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Ultimo aggiornamento
30/11/2022

Ingegneri e Architetti dipendenti e iscrizione alla gestione separata Inps

A cura di:
  • Dino de Paolis
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PREMESSA, INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA VICENDA
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Ingegneri e Architetti dipendenti e divieto di iscrizione all’Inarcassa

L’art. 21 della L. 03/01/1981, n. 6, comma 5 (e prima ancora l’art. 2 della L. 1046/1971) - con disposizione trasposta anche nell’art. 7, comma 5, dello statuto di Inarcassa (la Cassa di previdenza per gli Ingegne

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La “gestione separata” dell’Inps per i lavoratori autonomi

La gestione separata dell’Inps è una forma previdenziale istituita a far data dal 01/01/1996 con la finalità di estendere le tutele previdenziali e assicurative a tutti quei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, e non sono soggetti ad altri versamenti contributivi obbligatori. L’art. 2 della L. 335

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Gestione separata Inps e Ingegneri e Architetti dipendenti - “Operazione Poseidone”

Con riguardo al caso degli Ingegneri e degli Architetti - stante come detto il divieto, stabilito dalla legge e dallo statuto, di iscrizione all’Inarcassa, e l’obbligo di versare comunque a detta cassa il solo contributo integrativo - il combinato disposto delle disposizioni sopra illustr

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PUNTO DELLA GIURISPRUDENZA
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L’orientamento della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione è intervenuta per la prima volta in maniera puntuale sulla specifica questione con la sentenza Cass. 18/12/2017, n. 30344, tramite la quale ha fornito il proprio orientamento sulla questione dell’iscrizione alla gestione separata dell’Inps da parte di professionisti, in particolare Ingegneri e Architetti, iscritti ai rispettivi albi e lavoratori dipendenti pubblici e privati e che svolgono in aggiunta anche attività professionale.

La sentenza - sovvertendo l’interpretazione contra

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Le motivazioni della posizione assunta dalla Suprema Corte

In sintesi, la Corte di Cassazione ritiene che gli Ingegneri e gli Architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’Inarcassa, alla quale versano esclusivamente il contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, versamento cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sarebbero tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS.

Ciò in quanto - sempre in base all’interpretazione portata avanti dalla sentenza - secondo la “ratio” dell’

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La sentenza della Corte Costituzionale

Sul tema è infine intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza 28 novembre 2022, n. 238 Visualizza PDF che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme (art. 2, comma 26, della L. 335/1995; art. 18, comma 12, D.L. 98/2011) che prevedono l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur essendo iscritti ai relativi albi professionali, non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento in quanto svolgono contestualmente anche un’altra attività lavorativa e sono, dunque, iscritti alla corrispondente forma di

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La posizione iniziale delle Corti di merito

Nell’ambito dell’imponente contenzioso che è scaturito dal quadro normativo sopra delineato e dalla posizione assunta dall’Inps, la maggior parte delle sentenze erano state inizialmente favorevoli ai professionisti, principalmente basandosi sul disposto dell’art. 18 del D.L. 06/07/2011, n. 98, comma 12, il quale esclude dall’iscrizione alla gestione separata dell’Inps i redditi dei professionisti l

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A cura di:
  • Dino de Paolis
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A cura di:
  • Emanuela Greco