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29/07/2019

Linee guida ANAC n. 4 sui contratti sotto soglia: adeguamento alle norme UE

L'ANAC ha aggiornato le Linee guida n. 4, recanti "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", ai fini dell’archiviazione della procedura di infrazione della Commissione europea n. 2018/2273.

Nelle more dell’adozione del nuovo regolamento governativo di attuazione del Codice dei contratti pubblici, la Delib. ANAC 10/07/2019, n. 636 - non ancora pubblicata in G.U. - ha aggiornato le Linee guida n. 4, recanti "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", già approvate con Delib. ANAC 26/10/2016, n. 1097, e aggiornate al D. Leg.vo 56/2017, con Delib. ANAC 01/03/2018, n. 206.

il Consiglio dell'ANAC ha ritenuto necessario l'aggiornamento per le seguenti ragioni:
- l’avvio, da parte della Commissione europea, della procedura di infrazione n. 2018/2273, avente ad oggetto tra l’altro, la violazione dell’articolo 5, paragrafo 8, secondo comma, della Dir. 26/02/2014, n. 24 dell'UE, in relazione alle opere di urbanizzazione a scomputo e ai criteri di affidamento per gli appalti che mostrano un interesse transfrontaliero certo;
- tra le modalità individuate dalla Commissione europea per il superamento della citata procedura di infrazione viene indicata la revisione delle Linee guida n. 4;
- l’articolo 36, comma 7, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal D.L. 18/04/2019, n. 32, (c.d. Decreto sblocca cantieri) affida alla disciplina del regolamento unico, recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, le materie attualmente disciplinate dalle Linee guida n. 4;
- ai sensi del comma 27-octies, dell'articolo 216, del D. Leg.vo 50/2016, introdotto dal citato D.L. 32/2019, nelle more dell’adozione del richiamato regolamento unico, l’ANAC è autorizzata a modificare le Linee guida n. 4 ai soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273;
- ai sensi del suddetto articolo le disposizioni delle Linee guida n. 4 rimangono in vigore o restano efficaci fino all’entrata in vigore del regolamento unico, in quanto compatibili con il codice dei contratti pubblici.

In particolare, sono stati aggiornati i seguenti punti: 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, lett. j). 

Dalla redazione