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27/03/2019

Compensi CTU: criteri di determinazione degli onorari e delle spese

Secondo la Corte di Cassazione gli onorari calcolati a vacazione devono essere commisurati al tempo effettivamente impiegato dal CTU per lo svolgimento dell’incarico peritale.

Con l’ordinanza C. Cass. civ. 18/03/2019, n. 7636, la Corte di Cassazione ha enunciato due rilevanti principi in tema di liquidazione dei compensi del Consulente tecnico di ufficio.

In particolare la Corte ha:

- ribadito il principio in base al quale, qualora il giudice si sia limitato ad autorizzare il CTU ad avvalersi di uno o più soggetti per l’espletamento di correlate indagini specialistiche, non trova applicazione il criterio previsto dall’art. 53 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 relativo alla determinazione del compenso in caso di conferimento di incarico collegiale, bensì deve farsi riferimento a quello riportato nel successivo art. 56 del medesimo D.P.R. 115/2002, il quale prevede che, se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'art. 50, D.P.R. 115/2002;

- affermato il principio secondo il quale gli onorari calcolati a vacazione devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale conferito e non al presumibile tempo ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d'ufficio.

Dalla redazione