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Ultimo aggiornamento
13/02/2019

Ritardato pagamento di onorari e corrispettivi: interessi, tutele, prescrizione

INTERESSI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO (INTERESSI DI MORA) (Ritardato pagamento e maturazione degli interessi di mora; Interessi di mora a carattere compensativo e a carattere risarcitorio; Norme di riferimento per la misura e la decorrenza degli interessi di mora; Schema grafico riepilogativo) - MISURA E DECORRENZA DEGLI INTERESSI DI MORA (Cliente privato; Cliente impresa, professionista o pubblica amministrazione; Contratti pubblici; Schema grafico riepilogativo; Divieto di anatocismo (interessi composti, o interessi sugli interessi)) - INDICAZIONI PRATICHE PER IL RECUPERO DEL CREDITO (Solleciti di pagamento; Richiesta di decreto ingiuntivo (o “ingiunzione di pagamento”)) - PRESCRIZIONE DEL CREDITO (Durata della prescrizione; Decorrenza della prescrizione; Schema grafico prescrizione per i professionisti).
A cura di:
  • Dino de Paolis
812282 5573795
INTERESSI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO (INTERESSI DI MORA)
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812282 5573796
Ritardato pagamento e maturazione degli interessi di mora

Ai sensi dell’art. 1282 del Codice civile, comma 1, i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diri

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812282 5573797
Interessi di mora a carattere compensativo e a carattere risarcitorio

Gli interessi moratori possono a loro volta essere di due tipi:

1) interessi di mora compensativi, che rappresentano cioè un corrispettivo ulteriore che il debitore è tenuto a pagare per il fatto di avere a disposizione, a causa del ritardo nel pagamento, un capitale che spetterebbe alla controparte (l’impresa o il professionista non pagato).

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812282 5573798
Norme di riferimento per la misura e la decorrenza degli interessi di mora

Le norme di riferimento per il professionista o l’impresa, concernenti la misura e la decorrenza degli interessi in caso di mancato o ritardato adempimento nei pagamenti da parte dei propri clienti, sono differenziate a seconda della natura giuridica di questi ultimi:

- se il cliente è un privato N2, si applica la disciplina contenuta nell’art. 1224 del Codice civile, nonché negli artt. 1282-1284 del Codice civile medesimo;

- se il cliente è invece un’impresa, un professionista o una pubblica amministrazione, la disciplina contenuta nei menzionati articoli del Codice civi

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812282 5573799
Schema grafico riepilogativo

Si propone uno schema grafico riepilogativo degli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento del corrispettivo.

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812282 5573800
MISURA E DECORRENZA DEGLI INTERESSI DI MORA
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Cliente privato
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812282 5573802
Misura degli interessi in caso di mancata previsione contrattuale (interessi legali)

Ai sensi dell’art. 1224 del Codice civile, nelle obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro (e quindi in tutti i casi in cui un’impre

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812282 5573803
Saggio degli interessi legali

L’art. 1284 del Codice civile, comma 1, prevede che la misura del saggio degli interessi legali, che inizialmente era stata fissata al 5% in ragione

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812282 5573804
Misura degli interessi in caso di avvio di un’azione legale

Ai sensi dell’art. 1

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812282 5573805
Interessi concordati tra le parti o dimostrazione del danno subito

La disciplina dell’interesse di mora legale non si applica se sono stati convenuti espressamente per iscritto interessi in misura maggiore rispetto al saggio legale. In questo caso si assume che le parti - con la diversa e maggiore determinazione del saggio di interessi - abbiano voluto predeterminare in accordo tra di loro la misura dei maggiori danni derivanti dal ritardato pagamento (si veda più avanti p

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812282 5573806
Decorrenza degli interessi di mora

Ai sensi del menzionato art. 1224 del Codice civile, gli interessi moratori decorrono “dal giorno della mora”, cioè dal primo giorno di ritardo nel pagamento, il che significa che:

