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03/04/2019

Semplificazioni in materia di edilizia privata nel decreto crescita

Il c.d. “Decreto Crescita” in corso di approvazione si propone di introdurre snellimenti nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione da parte del soprintendente per gli interventi sui beni culturali, nonché di agevolare gli interventi di recupero edilizio nei centri storici e nelle zone urbanizzate, attraverso una disapplicazione delle distanze minime.

PARERE DEL SOPRINTENDENTE PER INTERVENTI SU BENI CULTURALI - La proposta si pone l’obiettivo di accelerare i procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione da parte della soprintendenza relativa a interventi su beni culturali, ai sensi dell’art. 21 del D. Leg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale prevede al comma 4 che “l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente”.
La proposta normativa (in via provvisoria solo per gli anni 2019 e 2020) riduce il termine dai 120 giorni ordinariamente previsto (art. 22 del D. Leg.vo 42/2004, comma 1) a 90 giorni, ed inoltre introduce il meccanismo del silenzio-assenso, equiparando la mancata adozione dell’autorizzazione espressa all’assenso. Persisterebbe in ogni caso la vigenza dei commi 2 e 3 dell’art. 22 del D. Leg.vo 42/2004, i quali prevedono la possibile sospensione del termine di conclusione del procedimento a seguito di richieste di chiarimenti o elementi integrativi del giudizio, oppure derivante dalla necessità di procedere ad accertamenti tecnici.
Si ricorda infine che il comma 4 dell’art. 22 del D. Leg.vo 42/2004 prevede a regime che, decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l’amministrazione a provvedere. Se l’amministrazione non provvede nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell’art. 117 del D. Leg.vo 104/2010 (Codice del processo amministrativo, già art. 21-bis della L. 1034/1971).

DISAPPLICAZIONE DISTANZE MINIME NEI CENTRI STORICI E NELLE ZONE URBANIZZATE - Sotto questo punto di vista, la proposta normativa delimita l’ambito di applicazione delle disposizioni sulle distanze minime tra fabbricati di cui all’art. 9 del D.M. 1444/1968, commi 2 e 3, unicamente ai fabbricati ricompresi nelle zone territoriali omogenee C), cioè quelle parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga determinati limiti di superficie e densità.
La finalità della norma è evidentemente quella di agevolare, nei centri storici (zone A) o comunque nelle zone già totalmente o parzialmente edificate (zone B), gli investimenti edilizi volti alla riqualificazione, al recupero, alla demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, con eventuale aumento della volumetria ove consentito dagli strumenti urbanistici.

Dalla redazione