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22/05/2019

Barriere stradali: in G.U. il Decreto per l'installazione dei dispositivi di sicurezza per motociclisti

È stato pubblicato nella G.U. del 17/05/2019, n. 114, il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che disciplina l'installazione dei dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti (DSM) continui su barriere di sicurezza stradale discontinue.

Il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 01/04/2019, in vigore dal 13/11/2019, disciplina l’installazione dei dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti (DSM) continui su barriere di sicurezza stradale discontinue. Nell’ambito dell’applicazione del citato Decreto, le barriere continue sono quelle che presentano dal lato del traffico una superficie continua sia in senso orizzontale che verticale per un’altezza di almeno 80 cm dal piano viabile; tutte le altre sono da intendersi discontinue.

I DSM sono posti in opera espressamente per proteggere il conducente e/o il passeggero, caduto dal motociclo o ciclomotore, che, scivolando sul piano stradale, si diriga verso la barriera di sicurezza, in ambito sia urbano che extraurbano e sono realizzati di modo da mitigare l’effetto dell’urto sulla barriera della persona caduta, evitandone il contatto diretto con pericolose discontinuità.

I DSM devono essere montati sulle barriere discontinue installate o da installare lungo il ciglio esterno della carreggiata su tutte le strade ad uso pubblico aperte al transito di veicoli a motore, nei tratti di curva circolare, di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 05/11/2001, n. 6792, della singola carreggiata, caratterizzato da un raggio minore di 250 m, per i progetti di cui all'art. 2 del D. Min. LL.PP. 18/02/1992, n. 223.

I DSM devono seguire le istruzioni tecniche per l’uso e l’installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, richiamate dai commi 5 e 6, dell’art. 2, del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/06/2011, nonché le ulteriori istruzioni tecniche riportate nell’allegato A al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 01/04/2019.
Le stazioni appaltanti devono richiedere DSM rispondenti alla norma UNI CEN/TS 1317-8, acquisendo, ai fini della verifica di rispondenza alla suddetta norma, rapporti di crash test rilasciati da laboratori accreditati, eseguendo un esame tecnico dei loro contenuti e delle modalità di esecuzione delle prove stesse.
I DSM vanno testati con la norma UNI CEN/TS 1317-8 da parte di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Inoltre, i DSM dovranno essere dotati di apposito manuale per l’utilizzo e l’installazione dei dispositivi di ritenuta stradale con i contenuti minimi di cui all’allegato 1, del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/06/2011.

Le disposizioni del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 01/04/2019 non si applicano per le opere con procedura di affidamento in corso e per quelle per le quali sia stato già approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del Decreto.
Per i casi di cui all’art. 3, comma 2 delle istruzioni tecniche allegate al suddetto Decreto, quest'ultimo entra in vigore il 17/05/2020.  

Dalla redazione