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06/08/2019

Appalti nel settore dei beni culturali e divieto di avvalimento

Secondo il TAR Lazio-Roma 08/07/2019, n. 9038, è legittimo l'avvalimento nel caso di appalti per la manutenzione degli impianti tecnologici di locali destinati ad accogliere beni culturali.

In particolare il TAR ha affermato che il divieto di ricorso all’avvalimento, previsto dall’art. 146, comma 3, D. Leg.vo 50/2016, riguarda i soli contratti che hanno ad oggetto i beni culturali tutelati ai sensi del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 (v. art. 145, D. Leg.vo 50/2016) e cioè quelli:

- che possono essere definiti come beni culturali per legge (art. 10, comma 2, D. Leg.vo 42/2004: raccolte di musei, pinacoteche, gallerie, etc.) o per dichiarazione della Soprintendenza (art. 13, D. Leg.vo 42/2004);

- che si presumono culturali fino alla verifica negativa dell’insussistenza di tale interesse (art. 12, D. Leg.vo 42/2004: cose immobili e mobili appartenenti ad enti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro e realizzate da oltre settanta anni).

Ne consegue che l’art. 146, comma 3, D. Leg.vo 50/2016 - da considerarsi norma di stretta interpretazione in quanto derogatoria di un istituto di ordine generale ai fini della partecipazione, quale è l’avvalimento - non è applicabile all’appalto che abbia ad oggetto - come nel caso di specie - la manutenzione di impianti elettrici, impianti speciali, impianti di protezione contro i fulmini, sistema di gestione e controllo centralizzato dell’impianto elettrico, celle frigorifere, cappe chimiche, porte tagliafuoco, etc. in quanto non riguarda specificamente i beni culturali, ma solo la manutenzione di locali destinati ad accoglierli.

Dalla redazione