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25/06/2019

Fondo "salva opere" per il pagamento di subappaltatori e subfornitori

Costituito un fondo destinato al soddisfacimento dei crediti di subappaltatori, subaffidatari e subfornitori. Adeguamento dell'anticipazione prezzi in appalti del settore difesa e sicurezza con programmi di investimento di durata pluriennale e di notevole volume finanziario.

Le norme in questione sono inserite nel D.L. 34/2019 (c.d. decreto “crescita”), la cui legge di conversione è stata approvata dalla Camera il 21/06/2019 e attende il passaggio per la ratifica finale al Senato (la legge di conversione dovrà essere pubblicata entro il 30/06/2019).

FONDO “SALVA OPERE” PER IL PAGAMENTO DI SUBAPPALTATORI E SUBFORNITORI - I commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 47 prevedono l’istituzione di un fondo denominato “Fondo salva-opere”, finalizzato alla soddisfazione, nella misura del 70%, dei crediti insoddisfatti delle imprese subappaltatrici, subaffidatarie e subfornitrici, in caso di fallimento dell’appaltatore o affidatario dei lavori.
Il fondo non opera per gli appalti aggiudicati dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni.
Il fondo è alimentato da un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario:
- nelle gare di appalti pubblici di lavori di importo a base d’appalto pari o superiore a 200.000 euro;
- nelle gare di servizi e forniture di importo a base d’appalto pari o superiore a 100.000 euro.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della certificazione dei crediti insoddisfatti effettuata dalle amministrazioni aggiudicatarie a richiesta degli interessati, procede all’erogazione ed è poi surrogato nei diritti che i soggetti che hanno ricevuto il contributo vantano nell’ambito della procedura concorsuale.
Per i crediti insoddisfatti maturati in relazione a fallimenti (o altre procedure concorsuali) avviati tra il 01/01/2018 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (presumibilmente il 30/06/2019), sono stanziati complessivamente 45,5 milioni di euro.

ANTICIPAZIONE PREZZI ALL’APPALTATORE NEI CONTRATTI PLURIENNALI DEL SETTORE DIFESA E SICUREZZA - L’art. 47-bis prevede di introdurre un nuovo comma 4-bis all’art. 159 del D. Leg.vo 50/2016 (appalti nei settori della difesa e della sicurezza) ove si stabilisce che, nel caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20% e da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione (art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, comma 18) venga calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti e corrisposta entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

Dalla redazione