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18/07/2019

Abusi edilizi: responsabilità del direttore dei lavori dimissionario

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 31/05/2019, n. 24253, si pronuncia sulla responsabilità del direttore dei lavori che si sia dimesso dall’incarico durante l’esecuzione dell’opera abusiva.

Nel caso di specie il direttore dei lavori era stato condannato per il reato di cui all’art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c) (esecuzione di lavori in totale difformità o in assenza del permesso di costruire) nonostante avesse rassegnato le sue dimissioni nel corso dell’esecuzione dell’opera abusiva (nel caso di specie la sopraelevazione di un immobile non autorizzata).

Al riguardo la Corte ha confermato la responsabilità del direttore dei lavori sulla base delle seguenti motivazioni:

1. alla data delle dimissioni, i lavori di sopraelevazione erano già iniziati;

2. la sopraelevazione era già prevista nel progetto redatto ai fini dei calcoli della struttura in cemento armato (con conseguente riconducibilità dell'opera al suo contributo morale e causale, in applicazione dei normali principi in tema di concorso di persone nel reato);

3. le dimissioni non erano motivate dalla realizzazione degli abusi edilizi.

Dalla redazione