislazione regionale che in materia urbanistica (ed anche in quella del paesaggio) è di tipo “esclusivo”. In tali ambiti, infatti, chiarisce il C.G.A., non trovano applicazione in Sicilia le norme statali “se non in quanto siano richiamate – ed eventualmente in tale sede anche modificate – da una legge regionale”.

Riguardo all’applicazione in Sicilia del citato art. 32 del D.L. n. 269/2003, va ricordato che l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 ha recepito la norma statale in questi termini: “Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai

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