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29/03/2019

Piemonte: approvato il regolamento attuativo del Piano paesaggistico regionale

Con il D.P.G.R. Piemonte n. 4/R./2019 è stato approvato il regolamento di "Attuazione del Piano paesaggistico regionale (PPR)". Il regolamento entra in vigore dal 12/04/2019.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (Ppr) - Si ricorda che il Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con Delib. C.R. Piemonte n. 233-35836 del 03/10/2017, è uno strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio.
Il Ppr è entrato in vigore il 20/10/2017, giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.
Entro 24 mesi dalla data di approvazione, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale dovranno essere adeguati al Piano paesaggistico; nelle more dell’adeguamento, ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, dovrà essere coerente e rispettare le norme del Ppr.
È compito della Regione dettagliare, con apposito regolamento, le modalità per garantire l’adeguamento e la coerenza dei piani locali.

REGOLAMENTO ATTUATIVO - Il D.P.G.R. Piemonte 22/03/2019, n. 4/R. è stato pubblicato sul Suppl. Ord. n. 4 al BURP 28/03/2019, n. 13 ed entra in vigore dal 12/04/2019.
Nel dettaglio il regolamento, attuativo dell’articolo 8-bis, comma 7 della L.R. Piemonte 05/12/1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), è strutturato in 7 Capi e 5 Allegati. Questi i principali contenuti:
- ambito di applicazione e finalità del PPR, attuazione e provvedimenti di specificazione;
- piani settoriali e piani d’area (adeguamento al Ppr e regime transitorio);
- pianificazione territoriale provinciale e della città metropolitana (pianificazione d’area vasta, piani territoriali di coordinamento provinciali e piano territoriale generale della città metropolitana);
- pianificazione urbanistica (adeguamento al Ppr e regime transitorio; varianti successive all’adeguamento del PRG al PPR; usi civici);
- autorizzazioni paesaggistiche (procedure autorizzative e semplificazioni);
- attuazione e gestione del piano (programmi, piani e progetti strategici; processi partecipativi);
- modifiche al PPR; piani paesistici o territoriali a valenza paesistica; VAS.
In allegato al provvedimento:
- le modalità per la redazione della variante urbanistica di adeguamento al Ppr;
- i contenuti necessari per la verifica del rispetto del Ppr da parte delle varianti agli strumenti urbanistici che non costituiscono adeguamento al Ppr;
- i criteri per l’individuazione dei corsi d’acqua irrilevanti ai fini paesaggistici;
- le disposizioni per la procedura di valutazione ambientale strategica per la variante urbanistica di adeguamento al Ppr.


 

Dalla redazione