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08/02/2019

Assoggettabilità a permesso di costruire della copertura di una piscina

La Corte di Cassazione, sezione penale, 07/01/2019, n. 342 ribadisce le caratteristiche necessarie per l’esclusione dell'assoggettabilità a permesso di costruire delle opere pertinenziali e dei volumi tecnici, con particolare riferimento alla realizzazione della copertura di una piscina.

Con la sentenza in discorso la Suprema Corte si è pronunciata nell’ambito di una fattispecie in cui il ricorrente era stato condannato per aver realizzato, senza permesso di costruire, una struttura di copertura di una preesistente piscina (che veniva montata e utilizzata solo nei mesi più freddi) e una casetta in legno che sarebbe dovuta servire per contenere le pompe per il funzionamento della piscina e la caldaia per il riscaldamento dell'acqua. Il ricorrente sosteneva, tra l’altro, che:
- la copertura della piscina non superasse il limite del 20% del volume dell’edificio principale e che quindi non configurasse un intervento di nuova costruzione, ma una pertinenza non soggetta a permesso di costruire;
- la casetta di legno andasse ricondotta nell’ambito della nozione di volume tecnico, che non comporta superficie utile ai fini dell’assoggettamento al titolo edilizio.

La Corte ha, in primo luogo, affrontato la questione relativa alla copertura della piscina, escludendo il carattere pertinenziale della stessa a causa delle sue consistenti dimensioni (170 mq per un’altezza media superiore a m. 3), sulla base del consolidato orientamento secondo il quale, perchè possa configurarsi una pertinenza non soggetta a permesso di costruire, è richiesto che il manufatto abbia ridotte dimensioni (vedi per tutte C. Cass. pen. 03/07/2012, n. 25669; C. Cass. pen. 01/10/2008, n. 37257).
Al riguardo la Corte ha precisato che dalla previsione di cui all'art. 3, D.P.R. 380/2001 (comma 1, lett. e.6), che considera interventi di nuova costruzione assoggettati a permesso di costruire, tra l'altro, quelli "che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale", non può ricavarsi, a contrario, che laddove tale soglia non sia superata, il manufatto, pur destinato a servizio di quello principale, sia da qualificarsi pertinenza non soggetta a tale regime, essendo pur sempre necessario che lo stesso abbia dimensioni oggettivamente ridotte. Diversamente opinando, secondo i giudici, si finirebbe - tradendo la ratio della disciplina normativa - per escludere dal previo controllo dell'ente comunale interventi di trasformazione del territorio di sicuro impatto urbanistico per l'oggettiva consistenza, solo perché funzionali ad edifici di enormi dimensioni.

In secondo luogo, la Corte ha escluso la natura di "vano tecnico" della casetta di legno, date le sue caratteristiche (ampiezza di oltre 12 mq, altezza variabile da m. 2, 40 a m. 4, con finestre e porte di accesso di notevoli dimensioni) incompatibili con la semplice necessità di contenere le pompe per il funzionamento della piscina e la caldaia per il riscaldamento dell'acqua. Ed infatti rientrano nei c.d. volumi tecnici, la cui realizzazione in difetto di permesso di costruire non integra la contravvenzione di cui all’art. 44, D.P.R. . 380/2001, quei volumi strettamente necessari a contenere e consentire la sistemazione di impianti tecnici, aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione alla quale si connettono, a condizione che:
- tali impianti non possano trovare ubicazione, per evidenti ragioni di funzionalità, entro il corpo dell'edificio asservito;
- non vi sia sproporzione, in termini di ingombro, tra tali volumi e le esigenze effettivamente sussistenti.

Dalla redazione