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Ultimo aggiornamento
28/03/2023

Quadro normativo sul riciclaggio delle navi (Reg. UE 1257/2013 e provvedimenti di attuazione)

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
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Premessa

Il Regolamento 20/11/2013, n. 1257, entrato in vigore il 30/12/2013, nasce con lo scopo di ridurre, prevenire e dove possibile eliminare gli incidenti, e altri effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente causati dal riciclaggio delle navi. In pratica esso stabilisce una serie di norme volte a rafforzare la sicurezza e la protezione durante l’intero ciclo di vita della nave, con una particolare attenzione per i rifiuti pericolosi provenienti da tale riciclaggio, in modo tale che la loro gestione sia compatibile con le norme ecologiche. Il suddetto Regolamento si prefigge inoltre di facilitare la ratifica della Convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente.

In attuazione del Regolamento è stata successivamente emanata la Decisione 19/12/2016, n. 2323 che ha istituito l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, nonchè le Decisioni nn. Dec. 2321/2016, Dec. 2322/2016, Dec. 2324/2016, Dec. 2325/2016 con le quali la Commissione UE ha fornito i modelli per il certificato di idoneità al riciclaggio, la dichiarazione di completamento, la notifica del previsto inizio del riciclaggio, il certificato di inventario (v. paragrafi successivi).

A completamento di tale quadro normativo, il legislatore italiano è intervenuto sulla materia con il D. Leg.vo 30/07/2020, n. 99, integrando le definizioni contenute nel Regolamento 1257/2013 N1 e stabilendo le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi derivanti dal citato provvedimento (v. apposito paragrafo).



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SINTESI DEL REGOLAMENTO (UE) 1257/2013

Le norme si applicano a tutte le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non siano navi da guerra, ausiliarie o navi adoperate per servizi statali non commerciali. Esso non si applica inoltre alle navi di stazza lorda inferiore a 500 (GT), e a navi che nel corso della loro intera vita operano unicamente in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro di cui battono la bandiera.

Il Regolamento in oggetto, dopo aver fornito una serie di definizioni chiarificatorie, stabilisce modalità per il controllo dei materiali pericolosi e per la compilazione e la gestione di un inventario dei materiali pericolosi. Nel seguito viene dettagliata la procedura che gli armatori sono tenuti a seguire nella preparazione dell’invio di una nave al riciclaggio, e le norme per i piani di riciclaggio della nave, nonché le modalità per lo svolgimento dei controlli atti a determinare il soddisfacimento dei requisiti per il rilascio dei certificati di inventario (vedi infra). Tali certificati non potranno mai avere durata superiore a 5 anni.

Gli Stati di approdo sono tenuti altresì ad effettuare controlli tenendo conto della Direttiva 23/04/2009, n. 16 N2.

L’articolo 12 stabilisce invece norme particolari per le navi battenti bandiera di un paese terzo.

Il successivo Titolo riporta disposizioni relative agli impianti di riciclaggio delle navi, che stabiliscono i requisiti ambientali necessari per gli impianti di riciclaggio da inserire nell’elenco europeo, e le differenze nelle procedure di autorizzazione di impianti situati in uno Stato membro o in un paese terzo. È prevista inoltre l’istituzione di un elenco europeo di tali impianti, che deve essere pubblicato entro il 31/12/2016 (vedi infra).

Nel seguito del Regolamento vengono previste una serie di disposizioni amministrative generali, come quelle sulla lingua da adottare per l’elenco europeo o per il certificato di inventario, le modalità per la designazione delle autorità competenti e delle amministrazioni e per la designazione delle persone di contatto incaricate di informare o consigliare le persone fisiche o giuridiche che desiderano informazioni.

Una serie di norme sono predisposte per la comunicazione delle informazioni e la loro esecuzione. Ciascuno Stato membro deve trasmettere alla Commissione una relazione contenente:

a) un elenco delle navi battenti la sua bandiera a cui è stato rilasciato un certificato di idoneità al riciclaggio e il nome dell’impianto di riciclaggio delle navi e la relativa ubicazione, che risultano dal certificato di idoneità al riciclaggio;

b) un elenco delle navi battenti la sua bandiera per le quali hanno ricevuto una dichiarazione di completamento;

c) informazioni relative al riciclaggio illegale delle navi, alle sanzioni e al seguito che vi è stato dato dallo Stato membro.