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812282 5573807
Cliente impresa, professionista o pubblica amministrazione
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812282 5573808
Misura degli interessi in caso di mancata previsione contrattuale

Per le “transazioni commerciali”, quelle cioè che rientrano nel campo di applicazione del D. Leg.vo 231/2002 (si veda in precedenza), la misura degli interessi è la seguente (art. 5 del D. Leg.vo 231/2002):

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812282 5573809
Interessi concordati tra le parti o dimostrazione del danno subito

Ai sensi dell’art. 5 del D. Leg.vo 231/2002, comma 1, le parti hanno la possibilità, nelle sole transazioni commerciali tra professionisti e imprese N7, di concordare un diverso tasso di interesse, purché lo stesso risulti non gravemente iniquo per il creditore.

I

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812282 5573810
Termini di pagamento e decorrenza degli interessi di mora

Nelle transazioni commerciali gli interessi decorrono automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (art. 4 del D. Leg.vo 231/2002, comma 1).

Detto termine è fissato, fatta salva eventuale diversa pattuizione tra le parti (art. 4 del D. Leg.vo 231/2002, comma 2):

- al trentesimo giorno successivo al ricevimento da parte del debitore della fattura o di altra richiesta di pagamento dal contenuto equivalente;

oppure

- al trentesimo giorno successivo al ricevimento delle merci o alla data di prestazione dei servizi:

- se tale data è successiva a quella di ricevimento della fattura o della equivalente richiesta di pagamento;

- qualora non sia ce

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812282 5573811
Pagamenti rateali

Qualora le parti abbiano concordato un pagamento rateale, le disposizioni sopra illustrate, concernenti la misura e la dec

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812282 5573812
Contratti pubblici
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Schema grafico riepilogativo

Si propone uno schema grafico riepilogativo della misura e decorrenza degli interessi dovuti in caso di ritardato pagament

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812282 5573814
Divieto di anatocismo (interessi composti, o interessi sugli interessi)

Ai sensi dell’art. 1283 d

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INDICAZIONI PRATICHE PER IL RECUPERO DEL CREDITO
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Solleciti di pagamento

Dal punto di vista pratico, la prima cosa che è consigliabile fare in caso di pagamento ritardato oltre quanto concordato contrattualmente con il cliente oppure previsto dalle norme, è procedere ad un sollecito di pagamento.

A seconda dei rapporti con il cliente in questione, della lunghezza del ritardo del pagamento nonché dell’entità delle somme in gioco, si valuterà se - come generalmente è opportuno - effettuare un primo sollecito bonario “per le vie brevi”, vale a dire verbalmente/telefonicamente oppure tramite u

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812282 5573817
Richiesta di decreto ingiuntivo (o “ingiunzione di pagamento”)

In caso di insuccesso dei solleciti di pagamento, è possibile procedere a fare istanza al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo, vale a dire una ingiunzione (intimazione) di pagamento formulata direttamente dal giudice alla parte inadempiente ai sensi dell’art. 633 del Codice di procedura civile.

Poiché tale passo andrà effettuato con l’assistenza di un professionista legale, con inevitabile aggravio di spese almeno in un primo momento, tale passo andrà ben ponderato in ragione dell’entità del credito e della controparte N9

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812282 5573818
PRESCRIZIONE DEL CREDITO
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812282 5573819
Durata della prescrizione

Ai sensi dell’art. 2946 del Codice civile, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni.

Fanno eccezione i diritti dei profe

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812282 5573820
Decorrenza della prescrizione

Ai sensi dell’art. 2935 del Codice civile la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e pertanto dalla data di pagamento contrattualmente stabilita o prevista per legge, oppure, in assenza, dalla data di messa in mora (si veda in precedenza).

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812282 5573821
Schema grafico prescrizione per i professionisti

Si riporta di seguito uno schema grafico concernente la durata e decorrenza della prescrizione del diritto al pagamento per i liberi professionisti.


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