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12/02/2019

Corsi di aggiornamento per professionisti antincendio, RSPP e coordinatori per la sicurezza

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito chiarimenti in merito ai corsi di aggiornamento per professionisti antincendio, RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha formulato istanza di interpello per porre i seguenti quesiti alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
1. se è consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio;
2. se è possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio.
In proposito il CNI ha rappresentato che la "particolarità di questi corsi, organizzati da alcuni soggetti formatori, sta dunque nel fatto che attraverso un unico corso formativo, e quindi un’unica sessione, si ottiene l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali”.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha specificato che:
1. ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non è valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 06/03/2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81. Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9, dell'Allegato A, dell’Acc. Conf. Stato-Regioni 07/07/2016, n. 128/CSR specifica che non è valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP;
2. non è possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9, dell’Allegato, A dell’Acc. Conf. Stato-Regioni 07/07/2016, n. 128/CSR che ne differenzia le modalità di attuazione. 

Dalla redazione