Inoltre, ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono per via elettronica la relazione alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato. Proseguendo viene indicata la procedura da seguire per la richiesta di intervento.

In conclusione, vengono fornite una serie di disposizioni finali sull’esercizio della delega e sul ruolo del comitato di assistenza dell’Unione.

A decorrere dalla data di pubblicazione dell’elenco europeo, gli Stati membri, prima della data di applicazione del Regolamento, possono autorizzare il riciclaggio delle navi in impianti di riciclaggio delle navi iscritti nell’elenco europeo; in tal caso, il Regolamento 14/06/2006, n. 1013 N3 non si applica.

Vengono poi elencate le modifiche apportate al Regolamento n. 1013/2006 e quelle relative alla Direttiva n. 2009/16/CE.

Ulteriori disposizioni vengono stabilite in riferimento agli incentivi finanziari: entro il 2016 verrà presentata una relazione sulla possibilità di istituire tale incentivo per agevolare il riciclaggio delle navi.

La Commissione si impegna a riesaminare il presente Regolamento al più tardi entro diciotto mesi prima della data di entrata in vigore della Convenzione di Hong Kong.

In calce al Regolamento vi sono due allegati recanti disposizioni per:

- il controllo dei materiali pericolosi;

- l’elenco degli elementi da inserire nell’inventario dei materiali pericolosi.



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Decorrenza dell’applicazione del Regolamento (UE) 1257/2013

Il Regolamento in commento si applica a decorrere dalla prima delle due date seguenti:

a) sei mesi dalla data in cui il volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi degli impianti di riciclaggio delle navi iscritti nell’elenco europeo rappresenta almeno 2,5 milioni di tonnellate di dislocamento a vuoto (LDT). Il volume annuo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio delle navi è calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che sono state riciclate in un dato anno in tale impianto. Il volume annuo massimo di riciclaggio delle navi è determinato selezionando il valore più elevato registrato nei dieci anni precedenti per ciascun impianto di riciclaggio delle navi o, nel caso di un impianto di riciclaggio delle navi autorizzato di recente, il valore annuo più elevato conseguito in tale impianto; o

b) il 31/12/2018.



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Norme di attuazione

Si riporta di seguito una breve sintesi dei provvedimenti emanati dalla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 1257/2013.


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Istituzione dell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio

Con Decisione di esecuzione 19/12/2016, n. 2323, di attuazione dell’articolo 16 del Regolamento 1257/2013, è stato istituito l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (poi sostituito dalla Decisione 04/05/2018, n. 684, dalla Decisione 03/10/2018, n. 1478, dalla Decisione 30/11/2018, n. 1906, dalla Decisione 17/06/2019, n. 995, dalla Decisione 22/01/2020, n. 95, dalla Decisione 11/11/2020, n. 1675, dalla Decisione 22/07/2021, n. 1211, dalla Decisione 28/04/2022, n. 691, dalla Decisione 14/12/2022, n. 2462 e, da ultimo, dalla Decisione 27/07/2023, n. 1562), che comprende le seguenti informazioni:

a. il metodo di riciclaggio;

b. il tipo e le dimensioni delle navi che possono essere riciclate;

c. eventuali restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi;

d. dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l’approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell’autorità competente;

e. il volume annuo massimo di riciclaggio delle navi;

f. la data di scadenza dell’inserimento dell’impianto nell’elenco N4.

Inoltre, con la Comunicazione pubblicata sulla GUUE 12/04/2016, n. C 128 R sono stati forniti chiarimenti sui requisiti e sulla procedura per l’inserimento nell’elenco degli impianti situati in paesi terzi, con particolare riferimento a:

- oggetto della certificazione, ossia i requisiti progettuali, costruttivi, operativi, gestionali, amministrativi e di monitoraggio che gli impianti devono soddisfare;

- status e qualifiche dell’entità certificante;

- procedura per l’ispezione degli impianti e verifiche successive;

- modalità di presentazione della richiesta di inserimento nell’elenco europeo alla Commissione europea.


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Notifica del previsto inizio del riciclaggio e dichiarazione di completamento

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c), del Regolamento (UE) 1257/2013, l’operatore di un impianto di riciclaggio delle navi deve notificare all’amministrazione che l’impianto è pronto sotto tutti gli aspetti a iniziare il riciclaggio della nave e, dopo aver completato il riciclaggio totale o parziale, trasmettere una dichiarazione di completamento. I format della notifica e della dichiarazione sono stati forniti rispettivamente con la Decisione di esecuzione 19/12/2016, n. 2324 e la Decisione di esecuzione 19/12/2016, n. 2322.


