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12/07/2019

Risorse per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile: disposizioni operative

Il 10/07/2019 è stato firmato il Decreto del Ministero dello sviluppo economico che rende operativa la norma contenuta nel Decreto Crescita per l’assegnazione di 500 milioni di euro ai comuni per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

I. L'art. 30 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), come integrato dalla legge di conversione, prevede l’assegnazione di contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019, destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

I contributi sono attribuiti a ciascun comune sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2018, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT, come di seguito indicato:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
f) ai comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.

I comuni beneficiari dei contributi sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31/10/2019, pena la decadenza automatica dall’assegnazione del contributo.

L’erogazione dei contributi avviene con le seguenti modalità:
- per il 50% sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il suddetto termine;
- il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata (nel limite degli importi dei contributi fissati in base alla popolazione residente), è corrisposto su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti dall’ente beneficiario nel sistema di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 703, della L. 23/12/2014, n. 190, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

II. Il Decreto del MISE del 14/05/2019, ha assegnato i contributi per un importo complessivo di 500 milioni di euro per l’anno 2019, individuando l'elenco dei comuni beneficiari.

III. Il Decreto del MISE del 10/07/2019 (in corso di pubblicazione in G.U.) disciplina le modalità di attuazione della misura a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni.
In particolare, il Decreto:
- individua, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di interventi realizzabili (Allegato 1 al Decreto);
- fornisce lo schema di attestazione per l’erogazione della prima quota di contributo che i comuni devono inviare per attestare l’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori (Allegato 2 al Decreto).

Si precisa che il contributo erogabile a ciascun comune è pari alla spesa effettivamente sostenuta dallo stesso e comunque non superiore all’importo stabilito nel Decreto di assegnazione del 14/05/2019. Nel caso in cui il costo dell’intervento sia superiore all’importo determinato dal decreto di assegnazione, la copertura della parte di costo eccedente è a carico del comune.
Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell’opera agevolata.
 

Dalla redazione