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15/04/2019

Ordine di demolizione tardivo: presupposti, affidamento incolpevole e motivazione

Il Consiglio di Stato richiama importanti principi relativi alla determinazione della data di completamento di un‘opera abusiva ed all'ordine di demolizione di un’opera emesso dopo un notevole lasso di tempo dalla realizzazione dell'abuso.

Nel caso di specie, il ricorrente inviava al Comune di Pozzuoli una comunicazione di inizio di lavori di manutenzione ordinaria relativa ad un immobile che aveva in locazione dal 2010 (a seguito di subentro in un contratto di locazione precedente) e che era stato realizzato nell’ambito di un progetto di costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare. Nel 2014 veniva effettuato un sopralluogo ad opera dei Vigili Urbani del comune di Pozzuoli i quali, rilevando l’abusività dei lavori intrapresi, trasmettevano denuncia al Comune di Pozzuoli. Quest’ultimo ordinava la demolizione del manufatto a carico del ricorrente, disponendo in caso di inadempimento la demolizione a cura dell’ufficio. Il ricorrente impugnava il provvedimento di demolizione innanzi al Tar Campania chiedendone l’annullamento. Il Tar Campania rigettava il ricorso e confermava il provvedimento di demolizione.

1. Con riferimento alla determinazione della data di completamento del manufatto, la Sent. C. Stato 04/03/2019, n. 1498 ha ribadito che l’onere della prova dell’ultimazione delle opere incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto. In difetto di tali prove resta pertanto integro il potere dell'amministrazione di negare la sanatoria dell'abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria.

2. Inoltre, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la realizzazione dell’opera nell’ambito di un progetto di costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare non prova di per sé la legittimità paesaggistica della stessa. Infatti, l’interesse pubblico, di rango costituzionale, alla preservazione del paesaggio impone una prova diretta della conformità del cespite anche quando questa possa risultare gravosa e l’onere di provare tale condizione incombe sul privato che detiene la disponibilità dell’immobile indipendentemente dalla sua effettiva responsabilità nella commissione dell’abuso.

3. Con riferimento poi al legittimo affidamento circa la regolarità urbanistica e paesaggistica dell’immobile, invocato dal ricorrente a seguito dello svolgimento da quaranta anni nell’ambito dello stesso di attività di somministrazione al pubblico (bar) e di vendita al dettaglio di articoli sportivi, il Consiglio di Stato ha affermato che poiché gli abusi edilizi sono illeciti permanenti, il potere amministrativo di vigilanza e repressione, ossia l’accertamento dell’illecito e l’applicazione della relativa sanzione, può intervenire anche decorso un rilevante lasso temporale dalla realizzazione dell’abuso, il quale è da considerare sempre attuale finché non venga rimosso o represso.

In proposito il Consiglio di Stato ha richiamato le sentenze Sent. C. Stato Ad. Plen. 17/10/2017, n. 8 e Sent. C. Stato Ad. Plen. 17/10/2017, n. 9 e specificato che seppure le due pronunce siano strettamente connesse in ordine al possibile riconoscimento di un onere motivazionale che grava sull’amministrazione, si riferiscono a due fattispecie diverse:
- nel primo caso, si trattava dell’emanazione di un atto di annullamento di una concessione edilizia in sanatoria, intervenuto a considerevole distanza di tempo dal provvedimento originario. In questo caso la presenza di un originario atto amministrativo favorevole, radica una posizione di legittimo affidamento e l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale;
- nel secondo caso, al contrario, per la comminazione di una sanzione demolitoria per un abuso edilizio realizzato oltre trent’anni prima, non può ipotizzarsi alcun legittimo affidamento in capo al privato, il quale non è mai stato destinatario di un provvedimento favorevole, avendo egli edificato sine titulo. Pertanto, il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e mai assistito da alcun titolo non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse.

Nella fattispecie oggetto della Sent. C. Stato 04/03/2019, n. 1498, il Consiglio di Stato, invocando in particolare il principio enunciato dalla Sent. C. Stato Ad. Plen. 17/10/2017, n. 9, ha ribadito che il trascorrere del tempo di per sé non legittima situazioni che, essendo ab origine contra ius, non possono fondare alcun affidamento incolpevole. L’intervento edilizio è sin dall’origine illegittimo e, per tale motivo, inidoneo a “ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata”.
Di conseguenza, la mancanza di affidamento incolpevole esclude che il mero decorso del tempo possa pregiudicare l’esercizio (doveroso) del potere amministrativo di adottare il provvedimento di demolizione, al fine di ripristinare l’assetto urbanistico ed edilizio preesistente.

Sulla base di tali principi, Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello.
 

Dalla redazione