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Certificato di inventario dei materiali pericolosi, certificato di idoneità al riciclaggio

L’articolo 9 del Regolamento n. 1257/2013 prevede che l'amministrazione o l’organismo riconosciuto da essa autorizzato:

- dopo aver espletato con esito positivo un controllo iniziale o di rinnovo delle navi, rilasci un certificato di inventario dei materiali pericolosi (articolo 9, paragrafo 1);

- dopo aver espletato con esito positivo un controllo finale delle navi, rilasci un certificato di idoneità al riciclaggio (articolo 9, paragrafo 9).

Con la Decisione di esecuzione 19/12/2016, n. 2325 e la Decisione di esecuzione 19/12/2016, n. 2321 sono stati pubblicati i format per redigere i suddetti certificati.

Orientamenti sull’applicazione degli obblighi relativi all’inventario dei materiali pericolosi sono stati forniti dalla Commissione europea con la Comunicazione 20/10/2020 (pubblicata nella GUUE 20/10/2020, n. C 349).



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Sanzioni

Come già evidenziato la disciplina sanzionatoria in materia è contenuta nel D. Leg.vo 30/07/2020, n. 99 (in vigore dal 12/08/2020), il quale stabilisce le seguenti sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento 1257/2013.


Soggetti obbligati e violazione

Sanzione

Fonte normativa

Operatore di un impianto di riciclaggio, realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all’art. 13, par. 1, lett. b), c) ed e) del Regolam. 1257/2013

Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000

Vedi art. 3, comma 1, D. Leg.vo 99/2020

Operatore di un impianto di riciclaggio realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all’art. 13, par. 1, lett. d), f), g), h), i) e j) del Regolam. 1257/2013

Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 80.000

Vedi art. 3, comma 2, D. Leg.vo 99/2020

Operatore di un impianto di riciclaggio che intraprende il riciclaggio di una nave in assenza di un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato ai sensi dell’art. 9, par. 9, Regolam. 1257/2013

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000

Vedi art. 3, comma 3, D. Leg.vo 99/2020

Chiunque, senza l’autorizzazione, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in mancanza dei requisiti o in violazione delle disposizioni di cui all’art. 13, par. 1, del Regolam. 1257/2013

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 100.000

Vedi art. 3, comma 4, D. Leg.vo 99/2020

Chiunque, pur in conformità delle prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolam. 1257/2013, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in assenza dell’autorizzazione

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000

Vedi art. 3, comma 5, D. Leg.vo 99/2020

Operatore di un impianto di riciclaggio che non invia all’armatore e all’amministrazione o a un organismo riconosciuto da essa autorizzato, entro dieci giorni dall’approvazione e comunque prima dell’inizio delle operazioni di riciclaggio, il piano di riciclaggio della nave ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. a) del Regolam. 1257/2013

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000

Vedi art. 3, comma 6, D. Leg.vo 99/2020, lett. a)

Operatore di un impianto di riciclaggio che non notifica all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio e all’autorità che rilascia le spedizioni, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle operazioni di riciclaggio, la comunicazione di cui all’art. 13, par. 2, lett. b) del Regolam. 1257/2013

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000

Vedi art. 3, comma 6, D. Leg.vo 99/2020, lett. b)

Operatore di un impianto di riciclaggio che non trasmette all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio e all’amministrazione o all’organismo riconosciuto da essa autorizzato che ha rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio, entro quattordici giorni dalla fine delle operazioni di riciclaggio, la dichiarazione di completamento del riciclaggio di cui all’art. 13, par. 2, lett. c) del Regolam. 1257/2013

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000

Vedi art. 3, comma 6, D. Leg.vo 99/2020, lett. c)

Operatore di un impianto di riciclaggio che inizia l’attività senza predisporre il piano di cui all’art. 7 del Regolam. 1257/2013, ovvero prima della sua approvazione da parte del capo del compartimento marittimo

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000

Vedi art. 4, comma 1, D. Leg.vo 99/2020


Sanzioni specifiche sono inoltre previste per le violazioni dell’armatore o del comandante della nave per le quali si rinvia agli artt. 5 e 6 del D. Leg.vo 99/2020.


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