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26/07/2019

Appalti pubblici: nuove FAQ sull'adozione dei pareri di precontenzioso da parte dell'ANAC

Sono state pubblicate il 26/07/2019, sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nuove FAQ aventi ad oggetto chiarimenti in merito alle istanze di parere di precontenzioso per la soluzione di questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici.

Sul sito dell'ANAC sono state pubblicate il 26/07/2019 nuove FAQ aventi ad oggetto chiarimenti in merito all'ordine di trattazione delle istanze di parere per la soluzione di questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici.

Si ricorda che la Delib. ANAC 09/01/2019, n. 10, ha emanato il Regolamento che disciplina il procedimento per l'adozione dei pareri di precontenzioso di cui all’articolo 211, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

L'art. 211, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che, su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Ai sensi del Regolamento, quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante ma la parte istante è comunque tenuta a dare comunicazione della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa e a fornirne la relativa prova all’ANAC.
Quando l’istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito (si ricorda che il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa).

Il Regolamento disciplina inoltre:
- l'ordine di trattazione delle istanze;
- i casi di inammissibilità e improcedibilità delle stesse;
- i rapporti con altri procedimenti dell’ANAC;
- lo svolgimento dell'istruttoria;
- le modalità di approvazione del parere;
- la procedura semplificata;
- la comunicazione e la pubblicità del parere e l'adeguamento delle parti a quest'ultimo.

 

Dalla redazione