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21/05/2019

Legittimità dell’ordine di demolizione emesso a seguito di diniego di condono edilizio

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla legittimità dell’ordine di demolizione di opere abusive emesso a seguito di diniego di condono edilizio e sull'esclusione della necessità di una specifica motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.

FATTISPECIE
La controversia aveva ad oggetto il mutamento della destinazione d’uso di una porzione immobiliare di un fabbricato situato in area vincolata nel Comune di Pietrasanta, inizialmente adibito ad albergo, poi ad attività turistico-ricettiva di residence e quindi ad abitativa (residenziale), rispetto alla quale l’appellante - insieme con molti altri proprietari di unità immobiliari acquistate dopo l’intervenuto frazionamento dell’immobile - aveva chiesto nel 1995 il rilascio del condono edilizio ai sensi dell’art. 39, della L. 23/12/1994, n. 724.
La richiesta di condono veniva respinta nel 1996, ordinando anche il ripristino dello stato dei luoghi. La ricorrente ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. Toscana, con la quale è stato confermato il provvedimento con cui il Comune di Pietrasanta aveva respinto la domanda di condono edilizio e ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. C. Stato 12/04/2019, n. 2396 ha ribadito che il diniego di condono con riferimento ad illeciti edilizi insistenti su aree vincolate dà luogo, anche nel caso di mutamenti di destinazione d'uso senza opere, all'emissione del provvedimento comunale ingiuntivo di rimessione in pristino dello stato dell'uso dell'immobile, trattandosi di una manifestazione di esercizio di potere vincolato.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha ricordato che l'ordine di demolizione ovvero, parimenti, l'ingiunzione di rimessione in pristino, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato conseguente all'accertamento dell'abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge; esso non richiede pertanto una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare.

 

Dalla redazione