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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Il subappalto di lavori privati in materia edilizia
- Emanuela Greco
Il subappalto di lavori privati in materia edilizia
Il subappalto di lavori privati in materia edilizia
I. Nozione e contesto normativoL’appalto è definito dall’art. 1655 del Codice civile come il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. I successivi articoli (artt. 1656-1677 del Codice civile) recano la disciplina dell’appalto. |
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II. effetti dell’Assenso del committente |
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2. Possibilità di un consenso preventivo e genericoL'art 1656 del Codice civile, che vieta all' |
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III. autonomia tra contratto di subappalto e contratto di appalto |
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1. Autonomia contrattuale delle partiIl carattere derivato del subappalto non implica che fatti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano sul secondo contratto, il quale conserva la sua autonomia; le parti del contratto di subappalto ben possono stabilire prezzi e tempi di esecuzione |
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2. Responsabilità per mancata consegna dell’area di cantiereLe obbligazioni costituite con il contratto di subappalto, ancorché dipendenti dal contratto d'appalto, hanno propria autonomia ed individualità, e, in particolare, non si sottraggono alla reg |
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3. Accettazione senza riserveDalla natura di contratto derivato (o subcontratto) del subappalto - in quanto con esso l'appaltatore incarica un terzo (s |
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IV. responsabilità del subcommittente |
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1. Responsabilità per danni a terziElemento naturale del contratto di subappalto, al pari del contratto di appalto, è quello dell'autonomia del subappaltatore nell'esecuzione delle opere affidategli dal subcommittente, e, pertanto, con riguardo ai danni che siano derivati a terzi da tale esecuzione, la responsabilità del subcommittente può essere affermata solo quando risulti una deroga pattizia di detta autonomia, espressa od implicita, nel senso che il subcommittente medesimo, esorbitando dalla mera sorveglianza di quelle opere, espletabile sia direttamente che a mezzo di mandatari (come nel caso di nomina di un direttore dei lavori), abbia esercitato una penetrante ingerenza sull'attività del subappaltatore |
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2. Responsabilità per lavorazioni pericoloseL'appaltatore che, incaricato di eseguire lavorazioni pericolose per la loro natura, subappalti a terzi l'esecuzione di parte dei lavori oggetto del contratto di appalto, non pu&og |
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V. Responsabilità del subappaltatore |
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1. Responsabilità per difformità e vizi dell’operaLa natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto, con il quale l’appaltatore conferisce a sua volta ad un terzo subappaltatore l’incarico di eseguire in tutto od in parte i lavori che l’appaltatore si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale, comporta che le vicende di detto contratto restano condizionate da quelle del contratto principale. Conseguentemente gli |
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2. Responsabilità per rovina e difetti di cose immobiliPremessa l'applicabilità della norma di cui all'art. 1669 del Codice civile, in tema di responsabilità d |
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3. Denuncia dei viziL'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non den |
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4. Riconoscimento dei viziNegli appalti, ai fini della garanzia per i difetti dell’opera, il riconoscimento del difetto proveniente non dall’appaltatore ma da un subappaltatore, che non abbia operato in rappresentanza o su indicazione dell’app |
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5. Obbligo di segnalare le istruzioni errate del subcommittenteIn materia di contratto di subappalto, poiché l'obbligazione assunta dal subappaltatore ha ugualmente natura di obbligazione “di risultato |
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6. Responsabilità in caso di infortuni sul lavoroL'imprenditore che prende in subappalto lo svolgimento di un determinato servizio o il compimento di una determinata opera assume tutte le obbligazioni che facevano capo all'appaltatore, tra le quali quelle di porre in essere tutte le cautele indispensabili per evitare infortuni sul lavoro, e nel caso che essi si verifichino ne risponderà direttamente nei confronti dei propri dipendenti, non potendo pretendere di essere tenuto indenne dall'appaltatore subcommittente, salvo le ipotesi eccezionali: |
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